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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando d'arruolamento per l'anno 2005 di 23.500 volontari in ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano (legge 23 agosto 2004,
n. 226 - Decreto ministeriale 1° settembre 2004).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 28/9/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E05898
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Per l'anno 2005 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 23.500 volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano ripartito nei seguenti sei blocchi di
reclutamento, presso reparti ubicati nelle aree geografiche elencate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:
1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio
2005, posti 4.254.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 30 ottobre
2004;
2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2005,
posti 3.920.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
31 ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 29 dicembre
2004;
3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2005,
posti 4.004.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
30 dicembre 2004 e deve pervenire entro il termine del 27 febbraio
2005;
4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di agosto 2005,
posti 3.615.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
28 febbraio 2005 e deve pervenire entro il termine del 28 aprile
2005;
5° blocco, con prevista incorporazione nel mese di ottobre
2005, posti 4.103.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 29 aprile
2005 e deve pervenire entro il termine del 27 giugno 2005;
6° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2005, posti 3.604.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 28 giugno
2005 e deve pervenire entro il termine del 23 agosto 2005.
2. Le domande indicanti la preferenza all'incorporamento per uno
specifico blocco pervenute oltre il rispettivo termine di cui al
precedente punto 1, saranno ritenute valide, fatta eccezione per il
6° blocco, per l'arruolamento al primo blocco utile.
3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 23 agosto
2004, n. 226 per l'anno 2005, il 70 per cento dei posti e' riservato
ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza
demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare o civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando. I posti eventualmente non coperti dai predetti sono destinati
agli altri candidati in possesso dei prescritti requisiti.
Pertanto, i posti disponibili per l'arruolamento sono:
1° blocco, complessivamente posti 4.254, di cui:
2.978, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.276, senza riserva.
2° blocco, complessivamente posti 3.920, di cui:
2.744, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.176, senza riserva.
3° blocco, complessivamente posti 4.004, di cui:
2.803, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.201, senza riserva.
4° blocco, complessivamente posti 3.615, di cui:
2.530, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.085, senza riserva.
5° blocco, complessivamente posti 4.103, di cui:
2.872, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.231, senza riserva.
6° blocco, complessivamente posti 3.604, di cui:
2.523, per la riserva di cui al presente punto 3;
1.081, senza riserva.
4. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente punto 1, purche' non riferite a
blocchi per incorporazioni immediatamente successive.
5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
6. L'arruolamento del personale femminile non puo' in alcun caso
superare l'aliquota percentuale massima del 10% dei posti di cui al
precedente punto 1, come indicato nel decreto ministeriale 11 maggio
2004, integrato dal decreto ministeriale 10 settembre 2004. Pertanto,
i posti disponibili per detto personale sono:
1° blocco: complessivamente posti 426;
2° blocco: complessivamente posti 392;
3° blocco: complessivamente posti 400;
4° blocco: complessivamente posti 362;
5° blocco: complessivamente posti 410;
6° blocco: complessivamente posti 360.
7. Raggiunto il numero previsto per l'arruolamento degli
aspiranti di sesso femminile, le eventuali altre candidate collocate
anche in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 10 non saranno ammesse alla ferma. I posti
eventualmente non coperti dal personale femminile sono riassorbiti
per l'arruolamento degli aspiranti di sesso maschile.
8. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 2.
Requisiti per l'arruolamento
Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui al
precedente art. 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare
all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito italiano coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 25
anni;
c) statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente.
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto dell'incorporazione;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento,
d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione
dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) idoneita' fisio - psico - attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno, di cui al successivo art. 9 del presente bando di arruolamento,
comprensiva dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
prevista dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° settembre
2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito certificato
medico in corso di validita' alla data di previsto incorporamento. Ai
sensi dell'art. 4, comma 3 del citato decreto ministeriale
1° settembre 2004, la certificazione relativa all'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica non e' richiesta per il personale
destinatario della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
punto 3 del presente bando;
h) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i) morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230).
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento e mantenuti fino alla data di
effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell'eta', pena
l'esclusione dall'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve
pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 1, deve
essere:
a) redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di
domanda, firmata per esteso dall'interessato, deve essere allegata
copia fotostatica, leggibile, di un valido documento di
riconoscimento, con fotografia visibile;
b) corredata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto
ministeriale 1° settembre 2004, del certificato medico, in corso di
validita' alla data di previsto incorporamento, attestante
«l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica» previsto dalla
lettera g) del precedente art. 2. L'inidoneita' ovvero la mancata
presentazione del citato certificato medico comporta, ai sensi del
menzionato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 1° settembre
2004, l'esclusione dell'aspirante dall'arruolamento. Giusta la
previsione dell'art. 4, comma 3 dello stesso decreto ministeriale
1° settembre 2004, la certificazione relativa all'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica non e' richiesta per il personale
destinatario della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
punto 3 del presente bando;
c) indirizzata ad uno degli enti indicati nell'allegato 3 che
fa parte integrante del presente bando, e:
presentata agli stessi enti che provvedono a rilasciare
ricevuta dell'avvenuta ricezione delle istanze;
ovvero spedita ai citati enti a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I militari in servizio possono, altresi', presentare la domanda
per l'arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito presso i reparti/comandi di appartenenza che
provvederanno al successivo inoltro ai citati Enti di cui
all'allegato 3 competenti per territorio.
E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per piu'
blocchi, purche' esse siano presentate presso lo stesso ente, di cui
all'allegato 3 del presente bando, e non riferite a blocchi per
incorporazioni immediatamente successive.
2. Gli aspiranti all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza armata qualora eccedenti rispetto agli arruolamenti
previsti per l'Esercito italiano.
3. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze
penali e civili che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
il cognome, il nome e il sesso;
la data e luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di
studi, valido ai fini della formazione della graduatoria preliminare
di cui al successivo art. 7;
l'assenza a suo carico di sentenze penali di condanna per
delitti non colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero
di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di
proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti,
ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
l'eventuale possesso dei titoli di merito, di riserva,
preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente
bando d'arruolamento;
non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
lo svolgimento o meno del servizio militare quale volontario in
ferma annuale (VFA), indicandone la Forza armata;
l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito per l'anno 2005, riferite a blocchi precedenti;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando la Forza armata prescelta in ordine di preferenza;
il gradimento per l'espletamento del servizio presso reparti
ubicati nelle aree geografiche elencate nell'allegato 1 del presente
bando;
la disponibilita' a conseguire il brevetto di paracadutista
militare. In tal caso gli arruolandi saranno destinati per
l'espletamento del servizio, a prescindere dall'area geografica
prescelta, a unita' paracadutisti sulla base delle esigenze della
Forza armata;
l'accettazione, in caso di ammissione all'arruolamento, di
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della
Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale/estero;
di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione procedera' ai controlli,
anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dagli aspiranti.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
dichiarante decadra' dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sara' denunciato
all'Autorita' giudiziaria e, qualora incorporato, decadra'
immediatamente dalla ferma (il servizio prestato sara' considerato
servizio di fatto).
L'aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale, se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, il numero telefonico: ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, all'Ente presso il quale e'
stata presentata la domanda di ammissione all'arruolamento.
L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande agli Enti di cui all'allegato 3
del presente bando;
b) acquisizione delle domande da parte degli Enti di cui
all'allegato 3 del presente bando ed accertamento da parte dei
medesimi dei requisiti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione
per le lettere c) e g) (per la lettera g), limitatamente ai soli
accertamenti previsti dal successivo art. 9, punto 2), nonche' per le
lettere h) ed i), ed esclusione degli aspiranti non in possesso degli
stessi;
c) valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola
media inferiore (scuole medie);
d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 8;
e) accertamento dei requisiti d'idoneita'
fisio-psico-attitudinale e sanitaria di cui al precedente art. 2,
lettere c), g) ed h), indicate nel successivo art. 9, punto 2;
f) formazione della graduatoria e decretazione degli ammessi
all'incorporazione;
g) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli
stessi.

                               Art. 5.
Deleghe - Esclusioni - Riesami
1. Gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando sono
delegati dalla Direzione generale per il personale militare allo
svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 2, fatta eccezione per le lettere c),
g), h) ed i), e ad effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento.
I citati enti accerteranno altresi', fatta eccezione per gli
aspiranti destinatari della riserva di cui al precedente art. 1,
punto 3, il possesso dell'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica, mediante la verifica del relativo certificato medico,
escludendo dall'arruolamento gli aspiranti non in possesso del
richiesto requisito o che non abbiano presentato il previsto
certificato.
2. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte degli enti di
cui al precedente punto 1, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti
per legge, entro trenta giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento
volontari - 4ª sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma
centro, chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione
dall'arruolamento.
3. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata,
fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione e
all'interessato.

                               Art. 6.
Commissione valutatrice
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando inviano le domande degli aspiranti all'arruolamento in possesso
dei requisiti accertati, corredate della eventuale documentazione,
alla commissione nominata dalla Direzione generale per il personale
militare, cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, designato
dallo Stato maggiore dell'Esercito, con funzioni di presidente;
b) quattro o piu' membri, dei quali:
1) due ufficiali di grado non inferiore a tenente, designati
dallo Stato maggiore dell'Esercito;
2) due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o
grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale C, designati dalla Direzione generale per il personale
militare;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
impiegato civile appartenente all'area professionale B, designato
dallo Stato maggiore dell'Esercito, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.

                               Art. 7.
Selezione degli aspiranti da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
1° settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al
precedente art. 6 compila una graduatoria preliminare degli aspiranti
all'arruolamento definita in funzione del giudizio conseguito dagli
stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado assegnando
i seguenti punteggi:
ottimo: punti 4,0;
distinto: punti 3,0;
buono: punti 2,0;
sufficiente: punti 1,0.
2. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui
al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di
collocazione utile:
1° blocco: 12.000;
2° blocco: 12.000;
3° blocco: 12.000;
4° blocco: 12.000;
5° blocco: 12.000;
6° blocco: 12.000.
3. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6
redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati
nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di
collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo
a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al
precedente art. 7, punto 1 con il punteggio dei seguenti titoli di
merito, a fianco di ciascuno dei quali e' attribuito il relativo
punteggio:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto
ministeriale 1° settembre 2004:
1) brevetto/abilitazione al lancio con paracadute: punti 2,0;
2) patente di guida civile e militare: punti 1,0;
3) porto d'armi: punti 0,5;
b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado:
votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60): punti
5,0;
votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60): punti
4,0.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la
graduatoria di merito di cui al precedente punto 1, con la
documentazione probante, alla Direzione generale per il personale
militare per gli adempimenti di competenza.

                               Art. 9.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali e sanitari
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando di arruolamento sono autorizzati dalla Direzione generale per
il personale militare a procedere alla convocazione presso i Centri
di selezione, elencati nell'allegato 4 del presente bando, degli
aspiranti da sottoporre all'accertamento dei requisiti fisio - psico
- attitudinali e sanitari di cui al successivo punto 2, nelle
seguenti entita' tratte dalla graduatoria di merito di cui al
precedente art. 8, punto 4:
1° blocco: 5.200;
2° blocco: 4.800;
3° blocco: 5.000;
4° blocco: 4.700;
5° blocco: 5.100;
6° blocco: 4.700.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e sanitari di cui al
precedente punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante
da inidoneita' degli arruolandi di cui al precedente punto 1
convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, la
commissione, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, dispone l'invio di un ulteriore numero di
arruolandi presso i Centri di selezione per l'accertamento
dell'idoneita' tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 8,
punto 4, entro le entita' fissate dal precedente art. 9, punto 1,
fino al raggiungimento dei posti disponibili all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai predetti Centri di selezione.
5. L'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e
sanitari e' effettuato da apposite commissioni nominate dalla
Direzione generale per il personale militare, su segnalazione dello
Stato maggiore dell'Esercito o Ente da questo delegato, insediate
presso i Centri di selezione di cui all'allegato 4 del presente bando
e composte da:
a) presidente: un ufficiale di grado non inferiore a
colonnello;
b) due membri, di cui:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente;
2) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione appartenente all'Amministrazione Difesa o
convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale.
I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti in
parola sono indicati nell'allegato 5, che fa parte integrante del
presente bando.
6. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e' comunicato agli
interessati con determinazione dei presidenti delle commissioni di
cui al precedente punto 5, formalmente delegate dalla Direzione
generale del personale militare alle predette incombenze.
7. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio - psico - attitudinali e/o sanitari da parte delle
commissioni di cui al precedente punto 5, puo' non solo avanzare i
ricorsi previsti per legge ma, tranne che per i provvedimenti di
esclusione per inidoneita' attitudinale, puo' anche avanzare, entro
trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione,
motivata e documentata istanza, inviata con raccomandata con ricevuta
di ritorno, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione reclutamento volontari - 4ª sezione - casella
postale 355 - cap. 00187 Roma centro, chiedendo il riesame del
provvedimento di esclusione dall'arruolamento, unendo la pertinente
certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione.
8. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 7, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso una delle commissioni mediche di seconda
istanza, al fine di sottoporre l'interessato all'accertamento dei
requisiti fisio - psico e/o sanitari. Il giudizio riportato in
quest'ultima indagine e' definitivo e nel caso di riaccertata
inidoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento. In caso di
idoneita' la Direzione generale per il personale militare riammette
all'arruolamento i ricorrenti disponendone l'incorporamento con il
primo blocco utile, ovvero disponendo la conclusione
dell'accertamento dei requisiti di idoneita' fisio - psichici nei
confronti dei candidati non completamente profilati in sede di
accertamento di cui al precedente punto 2, utilmente collocati in
graduatoria, che, qualora riconosciuti idonei, saranno incorporati
con il primo blocco utile.
9. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e sanitari muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentano nei
tempi stabiliti sono considerati rinunciatari.

                              Art. 10.
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione di cui all'art. 6 del presente
bando, ricevuti i risultati degli accertamenti fisio - psico -
attitudinali e sanitari, provvede a compilare la graduatoria
definitiva tratta dalla graduatoria di cui al precedente art. 8,
punto 4, con esclusione dei candidati giudicati non idonei inviati
agli stessi accertamenti fisio - psico - attitudinali e sanitari ai
sensi del precedente art. 9, punto 1.
2. La medesima commissione invia la graduatoria di cui al
precedente punto 1, con la documentazione probante, alla Direzione
generale per il personale militare.
3. Per ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1 e'
approvata dalla Direzione generale per il personale militare con
determinazione dirigenziale ed ha validita' 12 mesi.

                              Art. 11.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'art. 1,
punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione relative ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8,
punto 4, saranno ammessi all'incorporazione gli aspiranti utilmente
collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti
a partire dal blocco la cui graduatoria sia ancora in corso di
validita' ai sensi del precedente art. 10, punto 3.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, i posti
eventualmente non coperti riferiti ad un blocco sono portati in
incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'art. 1, punto 1, del presente bando.

                              Art. 12.
Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, punto 3, del presente
bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1,
eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni per ciascun
blocco, su esplicita richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la
Direzione generale per il personale militare attinge, previo consenso
dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie relative ad
arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare degli aspiranti non utilmente
collocati nelle predette graduatorie, riferite a blocchi precedenti a
partire da quello la cui graduatoria sia ancora in corso di validita'
ai sensi dei rispettivi bandi di arruolamento che abbiano manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

                              Art. 13.
Motivi di esclusione
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a) non redatte sull'apposito modello riportato in allegato 2 al
presente bando;
b) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (art. 3);
c) non firmate dal candidato in maniera autografa e in
originale;
d) redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
e) prive dei previsti allegati;
f) che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto 1
saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione generale
per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche se
incorporati.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                              Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando sono autorizzati dalla Direzione generale per il personale
militare a procedere alla convocazione dei volontari da ammettere
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, traendo,
fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10, punto 3.
2. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai reparti della Forza armata, nonche' i termini
della presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento
dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto
8.
3. Nell'ambito delle attivita' di incorporazione gli arruolandi
saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti dal presente bando.
4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalle date di prevista
incorporazione presso i predetti reparti della Forza armata ed
amministrativi dalla data di effettiva incorporazione presso i
reparti medesimi.
5. L'incorporazione degli aspiranti utilmente collocati in
graduatoria, di cui al precedente art. 10, punto 3, avverra' nei
tempi e nei modi stabiliti dallo Stato maggiore dell'Esercito.
6. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
saranno ammessi alla ferma con riserva dell'accertamento, anche
successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione
all'arruolamento di cui al precedente art. 2.
7. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'art. 10, punto
3 che non si presenteranno presso i reparti nel termine fissato nella
comunicazione di convocazione, di cui al precedente punto 2, saranno
considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati
traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui
al precedente art. 11.
8. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
devono presentare entro il termine che sara' loro comunicato dagli
Enti di cui all'allegato 3 del presente bando nella lettera di
convocazione di cui al precedente punto 2, pena la decadenza
dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano, l'autocertificazione che attesti il
mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
all'arruolamento stesso.

                              Art. 15.
Stato giuridico
Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.

                              Art. 16.
Incentivi per il reclutamento del personale volontario
nelle regioni tipiche di reclutamento alpino
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, la residenza nelle regioni dell'arco alpino e nelle altre
regioni tipiche di reclutamento alpino costituisce titolo
preferenziale nell'assegnazione ai reparti alpini, qualora gli
interessati ne facciano richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a decorrere al 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei
reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento
economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

                              Art. 17.
Sviluppo di carriera
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito
italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di caporale non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.

                              Art. 18.
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui
hanno contratto la ferma.
2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un
anno puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                              Art. 19.
Rafferma
Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari di truppa dell'Esercito,
i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a
domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un
anno.

                              Art. 20.
Prolungamento della ferma
Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati
al successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.

                              Art. 21.
Possibilita' di carriera
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
2. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                              Art. 22.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e del Corpo militare della Croce Rossa
1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21
del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa.

                              Art. 23.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti fisio -
psico - attitudinali e sanitari sono a carico degli aspiranti.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di
selezione di cui all'allegato 4 i candidati potranno usufruire,
qualora disponibili, di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione.

                              Art. 24.
Benefici
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocazione in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della Croce Rossa.

                              Art. 25.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per
le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica o di impiego dell'aspirante, nonche',
in caso di esito positivo dell'arruolamento, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale
della Direzione generale per il personale militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 3, punto
1, lettera c);
b) il presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6;
c) i presidenti delle commissioni presso i Centri di selezione
di cui al precedente art. 9, punto 5;
d) il Direttore della 3ª Divisione - reclutamento volontari -
della Direzione generale per il personale militare.
Roma, 21 settembre 2004
Il direttore generale: Lucidi
Avvertenze.
Per qualunque notizia relativa alla formulazione della
domanda ed in generale al presente bando d'arruolamento
rivolgersi al piu' vicino Comando distrettuale
dell'Esercito italiano (vedi elenco in allegato 3).
Informazioni potranno anche essere assunte contattando
l'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare:
via e-mail: urp@persomil.difesa.it
ovvero al numero telefonico 06/47355941, secondo i seguenti
orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 13 e dalle
14,30 alle 16,30;
venerdi' dalle 8,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
sito internet della Difesa: www.persomil.difesa.it> ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;
la sezione Difesa di Rai - televideo a pag. 417.

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