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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tredici sottotenenti
di vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli normali nel
Corpo sanitario militare marittimo (di cui dodici medici ed un
farmacista) e di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente
effettivo del ruolo normale nei corpi tecnici (di cui uno del genio
navale e due delle armi navali) - anno 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 17/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E09914
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della marina e
dell'aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380 che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei
quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento di personale femminile,
ha fissato l'aliquota massima di detto personale che potra' essere
immesso nel ruolo normale di ciascun Corpo, con le modalita' previste
dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490;
Ravvisata la necessita' di indire due concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in servizio
permanente dei ruoli normali nel Corpo sanitario militare marittimo e
nei Corpi tecnici della Marina;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti, per l'anno 2003, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali della Marina militare:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo
normale nel Corpo sanitario militare marittimo di cui dodici medici
ed un farmacista.
Qualora il posto previsto per sottotenenti di vascello farmacisti
non venisse ricoperto lo stesso potra' essere portato in aumento a
quelli previsti per sottotenenti di vascello medici;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo
normale nei Corpi tecnici, di cui uno del genio navale e due delle
armi navali.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1,
lettere a) e b), uno dei posti e' riservato agli ufficiali ausiliari
della Marina che abbiano prestato servizio senza demerito. Fruiranno,
pertanto, della riserva di posti - sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente decreto - gli
ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito il
servizio di prima nomina nella Marina, quelli in costanza di ferma
biennale non rinnovabile nella Marina e quelli in congedo per aver
prestato servizio, in tutto o in parte in detta ferma, nonche' gli
ufficiali piloti di complemento della Marina.
3. Ai concorsi di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Tuttavia il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei
concorsi di cui al precedente, comma 1, lettere a) e b), per i
concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota
percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale
4 luglio 2002, citato nelle premesse, e' il seguente:
a) sei nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello
nel Corpo sanitario militare marittimo di cui cinque per medici ed
uno per farmacisti;
b) tutti e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), ferma
restando la riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari
della Marina prevista dal precedente, comma 2, del presente articolo.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
dei ruoli normali della Marina militare in numero superiore a quello
precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in
posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui
all'art. 10 del presente decreto.
In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i posti
riservati agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei verranno devoluti agli
altri concorrenti, secondo l'ordine della relativa graduatoria di
merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il personale
femminile nel precedente comma 3.
Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o rinviare le prove concorsuali, di modificare fino - alla data di
approvazione delle graduatorie di merito - il numero dei posti, di
sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1,
devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta' (il
quarantesimo, se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di
completamento);
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso a sottotenente di vascello del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo:
a) medici: diploma di laurea sessennale in medicina e
chirurgia. I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
b) farmacisti: diploma di laurea quinquennale in farmacia o
in chimica e tecnologia farmaceutiche. I concorrenti dovranno inoltre
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di farmacista;
2) per il concorso a sottotenente di vascello dei ruoli
normali dei Corpi tecnici (genio navale ed armi navali): diploma di
laurea quinquennale in ingegneria edile o in ingegneria civile o in
ingegneria per l'ambiente ed il territorio.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio
prescritto dal presente decreto.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, della equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo art. 8;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente, comma 1,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al, comma 1, lettera a),
nonche' i requisiti di cui al, comma 2, devono essere mantenuti fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il
successivo iter formativo.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a
Sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come
indicato nel successivo art. 6, comma 1.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale chiede di essere ammesso (ed il Corpo
di preferita assegnazione se concorrente per il concorso per i Corpi
tecnici);
b) la/e lingua/e straniera/e nella/e quale/i intenda
eventualmente sostenere la prova facoltativa di lingua straniera;
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma (o fax al n. 06/4827347), al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione - via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
e) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
f) l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, l'universita' presso la quale e' stata conseguita e
la relativa data (solo se partecipante al concorso per il ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo-medici);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione di
farmacista, l'universita' presso la quale e' stata conseguita e la
relativa data (solo se partecipante al concorso per il ruolo normale
del Corpo sanitario militare marittimo-farmacisti);
h) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento
dei diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (od ha assolto),
se di sesso maschile, agli obblighi militari;
i) lo stato civile;
j) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura
penale. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In
caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti
a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la
data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
avere assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione - casella
postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) solo se concorrente di sesso maschile:
1) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
3) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
4) non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
5) se sia o meno ufficiale ausiliario della Marina, indicando
la categoria di appartenenza;
n) solo se militare in servizio:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado, posizione di stato ed eventuale corso A.U.C. di
provenienza;
3) data di inizio della ferma volontaria e di eventuale
previsto congedo;
4) denominazione e sede del reparto/ente di servizio;
o) solo se cittadino italiano residente all'estero: l'ultima
residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a
conoscenza che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli
altri concorrenti;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito di
cui al successivo art. 7.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 6;
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
v) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
a) due prove scritte (una prova scritta e due prove pratiche
nel concorso per farmacisti);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti sanitari;
d) prove attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
(15 luglio 2003) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
c) la commissione per le prove attitudinali, unica per tutti i
Corpi;
d) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua
straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun
Corpo.
2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della marina militare o di medici specialisti esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 3.
4. La commissione per le prove attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
5. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente, comma 1,
lettera d), saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", segretario senza diritto al
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
Prove scritte e pratiche
1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 2, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno
dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dovranno sostenere le seguenti
prove, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale,
nella sede e nei giorni appresso indicati:
a) concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello
del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici:
prove scritte: 11 e 12 marzo 2003, presso il centro di
selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 3 - Ancona;
b) concorso per la nomina di un sottotenente di vascello del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti:
prova scritta e prove pratiche: 4, 5 e 6 marzo 2003, presso
il centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare
n. 3 - Ancona;
c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina:
prove scritte: 20 e 21 febbraio 2003, presso l'Accademia
navale, viale Italia n. 72 - Livorno.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 4 febbraio 2003, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
4 febbraio 2003 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
avviso, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale nei giorni sopra
indicati. Essi dovranno essere muniti di copia della domanda di
partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata di
spedizione della medesima e dovranno portare al seguito una penna ad
inchiostro indelebile nero o blu, mentre la carta e quant'altro
occorrente sara' loro fornito sul posto dall'amministrazione.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove scritte e pratiche:
a) per il concorso per la nomina di dodici sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo -
medici:
prima prova scritta: svolgimento, nel tempo massimo di otto
ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste
per la materia oggetto della prova orale "Patologia speciale medica";
seconda prova scritta: svolgimento, nel tempo massimo di otto
ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste
per la materia oggetto della prova orale "Patologia speciale
chirurgica";
b) per il concorso per la nomina di un sottotenente di vascello
nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo farmacisti:
prova scritta: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per le
materie oggetto della prova orale "Chimica farmaceutica e
tossicologia" ovvero "farmacologia";
prima prova pratica: analisi, nel tempo massimo di otto ore,
di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo
scopo di constatarne i caratteri e svelarne eventuali adulterazioni o
alterazioni;
seconda prova pratica: tecnica di farmacia, nel tempo massimo
di due ore;
c) per il concorso per la nomina di tre sottotenenti di
vascello del ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina:
prima prova scritta: svolgimento, nel tempo massimo di otto
ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del
programma della prova orale della materia "Fisica Tecnica";
seconda prova scritta: svolgimento, nel tempo massimo di otto
ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del
programma della prova orale della materia "Tecnica delle
costruzioni".
I programmi delle prove scritte e pratiche sono riportati negli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
3. Per ciascuna prova scritta e pratica la commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), formulera' preventivamente,
in adunanza segreta, tre tracce concernenti il contenuto della prova
da svolgere e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio
della prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante
sorteggio, la traccia da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte e quelle pratiche si intenderanno superate se il
concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non
inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 10.
4. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali.
L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte e pratiche sara'
inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito internet
"www.persomil.difesa.it".> 5. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte (e
quelle pratiche quando previste) non riceveranno comunicazione del
mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - 00187 Roma,
tel. 06/47355941, 06/47353444 e 06/47353445.
6. I verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte e di
quelle pratiche, quando previste, dovranno pervenire, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare -
I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali entro il terzo giorno
lavorativo dalla data di conclusione delle prove. I verbali relativi
alla valutazione delle prove scritte dovranno pervenire, a mezzo
corriere, alla predetta direzione generale per il personale militare
entro il terzo giorno lavorativo dalla data di conclusione delle
operazioni di valutazione.

                               Art. 7.
Valutazione titoli
1. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d., dopo le
prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 6 e prima che si
proceda alla relativa correzione, procedera' alla valutazione dei
titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto tutte le prove
previste. L'esito della valutazione sara' reso noto agli stessi prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo di
10 punti, cosi' ripartiti:
a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
punti 2: per diploma di laurea di durata quadriennale o
quinquennale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode;
punti 1: per diploma di laurea di durata quadriennale o
quinquennale con voto pari o inferiore a 105/110;
punti 0,75: per diploma di laurea di durata triennale o
diploma universitario con corso di durata triennale;
punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata
biennale;
b) titoli di servizio (massimo punti 3):
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento della Marina militare nello stesso
Corpo per cui si concorre o in Corpo analogo di altra Forza armata;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
c) altri titoli (massimo punti 5):
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione.
Non saranno oggetto di valutazione i diplomi di abilitazione
alla professione di medico chirurgo e farmacista, prescritti per la
partecipazione al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo;
punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso Scuola militare;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream concluso, se su argomenti
attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
punti 0,25: per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico - scientifico, attinente lo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda).
Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni e' di punti 2;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale.
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1, lettera c., e per i quali i concorrenti abbiano fornito
analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in
apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni
di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente, comma 2, solo
se allegate alle domande.
4. Completata la fase di valutazione dei titoli, la commissione
provvedera' a trasmettere a mezzo corriere i relativi verbali, entro
il terzo giorno lavorativo dalla conclusione delle operazioni ed, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione.

                               Art. 8.
Accertamenti sanitari e prove attitudinali
1. I concorrenti che siano risultati idonei in tutte le prove
scritte e pratiche, saranno invitati dalla Direzione generale per il
personale militare, con lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare, via
delle Palombare n. 3 - Ancona, per essere sottoposti, presumibilmente
nella prima decade del mese di aprile 2003, ad accertamenti sanitari
ed a prove attitudinali (durata presunta giorni tre).
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C non anteriore a tre mesi. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti;
b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
c) eventuale esame radiografico del torace e relativo referto,
per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale
accertamento strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
della visita medica.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine
sopraindicato, al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo dei
ruoli normali della Marina militare.
a) Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) dati somatici:
statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95
per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a m. 1,61,
ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile.
2) apparato visivo:
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo'
essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il
metodo dell'annebbiamento.
3) apparato uditivo:
e' tollerata una perdita uditiva bilaterale di 35 dB nella
frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra'
presentare una perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla
frequenza di 4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente.
4) dentatura:
dentatura in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il medesimo ed il relativo referto da
cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso
femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ulteriori accertamenti
specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento
diagnostico;
c) la commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati;
d) la commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(sanitario militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio
permanente", con l'indicazione del profilo sanitario di cui alla
successiva lettera e);
"Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(sanitario militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio
permanente", con l'indicazione della causa di non idoneita';
e) saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo, senza attribuzione di alcun punteggio: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono i requisiti
sopra indicati;
f) saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal
presente decreto);
3) disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
4) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
nei precedenti numeri della presente lettera f), comunque
incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina
militare;
g) nei confronti dei concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il
termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori
accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica;
h) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
i) i concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione - casella postale 353 -
00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (numero 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso
dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), a seguito
di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito
di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
4. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c).
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' ed iniziativa;
capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
A dette prove saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera g).
I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera i), invece,
saranno sottoposti a dette prove solo se saranno giudicati idonei, a
seguito della valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
Il giudizio espresso dalla commissione al termine delle prove
attitudinali dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto,
agli interessati ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti dichiarati
non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per le prove attitudinali dovranno
far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 4a Sezione, i verbali degli accertamenti entro il terzo giorno
lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.

                               Art. 9.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e
alle prove attitudinali saranno ammessi alle prove orali che avranno
luogo, presumibilmente nella prima meta' del mese di maggio 2003,
presso l'Accademia navale di Livorno, per il concorso per i Corpi
tecnici (genio navale ed armi navali), presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, per il concorso per il Corpo
sanitario militare marittimo.
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
2. Per esigenze organizzative le prove orali del concorso per il
Corpo sanitario militare marittimo potranno aver luogo subito dopo la
conclusione degli accertamenti sanitari e delle prove attitudinali.
In tal caso la convocazione conterra' anche indicazione della durata
presumibile della permanenza presso l'Ente ove avranno luogo le prove
ed assolvera' all'obbligo del preavviso di legge.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, a meno di cause di forza maggiore da documentare per iscritto
entro la data di prevista presentazione, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. La commissione
esaminatrice, valutato il motivo dell'assenza o del ritardo, potra',
qualora lo ritenga opportuno e cio' sia possibile in considerazione
del periodo di previsto svolgimento delle prove, rimandare il
concorrente ad uno dei giorni successivi.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali,
cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), sono riportate nei gia' citati allegati B e C al presente
decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non inferiore a 21/30 elevato a mi, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna
materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in
ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
fino a 20/30 elevato a mi: 0 punti;
21/30 elevato a mi: 0,05 punti;
22/30 elevato a mi: 0,10 punti;
23/30 elevato a mi: 0,15 punti;
24/30 elevato a mi: 0,20 punti;
25/30 elevato a mi: 0,25 punti;
26/30 elevato a mi: 0,30 punti;
27/30 elevato a mi: 0,35 punti;
28/30 elevato a mi: 0,40 punti;
29/30 elevato a mi: 0,45 punti;
30/30 elevato a mi: 0,50 punti.
6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 4a sezione, entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento delle prove orali i verbali delle prove medesime.

                              Art. 10.
Graduatoria
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
di tutte le prove concorsuali saranno iscritti, a cura della
rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate, tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1, comma 1, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti ottenuti sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali nei quali si
terra' conto:
a) per il concorso di cui al citato art. 1, comma 1, lettera
a), della prevista ripartizione dei posti;
b) della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari della Marina precedente art. 1, comma 2, del presente
decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo
l'ordine della graduatoria medesima;
c) del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti
di sesso femminile indicato nel precedente art. 1, comma 3, del
presente decreto. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso
femminile potranno conseguire la nomina a sottotenente di vascello in
servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare
ed essere ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello
indicato, anche se collocati in posizione utile nelle rispettive
graduatorie di merito.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, per quanto
indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle
rispettive graduatorie di merito.
6. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale
dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei
vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), in
base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza
espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I decreti saranno inoltre pubblicati nel F.O.M.
della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito internet
"www. persomil.difesa.it".

                              Art. 11.
Nomina
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 10,
comma 5, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno
dichiarati vincitori e, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente
prescritto, nominati con riserva, rispettivamente, sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo, del Corpo del genio navale e del Corpo
delle armi navali, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei
decreti presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito
della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2
del presente decreto.
3. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5, saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'art. 4,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non
superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ufficio generale del personale della Marina.
5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12 della durata del
corso stesso di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.
9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anziania' di servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
di sesso maschile non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.

                              Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 13.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 14.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte, della lettera o telegramma di
convocazione, per gli accertamenti sanitari, per le prove
attitudinali e per le prove orali, potranno rivolgersi al distretto
militare o alla capitaneria di porto ovvero ad un comando
Carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di viaggio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2002
Il Ten. Gen.: D'Arrigo

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