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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
- XXVIII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 14/12/2012
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:12E07018
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/1/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
relativo ai Dottorati di ricerca;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento recante norme in
materia di Dottorato di Ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota MIUR n.
640 del 14 marzo 2011 e la circolare ministeriale n. 15 del 22
febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 194 del 10 gennaio 2008, con il
quale era stata istituita la Scuola Superiore «G. d'Annunzio» e il
relativo Statuto;
Visto l'art. 57 del decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 con cui
e' stato emanato il nuovo Statuto dell'Ateneo «G. d'Annunzio»;
Visto il Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca emanato
con D.R. n. 639 del 26 maggio 2010;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Vista la proposta del Consiglio della Scuola Superiore «G.
d'Annunzio» del 6 giugno 2012;
Considerato il parere del Nucleo di Valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca per il
XXVIII ciclo assunto in data 11 giugno 2012;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal
Consiglio d'Amministrazione, in data 19 giugno 2012 e 26 giugno 2012
relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione
del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXVIII
ciclo;
Visto il D.R. n. 964 del 10 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.55- 4ª Serie Speciale del 17 luglio 2012 con cui viene
bandito il Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca;
Visti gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice del
Concorso di Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze
XXVIII ciclo (nominata con D.R. n. 1165 del 30 ottobre 2012);
Visto il D.R. n. 57 del 16 novembre 2012, con cui sono stati
approvati gli atti concorsuali di detto corso di dottorato di ricerca
e preso atto che, all'art. 3 del D.R. n. 57 del 16 novembre 2012 la
borsa di studio a tema vincolato dal titolo: «Progettazione, analisi
e verifica di sistemi, reti e software» nell'ambito dell'ICT e
componentistica elettronica, finanziata dal Ministero
dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno Giovani rientrante
nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del D.M. 18 luglio
2005 non e' stata assegnata;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico del 20
novembre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre
2012;

Decreta:


Art. 1


Istituzione


E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al Corso di
Dottorato di ricerca in Scienze XXVIII ciclo, istituito
dall'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, per la
copertura di n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato, come di
seguito descritto:
Dottorato di Ricerca in Scienze: n. 1 posto con borsa di studio
a tema vincolato in «Progettazione, analisi e verifica di sistemi,
reti e software» nell'ambito dell'ICT e componentistica elettronica,
finanziata dal Ministero dell'Universita' e Ricerca con il Fondo
Sostegno Giovani rientrante nei Grandi programmi strategici di cui
all'art. 1 del D.M. 18 luglio 2005.
Detto corso, della durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2013
e viene di seguito descritto nell'Allegato 1, di cui fa parte
integrante, la denominazione, il dipartimento sede amministrativa del
dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi consorziate, gli
eventuali enti convenzionati e dipartimenti concorrenti, il
curriculum a tema vincolato del dottorato con i rispettivi
responsabili, i posti messi a concorso, il numero delle borse di
studio disponibili e gli eventuali posti in soprannumero, le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di
svolgimento. Sono, inoltre, riportati i criteri per la formazione
della graduatoria di merito e modalita' per l'iscrizione e per il
conseguimento del titolo, secondo la legislazione vigente e gli
indirizzi ministeriali.

                               Art. 2 


Convocazione esame di ammissione


Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e
nell'ora indicati nella scheda del dottorato (Allegato 1). L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al D.M. n.
509/1999 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale (laurea di
secondo livello di cui al D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso Universita', estere,
riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso (vedi Allegato n. 2).
Al fine di consentire al Collegio Docenti il rilascio delle
dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotta copia del
titolo di studio straniero allegato alla domanda di partecipazione
inviando il tutto per posta a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» -
Universita' degli Studi Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 -
66013 Chieti Scalo (CH)- Italia, entro e non oltre la data fissata
della scadenza del presente bando. (Allegato n. 2)
Gli atti e i documenti, di cui sopra, ove redatti in lingua
straniera, devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in
inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese) e legalizzati
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore,
il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le modalita'
sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente sottoscritta,
con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena
possibile. A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore
dovra' in ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio ufficiale
del corso, pena decadenza dal Dottorato.
Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del
Collegio Docenti verranno comunicati sull'indirizzo di posta
elettronica del candidato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale.
I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente
alla data di scadenza del bando di concorso dovranno far pervenire
via fax al n. 0871.3556185 una dichiarazione di avvenuto
conseguimento titolo entro la data della prova concorsuale.

                               Art. 4 


Domande di ammissione


1) I candidati che sono in possesso del titolo accademico
italiano, per iscriversi alla selezione, dovranno utilizzare
ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE accedendo al sito
http://scuolasuperiore.unich.it/corsi/dottorato/ciclo_28
improrogabilmente
entro le ore 12 del giorno 15 gennaio 2013 seguendo
le modalita' indicate nella pagina web.
ATTENZIONE: NON VERRA' ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITA' DI
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DIVERSA DA QUELLA ON-LINE.
La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione della residenza, dell'eventuale recapito
comprensivo di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica di
riferimento ai fini del concorso, nonche' della cittadinanza.
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
- l'Universita' presso la quale e' stata/sara' conseguita la
Laurea
- il tipo di laurea conseguita/da conseguire
- l'anno accademico di conseguimento della laurea
- la votazione finale della laurea
- conoscenza di almeno una lingua straniera.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle
seguenti modalita':
a) carta di credito: seguendo le modalita' on-line indicate dal
programma
- causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in .... (indicare il titolo del
dottorato) XXVIII Ciclo».
b) bonifico bancario:
- beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara
- banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di
Chieti
- codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138
- codice SWIFT: BPMO IT 22XXX
- causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in .... (indicare il titolo del
dottorato) XXVIII Ciclo».
DETTO IMPORTO NON SARA IN ALCUN CASO RIMBORSATO.

IMPORTANTE

La stampa della domanda on line, dovra' essere debitamente firmata e
inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente all'attestazione di
avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta o bonifico bancario),
entro e non oltre il 15 gennaio 2013.
2) I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, per iscriversi alla
selezione dovranno scaricare il modello di domanda, (Allegato n. 2)
completarlo e firmarlo, allegando copia del titolo straniero ed
eventuale documenti utili ai fini dell'ammissione al dottorato di
ricerca al quale intendono concorrere, e inviare il tutto per posta
a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Via dei Vestini n. 31 - 66013
Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data del 15 gennaio
2013 (fara' fede il timbro postale).
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle
seguenti modalita':
- bonifico bancario: beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara
- banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di
Chieti
- codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138
- codice SWIFT: BPMO IT 22XXX
- causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del
dottorato) XXVIII Ciclo».
DETTO IMPORTO NON SARA' IN ALCUN CASO RIMBORSATO.

IMPORTANTE

La domanda (Allegato 2) dovra' essere debitamente firmata e inviata
per posta all'indirizzo Scuola Superiore «G. d'Annunzio» -
Universita' degli Studi Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 -
66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data del 15
gennaio 2013, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento
(ricevuta del versamento o del bonifico bancario)
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e
dell'indirizzo e-mail, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per errata
compilazione on line, per mancata stampa della domanda e invio fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste dal
presente articolo.

                               Art. 5 


Esame di ammissione


Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a)
porto d'armi; b) passaporto; c) carta d'identita'; d) patente di
guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nella scheda del dottorato dell'Allegato 1, consiste
in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio, colloquio e,
se richiesto, invio di eventuale documentazione da far pervenire
nelle modalita' di cui all'Allegato 1), finalizzata a valutare le
capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la
cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra' essere
svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in
lingua inglese o altra lingua indicata nell'Allegato 1 del presente
bando.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
La Commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. In caso di parita' di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito
Internet di Ateneo.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata
con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 14
del D.M. n. 593/2000 e all'Art. 5 della legge n. 449/1997. In caso di
impedimento di uno o piu' membri della Commissione, successivamente
alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale
urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di
Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi.

                               Art. 7 


Ammissione ai corsi


Le prove di ammissione concludono inderogabilmente entro il 25
gennaio 2013. Nel caso le procedure di selezione non concludano entro
il termine indicato, il corso avra' inizio con l'a.a. successivo.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per il corso di dottorato. Qualora, esaurite le
procedure di assegnazione, residuino borse vincolate a uno specifico
tema, queste non vengono assegnate.
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla Segreteria
della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' degli Studi
di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (CH),
entro il 31 gennaio 2013 alle ore 12.
La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine
sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti
sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di
merito, previa comunicazione agli interessati. Non saranno inviate
comunicazioni a domicilio, ma esclusivamente via e-mail.

                               Art. 8 


Borse di studio


La borsa di studio messa a concorso sara' assegnata secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del corso di dottorato,
rinunzi alla borsa, perdendone tuttavia la titolarita' per l'intera
durata del corso medesimo; in tal caso la borsa e' assegnata al
candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso.
La predetta borsa di studio verra' erogate esclusivamente a
coloro che non possiedono un reddito personale complessivo annuo
lordo superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il
superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto
alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta
l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite
nell'anno accademico di riferimento.
L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente,
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. 1, All. 1) sono tenuti a
informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente
finanziatore.
Chi abbia usufruito in passato, anche parzialmente, di una borsa
di studio di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta.
Possono, invece, fruire di borsa di studio anche coloro che sono
al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di dottorato,
solamente se in precedenza non ne fruivano.
Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano.
La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca
e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368
e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003.
Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi
momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al Dottorato
oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza
decadere dal Dottorato stesso: in questo caso, deve versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' comunque da
intendere per tutta la durata residua del dottorato.
Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una
valutazione negativa da parte del Collegio, anche in corso d'anno,
decade immediatamente dal Dottorato, con perdita contestuale della
borsa stessa.
Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate
della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.

                               Art. 9 


Indennita' di mobilita'


Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di
mobilita' per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo'
comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne'
inferiore a 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente
autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola.
I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di
mobilita', a carico dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di
soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari di borsa, ove
non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi,
l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al
50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente articolo 8.

                               Art. 10 


Modalita' per l'iscrizione


I concorrenti che risultano utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del 31
gennaio 2013 alle ore 12 presso la Segreteria Tecnica della Scuola
Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara - Via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (CH), domanda di iscrizione al
corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto
dall'Amministrazione, contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso: a) della
cittadinanza; b) del diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione.
Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti
dichiarazioni: 1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi ad altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di
ricerca, master, scuola di specializzazione) per tutta la durata del
dottorato; 2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Coordinatore.
Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: a) di non aver gia'
usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi
di dottorati di ricerca; b) di non fruire presumibilmente di un
reddito personale complessivo annuo di cui all'art. 8; c) di non
cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti: a) fotocopia di un documento
di identita', debitamente firmata; b) n. 1 marca da bollo da € 14,62;
c) ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 12) del presente bando); d) ricevuta del versamento
del premio di assicurazione (ad eccezione dei titolari di borsa di
studio di cui al precedente art. 8); e) quietanza del pagamento della
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ad
eccezione di degli esonerati ai sensi del successivo art. 13) del
presente bando); - per i portatori di handicap con invalidita' pari o
superiore al 66%, documento che attesti il loro status; - per gli
studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.

                               Art. 11 


Copertura assicurativa


Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e
responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2013 in
€ 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

                               Art. 12 


Contributo per l'accesso e la frequenza


All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando deve presentare
domanda di iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle
tasse. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita'
di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal
fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
Docenti. L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei corsi
di dottorato sono determinati in conformita' con il Regolamento
dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato.
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
ammonta a € 874,68.
La prima rata di € 437,34 dovra' essere versata all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale entro il 31
dicembre 2013; la seconda rata di € 437,34 dovra' essere versata
entro l'8 aprile 2013; con le seguenti modalita':
bonifico bancario:
- beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara
- banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di
Chieti
- codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138
- causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII Ciclo».
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art.
8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Universitari.

                               Art. 13 


Tassa regionale per il diritto allo studio


Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad € 140,00 annui, da versarsi in unica soluzione all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le Az.da
DSU Chieti - Universita' G. d'Annunzio - Dottorato di Ricerca in
.......... XXVIII ciclo A.A 2013» e mediante la seguente modalita':
Intestato a: Azienda al Diritto agli Studi Universitari banca: Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di Chieti Scalo (CH) codice
IBAN: IT39X0555015501000000567625.

                               Art. 14 


Pubblico dipendente


Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.
In ogni caso, si applica la legge n. 448/2001 art. 52, comma 57,
come interpretata dalle Circolari del Ministero dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011.

                               Art. 15 


Obblighi e diritti dei dottorandi


Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso
di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di
studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati,
finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Al dottorando
e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo e di
ricerca personalizzato, previa accordo con il Coordinatore del
Collegio.
Il dottorando deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti
come previsto dal piano di studi predisposto da ogni Dottorato,
compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la
conoscenza della lingua inglese.
L'iscrizione a un corso di Dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o
specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato, nonche' con
l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n. 127/1997
in Italia o all'Estero.
All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.
E' consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca ai sensi
dell'art. 19 comma 1 lettera c) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e' ridotta
ad un minimo di due anni. Tale disposizione si applica ai laureati in
Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999 n. 4, gli ammessi al
Dottorato di Ricerca presso le strutture della Facolta' di Medicina e
Chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Il dottorando non puo' avere impegni professionali o lavorativi,
a meno che questi gli permettano comunque di garantire la presenza e
la partecipazione alle attivita' del Dottorato nella misura
richiesta. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra
siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal
Dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno
in corso, ove concessa.
Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti
didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni,
assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e
comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.
La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio e
della Scuola.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare al Collegio una relazione sulle attivita' di ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio
negativo del Collegio, in rapporto alla qualita' dei risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita' nello svolgimento della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del Coordinatore del
Collegio.
Il Collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno, il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale.
E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi esclusivamente
per maternita', paternita' e malattia, previa autorizzazione del
Collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le
modalita' stabilite dal Collegio. In caso di sospensione di durata
superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di
studio.

                               Art. 16 


Conseguimento del titolo


Il titolo di Dottore di Ricerca - Ph.D., rilasciato dal Rettore
dell'Universita' degli studi «G d'Annunzio» Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una
tesi, sulla quale la Commissione formula un articolato giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione
immediatamente successiva. La tesi, firmata dal Coordinatore del
Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra
lingua, previa autorizzazione del Collegio. Il dottorando viene
ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal Regolamento, che includono, in particolare:
a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal
piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese;
b) il giudizio del Collegio dei Docenti, che riguarda la
congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali
periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti
pubblici e privati.
Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio puo'
ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale, eventualmente
concedendo un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure
dichiarare il dottorando decaduto dal Dottorato.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. La
Commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la
presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono essere componenti del Collegio ne'
appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. Nel caso di
Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi, In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu'
membri della Commissione, si provvede alla sostituzione con decreto
rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola.
I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del
Collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno 30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla Commissione
giudicatrice. Il Coordinatore provvede, tramite la Segreteria del
Dipartimento proponente, a inoltrare copie della tesi a ciascun
componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale d'Ateneo. Sara' cura dell'Universita'
effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche
Nazionali.
Il titolo di Dottore di Ricerca e' abbreviato con le diciture:
«Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.». La certificazione aggiuntiva di Doctor
Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del
Collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'art. 12 comma
4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n. 639 del
26 maggio 2010).

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
Studi «G. d'Annunzio» Chieti - Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

                               Art. 18 


Responsabili del procedimento amministrativo


Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), il Responsabile del
procedimento concorsuale e' il Prof. Mario Bressan e, per la parte
informatica, la Dott.ssa Paola Mincucci.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' e i
termini previsti dalla normativa vigente.

                               Art. 19 


Norme finali


Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
Studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso unitamente all'All. 1, l'All. 2,
nonche' la descrizione della procedura per la domanda di ammissione
on-line e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi di
«G. d'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it).
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla
Segreteria Tecnica Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita' di
Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti Scalo, tel.
0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it
Chieti, 5 dicembre 2012

Il rettore: Di Ilio
Visto, il direttore generale: Del Vecchio

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