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BANCA D'ITALIA

Selezione riservata ai soggetti disabili, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68, per l'assunzione in esperimento di quattro
operatori.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 13/7/2001
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:01E12271
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/8/2001
Tags:Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione
 
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
la Banca d'Italia indice una pubblica selezione, riservata ai
disabili di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge, per
l'assunzione in esperimento di quattro operatori (grado iniziale
della carriera dei servizi generali e di sicurezza).
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito:
1) licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo
equipollente;
2) iscrizione, alla data di scadenza stabilita per la
presentazione della domanda, negli elenchi del collocamento
obbligatorio istituiti presso gli uffici competenti (art. 8, legge
n. 68/1999);
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
5) idoneita' fisica alle mansioni da svolgere, secondo quanto
specificato successivamente all'art. 8;
6) godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
7) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
8) adeguata conoscenza della lingua italiana.
Con riferimento al requisito di cui al punto 5 si precisa che, ai
sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della
vista comporta inidoneita' specifica alle mansioni proprie del
personale appartenente alla carriera dei servizi generali e di
sicurezza che prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di compiti di
custodia e di sorveglianza degli stabilimenti, di ricezione e di
smistamento del pubblico, di sistemazione negli archivi di documenti,
nonche' attivita' di ritiro di colli e pieghi contenenti valori. Per
i soggetti privi della vista la Banca d'Italia indice altre forme di
selezione.
I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 8 viene implicitamente verificato durante le prove del
concorso. Per i candidati che abbiano conseguito, all'estero o in
Italia, un titolo di studio dichiarato equipollente a quello previsto
al punto 1 del presente articolo, l'equipollenza deve sussistere alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione Termine
per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato in distribuzione, unitamente al bando di cui e' parte
integrante, presso tutte le filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'amministrazione centrale in via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro "Donato Menichella" in largo Guido Carli
n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando, con scrittura dattilografica o a
stampatello, l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando e' disponibile anche sul sito Internet della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it".> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 16 agosto
2001 all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, servizio
personale gestione risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. Per ragioni di certezza documentale le domande devono
comunque pervenire entro il termine del 27 agosto 2001. A tal fine fa
fede il timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 16 agosto 2001, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il termine
perentorio del 16 agosto 2001 per fax esclusivamente al numero
0647923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono automaticamente
registrati al momento della ricezione del fax dall'apparato collegato
al numero sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi
l'esclusione dal concorso, le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 16 agosto 2001; nonche' quelle che, anche se inoltrate
in tempo utile, pervengono all'ufficio postale ricevente oltre il
termine del 27 agosto 2001, non assumendo la Banca d'Italia alcuna
responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 16 agosto
2001 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono
parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax costituisce una
modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda. Poiche' il
sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono
essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca d'Italia non
assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale
mezzo non pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza o preferenza nelle assunzioni, stabiliti da disposizioni
di legge vincolanti per la Banca d'Italia diverse dalla legge
n. 68/1999 ovvero da norme regolamentari della stessa, devono farne
espressa menzione nella domanda; nel caso in cui l'indicazione sia
omessa, il titolo non viene preso in considerazione.
La Banca d'Italia non promuove regolarizzazioni documentali ne'
consente regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati devono indicare, mediante compilazione del
"Quadro A" dell'accluso modulo di domanda, la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati
devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, secondo lo schema del "Quadro A",
ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica competente.
Il "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
I candidati che ritengono di utilizzare il "Quadro A" possono,
per ogni evenienza, prendere contatto con il servizio personale
gestione risorse - Divisione assunzioni (tel. 0647921).
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quelle relative al test, che vengono effettuate con le modalita'
di cui al successivo art. 3.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 3.
 
Convocazione al test
 
Ai candidati verra' data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" di uno
dei martedi' o venerdi' del mese di ottobre 2001.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi, qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test, viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella
quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario, rinviare
lo svolgimento del test, la notizia del rinvio e del nuovo calendario
viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della
Banca d'Italia "www.bancaditalia.it" nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.

                               Art. 4.
 
Commissione di concorso - Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in un test e una prova orale e si
svolgono a Roma.
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Per la determinazione
e/o lo svolgimento delle prove la commissione potra' avvalersi di
consulenti esterni.
Il test prevede quesiti di tipo attitudinale e quesiti di cultura
generale ed e' corretto in forma anonima. Il test e' valutato fino a
un massimo di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per
ciascuna risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima
dell'inizio della prova.
Sulla base del risultato conseguito nel test viene formata una
graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Conseguiranno
l'ammissione alla prova orale i candidati classificati fino al 120o
posto, nonche' quelli classificati ex aequo nell'ultima posizione,
che abbiano conseguito un punteggio di almeno 25 punti.
La prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale
vertente sulle seguenti materie a livello dei programmi ministeriali
della scuola secondaria di primo grado: italiano, storia ed
educazione civica, geografia e matematica; la prova sara' valutata
con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti e si
intendera' superata da parte dei candidati che conseguiranno una
votazione di almeno 30 punti.
Ai candidati verra' data comunicazione per iscritto delle
votazioni riportate nelle singole prove di concorso.

                               Art. 5.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate al test e alla prova orale.
La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e ai titoli di riserva, precedenza o preferenza
dichiarati nella domanda e documentati secondo le modalita' che
saranno specificamente indicate.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale per la copertura di eventuali ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare entro cinque anni dalla data di
approvazione della stessa.

                               Art. 7.
 
Adempimenti per l'assunzione
 
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita per la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e
di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni relative
all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione
della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza,
ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 8.
 
Visita medica pre-assuntiva
 
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi utilmente
classificati nella graduatoria finale ai fini dell'assunzione a
visita medica presso la A.S.L. competente per territorio al fine di
accertare l'idoneita' fisica alle mansioni e la permanenza dello
stato invalidante. L'accertamento dell'idoneita' dovra' tener conto
di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 68/1999
(compatibilita' con la minorazione accertata).

                               Art. 9.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere
nell'Istituto. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di
operatore e, se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della
Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei
mesi, conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima
decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito
sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi.
L'accettazione della nomina a operatore non puo' essere in alcun
modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina a operatore, gli interessati devono
assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata,
entro il termine che sara' stabilito dalla Banca d'Italia.
Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per
giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.
Non potranno essere avanzate eventuali domande di trasferimento
prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella residenza
assegnata all'atto dell'assunzione.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, servizio personale
gestione risorse, divisione assunzioni, per le finalita' di gestione
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7, comma 2, del bando
sono trattati - per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 135/1999 - allo scopo di
accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari
della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il capo del servizio personale
gestione risorse.

                              Art. 11.
 
Norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge
n. 125/1991, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
Roma, 30 giugno 2001
Il Governatore: Fazio

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