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UNIVERSITA' DI BRESCIA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BRESCIA
Località:Brescia  (BS)
Codice atto:000E3118
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:4/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento
amministrativo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato
con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998,
relativo all'aggiornamento del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1999 nuovo aggiornamento del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina
in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Viste le richieste di procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore di prima fascia deliberate dai
consigli di facolta';
Vista la delibera del 27 marzo 2000 con la quale il senato
accademico di questo ateneo ha approvato ed autorizzato le richieste
di valutazioni comparative deliberate dalle facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta'
trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono della
relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di
prima fascia presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti
settori scientifico disciplinari (per ogni procedura e' indicato il
numero massimo delle pubblicazioni scientifiche valutabili, se
previsto, e la tipologia di impegno didattico-scientifico richiesto
dalla facolta'):
 
Facolta' di economia
 
Procedura n. 1
Posti: uno - Settore scientifico-disciplinare: P01A economia
politica.
Discipline ricomprese nel settore: analisi economica; dinamica
economica; economia politica (settore P01A); istituzioni di economia;
macroeconomia; microeconomia; storia dell'economia politica.
Non e' previsto nessun limite al numero delle pubblicazioni da
presentare.
Impegno didattico e scientifico previsto: "il candidato deve
possedere una profonda conoscenza e capacita' di ricerca, sia teorica
che applicata, dell'impresa, dei settori produttivi e dei mercati
reali e finanziari".
 
Facolta' di ingegneria
 
Procedura n. 2
Posti: uno - Settore scientifico-disciplinare: C06X chimica.
Discipline ricomprese nel settore: chimica; sintesi e controllo
dei prodotti chimici; sperimentazioni di chimica.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta dei
candidati: ottanta.
Impegno didattico e scientifico previsto: "sono richieste
competenze teoriche e strumentali nelle moderne tecniche di
diffrazione e di riflettivita' dei raggi X per la caratterizzazione
strutturale di materiali policristallini e strati sottili; esperienza
in tecniche di spettroscopia raman, di fotoemissione e microscopia
elettronica per lo studio della correlazione fra struttura,
morfologia e composizione dei materiali. E' necessaria una solida
esperienza nella simulazione strutturale per lo studio delle
relazioni fra proprieta' e struttura dei materiali. Si richiede
inoltre comprovata capacita' di progettare e di gestire programmi di
ricerca ed esperienza di coordinamento nel trasferimento tecnologico
tra Universita' e impresa.
Per quanto riguarda l'attivita' didattica si richiede una
pluriennale esperienza nell'insegnamento dei fondamenti della chimica
in corsi di laurea in ingegneria.
Procedura n. 3
Posti: uno - Settore scientifico-disciplinare: I08A progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Discipline ricomprese nel settore: affidabilita' e sicurezza
delle costruzioni meccaniche; comportamento meccanico dei materiali;
costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici; costruzione di
macchine (settore I08A); costruzione di macchine automatiche e robot;
costruzione di motori; costruzioni meccaniche di precisione; elementi
costruttivi delle macchine; principi e metodologie della
progettazione meccanica; progettazione assistita di strutture
meccaniche; progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
progettazione e costruzione di sistemi meccanici; progettazione
meccanica con materiali non convenzionali; qualita' nella
progettazione e costruzione delle macchine; tecnica delle costruzioni
meccaniche.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta dei
candidati: quindici.
Impegno didattico e scientifico previsto: "il candidato deve aver
svolto attivita' di ricerca nel settore della progettazione dei
componenti meccanici e strutturali di macchine operatrici e di
sollevamento e nel campo della risposta meccanica dei materiali sotto
sollecitazioni di fatica, in campo non lineare e per diverse
condizioni di temperatura. Per quanto riguarda l'attivita' didattica
e' gradita esperienza negli insegnamenti afferenti al settore
scientifico-disciplinare".
 
Facolta' di medicina e chirurgia
 
Procedura n. 4
Posti: uno - Settore scientifico-disciplinare: F05X microbiologia
e microbiologia clinica.
Discipline ricomprese nel settore: analisi e diagnostica
microbiologica e virologica; batteriologia; micologia diagnostica;
micologia medica; microbiologia; microbiologia applicata (settore
F05X); microbiologia clinica; microbiologia e parassitologia;
microbiologia medica; virologia; virologia molecolare.
Non e' previsto nessun limite al numero delle pubblicazioni da
presentare.
Impegno didattico e scientifico previsto: "i candidati dovranno
avere particolare esperienza nella eziologia, patogenesi e
diagnostica delle malattie da agenti batterici e virali, con
particolare riferimento ai virus dell'uomo e potenziale oncogeno.
Dovranno dimostrare inoltre esperienza nella diagnostica
immunologica, ivi compresa quella citofluorimetrica, conoscenza di
microscopia elettronica a trasmissione ed a scansione. Capacita' di
gestione di un laboratorio diagnostico e del relativo personale.
Esperienza didattica nell'ambito della microbiologia e microbiologia
clinica con particolare riferimento alla micologia ed alla
parassitologia".

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura ovvero in settori
scientifico-disciplinari facenti parte della stessa area, come
individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, compresa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie, per posti di seconda fascia.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila la domanda secondo lo schema allegato (allegato A) fornito
anche per via telematica (http://www.unibs.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale). La domanda, in carta semplice, debitamente firmata, potra'
essere consegnata a mano a questa universita' (ufficio protocollo)
piazza del Mercato, n. 15 - Brescia, nei giorni lunedi', martedi',
mercoledi' e giovedi' dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 17.30 e il venerdi' dalle ore 8.30 alle ore 13.30, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale, oppure potra' essere inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
(piazza del Mercato, n. 15 - 25121 Brescia) entro il termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non e' consentito l'invio della domanda in via
telematica.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le candidate coniugate debbono indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con
il matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza delle dichiarazioni richieste comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
In calce alla domanda il candidato deve indicare i documenti alla
stessa allegati.
Il candidato deve indicare la disciplina prescelta per la prova
didattica di cui al successivo art. 9.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati devono allegare alla domanda una fotocopia di un
documento d'identita' e una fotocopia del codice fiscale.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica
nonche' il curriculum dell'attivita' clinico assistenziale per i
settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco;
3) elenco firmato delle pubblicazioni che saranno presentate
con le modalita' di cui al successivo art. 5.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande che non siano
presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento nel termine stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato (prospetto A) lo schema di
domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
I candidati stranieri devono presentare la domanda di ammissione
in lingua italiana, con esclusione di altre lingue.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare, oltre a quanto
previsto dal precedente articolo 3:
1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza delle dichiarazioni richieste comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998;
oppure,
b) produrre i titoli in originale in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, con un elenco firmato, vanno inviate
con apposito plico raccomandato o consegnate a mano all'ufficio
protocollo entro lo stesso termine previsto per la presentazione
delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico
raccomandato, o consegnate a mano nel termine previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e
devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle pubblicazioni e' conforme all'originale. La dichiarazione di
conformita' puo' essere resa in un unico documento complessivamente
per tutte le pubblicazioni non presentate in originale o in copia
autenticata, riportandone l'elenco.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e,
se diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnate
da una traduzione in una delle lingue indicate.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tante copie di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto,
e' indicato all'art. 1 del presente bando. E' fatta salva la
possibilita' di presentare un elenco completo delle pubblicazioni
allegato al curriculum.
I candidati che presenteranno o invieranno un numero di
pubblicazioni superiore al limite eventualmente previsto dall'art. 1,
saranno invitati ad indicare, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione di apposita raccomandata, quali pubblicazioni,
nel numero limite consentito dal bando, intendano sottoporre alla
valutazione della commissione. Decorso inutilmente tale termine, il
candidato che non avra' indicato quali pubblicazioni intende
sottoporre alla valutazione della commissione sara' escluso dalla
procedura con decreto motivato del rettore.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390.
2. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, tengono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con la
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati non appartenenti alla seconda fascia
sostengono, in lingua italiana, una prova didattica (nell'ambito di
una disciplina del settore scientifico disciplinare connessa con i
titoli del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a
sorte fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
La commissione stabilisce il calendario delle prove con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui avranno luogo.
La comunicazione del diario delle prove e' notificata ai candidati,
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di
venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre
successivo.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di
Brescia perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri
atenei.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
Al termine dei lavori concorsuali, nei tre mesi successivi
all'espletamento del concorso, i candidati potranno richiedere il
ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo
ateneo. La restituzione sara' effettuata, a carico dei candidati,
entro i successivi due mesi, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorso tale termine, questa universita' disporra' del materiale
secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina
 
I candidati idonei chiamati dalla facolta' riceveranno
comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
ufficiale sanitario dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso di
rapporto di impiego in corso, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), e e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I vincitori devono altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico.
3) certificato medico rilasciato da un medico militare o
ufficiale sanitario dell'A.S.L., o equipollente, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale e decorre dal 1o novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari
ed un associato confermato.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Brescia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai
soggetti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica
del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, e' la dott.ssa Maria Grazia
Ruberto (030.2988-296).

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Al presente bando e' data pubblicita' per via telematica sul sito
Internet "http://www.unibs.it".>

                              Art. 17.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Brescia, 30 marzo 2000
Il rettore: Preti

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