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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti
di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del
genio navale, di 2 (due) Sottotenenti di vascello in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici e di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 20/1/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:9E000429
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/2/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
di concerto con
 
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle Capitanerie di porto
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli
atenei e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009);
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo
Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Ravvisata l'esigenza di indire per il 2009 tre concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di nove Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del
Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e
quattro del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. Sono indetti, per l'anno 2009, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di vascello in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina:
a) concorso per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici;
c) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto.
2. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo 3, presentando distinte domande, potranno
chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui al precedente comma
1.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
annata, di portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu'
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, secondo la
relativa graduatoria di merito.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei vincitori alla frequenza del corso applicativo in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 

1. Nell'ambito dei posti a concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli
ufficiali ausiliari (che comprendono gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, gli
ufficiali piloti di complemento, nonche' gli ufficiali in ferma
prefissata o rafferma e gli ufficiali delle forze di completamento)
di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica:
a) 2 (due) dei 3 (tre) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a);
b) 1 (uno) dei 2 (due) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
c) 3 (tre) dei 4 (quattro) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera c).
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1, i posti riservati indicati al precedente comma 1 del presente
articolo, eventualmente non ricoperti per mancanza di riservatari
idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo articolo 4, comma 1, devono:
a) non aver superato il 32° anno di eta' (il 40° se ufficiali
inferiori appartenenti alle Forze di completamento di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se
ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo, purche'
abbiano completato un anno di servizio alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande);
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del Corpo del genio navale: lauree magistrali delle classi «LM 4»,
«LM 23» e «LM 35» e corrispondenti lauree specialistiche delle classi
«4/S», «28/S»e «38/S»;
2) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del Corpo sanitario militare marittimo: laurea magistrale della
classe «LM 41» e corrispondente laurea specialistica della classe
«46S». I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
3) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del Corpo delle capitanerie di porto: lauree magistrali della classe
«LM 6», «LM 35», «LM 72», «LM 74» e «LM 75» e corrispondenti lauree
specialistiche delle classi «6/S», «38/S», «80/S», «86/S» e «82/S».
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree
specialistiche suindicate, come previsto dal decreto
interministeriale 5 maggio 2004, e successive integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004.
Saranno, inoltre, ritenuti validi eventuali diplomi di laurea
equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. La partecipazione al
concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo
di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente
elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza
al titolo di studio previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
f) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (soltanto se di sesso maschile), salvo quanto previsto
dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007, apportante modifiche alla
normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicata
nel successivo articolo 4, comma 1, lettera c). Gli stessi, ad
eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 

1. I concorrenti dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il mancato
accoglimento della medesima;
c) spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione, casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il concorrente
avra' cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di
spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto
della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato
nel successivo articolo 7, comma 1. I militari in servizio dovranno,
prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far
vistare la stessa dal Reparto/Ente di appartenenza. I concorrenti
residenti all'estero potranno inoltrare la domanda entro il termine
sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari. I
militari in servizio, impiegati fuori dal territorio metropolitano
presso Unita' in operazioni in localita' ove non vi siano le predette
Autorita', potranno presentare la domanda sempre entro il medesimo
termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale chiede di essere ammesso. I concorrenti,
qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3,
presentando distinte domande, potranno chiedere di partecipare a
tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1;
b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due) in cui intenda
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il
concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda
che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) la laurea posseduta fra quelle previste dal precedente
articolo 3, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi
universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stata
conseguita, la data di conseguimento e la votazione riportata;
inoltre, i partecipanti al concorso per il ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo, dovranno dichiarare il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data;
f) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
g) lo stato civile;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere
assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) soltanto se concorrente di sesso maschile:
1) il centro documentale (ex distretto militare) ovvero la
capitaneria di porto di appartenenza;
2) se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2
agosto 2007, apportante modifiche alla normativa precedente
sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) soltanto se militare in servizio o in congedo:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso
(AUC/AUFP) di provenienza e Corpo di appartenenza;
3) data di inizio della ferma volontaria o del richiamo e di
eventuale previsto congedo (se ufficiale delle Forze di completamento
dovra' indicare il/i periodo/i di richiamo e l'esigenza per la quale
e' stato richiamato);
4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
m) soltanto se cittadino italiano residente all'estero, l'ultima
residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a
conoscenza che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli
altri concorrenti;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto. e' onere del concorrente fornire informazioni
dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine potra' essere prodotta, a corredo della domanda di
partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria
ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle
disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla
domanda ai fini della loro eventuale valutazione;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche
analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare
alla domanda di partecipazione;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14, comma 6;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
s) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso
affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al
presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al
precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o
di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile, che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2009)
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
4. L'amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti psicofisici, unica per i
tre concorsi;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici,
unica per i tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i
tre concorsi;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i
tre concorsi;
e) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua
straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun
concorso.
2. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di
cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al
precedente comma 2. Inoltre, detta commissione si avvarra' del
supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di
medici specialisti esterni che dovranno essere, anche essi, diversi
da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a
Sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
b) almeno due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di
Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni
del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
Vascello, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie di
pertinenza.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 

1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad
uno dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere le prove
scritte, con inizio non prima delle 8,30, presso l'Accademia navale
di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
a) 23 e 24 marzo 2009:
1) per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
2) per il concorso per la nomina di quattro Sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) 25 e 26 marzo 2009: per il concorso per la nomina di due
Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo.
I programmi delle prove scritte e le modalita' di svolgimento
delle stesse sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli
allegati D, E e F, che costituiscono parte integrante del presente
decreto. Eventuali modificazioni del diario o della sede di
svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 marzo
2009, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 3 marzo 2009 la pubblicazione di tale avviso potra' essere
rinviata ad una data successiva. I concorrenti sono tenuti a
presentarsi, senza attendere alcun avviso, nella sede e nei giorni
sopra indicati, entro le 7,30. Essi dovranno essere muniti di copia
della domanda di partecipazione al concorso, della ricevuta della
spedizione della medesima a mezzo raccomandata e dovranno portare al
seguito soltanto una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La
carta e quant'altro necessario saranno loro forniti sul posto
dall'Amministrazione militare. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore,
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti
dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale:
1) 1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dal programma della prova
orale della materia «fisica tecnica»;
2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dal programma della prova
orale della materia «scienza e tecnica delle costruzioni»;
b) per il concorso per la nomina di due Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo:
1) lª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la
materia «patologia speciale medica», oggetto della prova orale;
2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la
materia «patologia speciale chirurgica», oggetto della prova orale;
c) per il concorso per la nomina di quattro Sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
1) 1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: «diritto amministrativo»;
2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: «diritto della navigazione» parte
marittima o, in alternativa, «matematica».
3. Per ciascuna prova scritta la commissione, di cui al precedente
articolo 6, comma 1, lettera e), formulera' preventivamente, in
adunanza segreta, tre tracce concernenti la prova da svolgere e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento
delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le
prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di merito di cui al successivo articolo 13.
4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero consultando i siti:
«www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it»
5. I verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte di
ciascun concorso dovranno pervenire alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
entro il quinto giorno lavorativo dalla data di effettuazione della
seconda prova.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 

1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto entrambe le prove. I titoli valutabili sono indicati nel
citato allegato B al presente decreto. L'esito della valutazione
sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel gia' citato
allegato B.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
4. Formeranno oggetto di valutazione soltanto i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente
articolo 4, comma 1, lettera c) e per i quali i concorrenti abbiano
fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico potranno formare
oggetto di valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente
comma 2, soltanto se allegate alle domande.
5. Entro il quinto giorno lavorativo dalla conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di
identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera'
a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psico-fisici
 

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte riceveranno
da parte della Direzione generale per il personale militare apposita
comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente
indicazione del giorno (verosimilmente dei mesi aprile/maggio 2009) e
dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti, presso
il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare n.
3 - Ancona, agli accertamenti psico-fisici, di cui al presente
articolo, nonche' agli accertamenti attitudinali ed alle prove di
efficienza fisica, di cui ai successivi articoli 10 e 11. L'elenco
dei concorrenti idonei alle prove scritte sara', inoltre, pubblicato,
a puro titolo informativo, sul sito «www.persomil.difesa.it».e
«www.marina.difesa.it».
2. I concorrenti medesimi che durante il periodo di permanenza
presso il Centro (durata presunta giorni tre/quattro) fruiranno di
vitto ed alloggio a proprio carico dovranno presentarsi muniti dei
documenti indicati nel successivo comma 3. Coloro che non si
presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma di
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno
stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta
soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione
della graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al
successivo articolo 13.
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre,
pena la mancata ammissione agli accertamenti psico-fisici e la
conseguente esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto, in
corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
c) esame radiografico del torace in due proiezioni, corredato di
referto in originale o copia conforme, effettuato in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria
comprovante il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale;
d) ecografia pelvica (soltanto per i concorrenti di sesso
femminile), corredata di referto in originale o copia conforme,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
e) referto in originale o copia conforme di test di gravidanza,
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
f) referto in originale degli esami (effettuati in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate col Servizio
sanitario nazionale; in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante
il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale) di cui al
sottostante elenco:
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) emocromo completo;
3) VES;
4) glicemia;
5) azotemia;
6) creatininemia;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) transaminasemia (GOT e GPT);
12) markers dell'epatite B e C;
13) G6PD (metodo quantitativo).
14) per i soli concorrenti per il Corpo sanitario militare
marittimo, HIVAb determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione.
Sara', altresi', ritenuta valida, in alternativa, copia
autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di
tutto quanto indicato alla presente lettera f) determinera' la
mancata ammissione agli accertamenti psico-fisici.
I concorrenti affetti da deficit di glugosio6fosfatodeidrogenasi
(G6PD) dovranno produrre un certificato, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, nonche' la presenza di deficit di G6PD e di
eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato
dovra' essere conforme al modello in allegato G, che costituisce
parte integrante del presente decreto e dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
4. La commissione medica accertera', inoltre, direttamente il
possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a
m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61
ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato
refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro
o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35db fino alla
frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati devono essere opportunamente curati.
5. La medesima commissione disporra', inoltre, per tutti i
concorrenti le seguenti visite specialistiche e accertamenti:
a) cardiologica con E.C.G;
b) oculistica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) odontoiatrica;
e) psichiatrica;
f) esame di screening delle urine per ricerca di eventuali
cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine e test di
conferma (spettrometria con gascromatografia di massa) in caso di
positivita' all'esame di screening.
La commissione medica potra', inoltre, procedere ad ulteriori
accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo allegato I al presente decreto.
7. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali, nonche' degli specifici requisiti psicofisici
suindicati.
8. La commissione medica giudichera' «idonei» i concorrenti se:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'«elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare», annesso al decreto ministeriale
n. 114 del 4 aprile 2000, e dalla correlata «direttiva tecnica
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare», emanata dalla
Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a «2» in tutti gli apparati in base alla «direttiva
tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della
Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni.
I concorrenti affetti da deficit di «G6PD», giudicati idonei a
seguito dell'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica
somato-funzionale AV, nel corso della visita medica effettuata dalla
commissione per gli accertamenti psico-fisici dovranno sottoscrivere
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
di cui all'allegato I al presente decreto. Gli originali delle
dichiarazioni dovranno essere conservati nella documentazione
personale degli interessati. Le copie delle dichiarazioni, unitamente
alle copie dei certificati di stato di buona salute, dovranno essere
conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
9. La commissione medica giudichera', comunque, «non idonei» i
concorrenti per i quali siano comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
c) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare;
d) positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o
4ª generazione, soltanto per i concorrenti per il Corpo sanitario
militare marittimo.
10. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del genio
navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto in
servizio permanente, con l'indicazione del profilo sanitario di cui
al precedente comma 7»;
b) «non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del
genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di
porto in servizio permanente, con l'indicazione della causa di non
idoneita'».
11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine,
che non potra' superare la data prevista per il completamento della
prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li
sottoporra' ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica
istanza di riesame del giudizio di non idoneita'. L'istanza dovra'
essere corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, ovvero privata convenzionata, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di «non idoneita'». L'istanza
dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(n. 06/517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti psico-fisici deve intendersi
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui
al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla commissione medica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza, ovvero, soltanto qualora detta commissione lo ritenesse
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi, verranno esclusi dal concorso.
14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

                              Art. 10.
 
Accertamenti attitudinali
 

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
articolo 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate
nelle «norme del concorso per ufficiali in servizio permanente
effettivo nel ruolo normale», ed in riferimento alla direttiva
tecnica "profili attitudinali del personale della Marina militare",
si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
a) area del pensiero:
1) capacita' di critica e di giudizio;
2) elasticita' del pensiero;
3) apprendimento;
b) area affettiva/relazionale:
1) maturita' ed autonomia;
2) autocontrollo;
3) autostima;
4) socializzazione;
5) lavoro di gruppo;
6) rapporto con l'autorita';
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
1) livelli di attivita';
2) costanza nel rendimento;
3) tolleranza alla frustrazione ed allo stress;
4) approccio gestionale al lavoro;
5) autoefficacia;
6) iniziativa;
7) ambizione;
d) area motivazionale:
1) bisogni ed aspettative connesse con l'attivita'
professionale;
2) plasticita' adattativa.
2. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso);
b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
E' consentita, altresi', l'attribuzione di punteggi intermedi.
3. La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale, che sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine
delle procedure e della valutazione svolte in conformita' alle
normative richiamate, la commissione per gli accertamenti
attitudinali provvedera' alla definizione del proprio giudizio; il
giudizio di «non idoneita'» verra' espresso qualora il concorrente
dovesse riportare un punteggio di livello attitudinale globale
inferiore a 21/72, oppure laddove si dovesse verificare una delle
seguenti condizioni:
a) il punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 4/72);
b) il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale,
area della produttivita' e delle competenze gestionali, area
motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72).
Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati
seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei» saranno esclusi dal concorso.
4. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 9, comma 11, e quelli di
cui al precedente articolo 9, comma 13, in caso di accoglimento
dell'istanza. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al
termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a
sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti,
di cui al gia' citato articolo 9.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

                              Art. 11.
 
Prove di efficienza fisica
 

1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
articolo 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),
alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'
avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di
ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata
ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto 25 m.;
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana 1000 m.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti da precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d) redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo
alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovra' essere
risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in una di quelle a
scelta. In caso contrario, sara' emesso un giudizio di non idoneita'
alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato
per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d) e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.

                              Art. 12.
 
Prove orali
 

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
a quelli attitudinali ed alle prove di efficienza fisica saranno
ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nel mese
di giugno 2009 - presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia
n. 72. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione
a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Essi sono tenuti a
presentarsi alle predette prove orali muniti di idoneo documento di
riconoscimento che la commissione provvedera' a fotocopiare, per
inviarne copia alla Direzione generale per il personale militare.
2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione a mezzo lettera raccomandata,
anticipandola via fax (n. 06/517052774) al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta
soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione
della graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al
successivo articolo 13.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono riportati nei gia' citati allegati D, E ed F al presente
decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo articolo 13. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra francese, inglese, spagnolo e tedesco. La prova, della
durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) 20/30 o voto inferiore: 0,00 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30: 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
j) 29/30: 0,45 punti;
k) 30/30: 0,50 punti.
7. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di
completamento delle prove orali, i verbali delle prove medesime.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 

1. I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove e gli
accertamenti previsti dal presente decreto saranno iscritti, a cura
della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio conseguito nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali, nei quali si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari della Marina, di cui al precedente articolo 2 del presente
decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo
l'ordine della graduatoria medesima.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
5. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente
decreto, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. I decreti saranno, inoltre, pubblicati nel
Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo,
nel sito web «www. difesa.it».

                              Art. 14.
 
Nomina
 

1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente
articolo 13, comma 5, risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto
autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente,
Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo delle capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei rispettivi decreti presidenziali di nomina, che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito
della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo
3 del presente decreto.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 4 - saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'articolo
4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non
superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare.
5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario, con una ferma di anni cinque
decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno
effetto, tuttavia, soltanto all'atto del superamento del corso
applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la
revoca della nomina.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente articolo 13, entro la data
corrispondente al compimento di 1/12 della durata del corso stesso,
di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria di merito.
9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 non emergesse la veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 17.
 
Spese di viaggio. Licenza
 

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente articolo 5 del presente
decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le
varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma 3 potranno essere fatti
valere nei confronti del Direttore della Direzione generale per il
personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento, fino al definitivo conferimento della nomina ad
ufficiale in servizio permanente, e' il Direttore della la Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2009
 
Generale di Corpo d'Armata
Mario Roggio
 
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Raimondo Pollastrini

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