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UNIVERSITA' DI SASSARI

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 5/2/2002
Ente:UNIVERSITA' DI SASSARI
Località:Sassari  (SS)
Codice atto:02E00879
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale
prevede che le universita' con proprio regolamento, disciplinino la
materia dei corsi di dottorato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca di questo
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 102 del 20 luglio 1999 ed
integrato dalla delibera del senato accademico del 1 giugno 2000
emanato con decreto rettorale n. 122/spec. del 6 giugno 2000;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' di Sassari
avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 31 ottobre 2001, con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
del XVII ciclo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 novembre
2001, con cui e' stato determinato il numero e la copertura
finanziaria delle borse di studio;
Visto il giudizio positivo espresso dal nucleo di valutazione
interna;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi di Sassari e' istituito il XVII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun
dottorato viene indicata la durata legale, il numero dei posti messi
a concorso e il numero delle borse di studio.
----> Vedere TABELLE da Pag. 45 a Pag. 48 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere,
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre 2001.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente bando,
deve essere diretta al rettore dell'Universita' degli studi di
Sassari e inviata, a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento all'indirizzo - Universita' degli studi di Sassari,
piazza Universita' n. 21 - 07100 Sassari, oppure presentata
direttamente all'ufficio protocollo, piazza Universita' n. 21 -
Sassari, entro il termine perentorio del 13 febbraio 2002.
Le domande dovranno pervenire entro il termine su indicato in
quanto gli uffici, per motivi organizzativi, dovranno conoscere alla
data di scadenza delle domande, il numero dei partecipanti ai
concorsi di ammissione ed avviare quindi le procedure concorsuali.
Non saranno ammessi alla prova scritta gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza
del 13 febbraio 2002.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la
residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e extracomunitari);
f) la laurea posseduta (conseguita non oltre il 31 dicembre
2001), nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) le lingue straniere conosciute;
i) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, e'
indicato all'interno del presente bando di concorso e pertanto non
verra' data comunicazione scritta ai candidati.
La convocazione per la prova orale avverra' in sede di
svolgimento della prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al regolamento di Ateneo.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero previo superamento delle prove
concorsuali.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni cinque, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza;
autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea*;
iscrizione INPS (solo per i beneficiari di borsa di studio).
Il pagamento della tassa di iscrizione e/o della assicurazione
dovra' essere effettuato presso il Banco di Sardegna successivamente
alla presentazione della domanda di iscrizione al dottorato.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
contributivo.
* Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.

                               Art. 9.
 
Frequenza ai corsi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi
a frequentare a tempo pieno presso la sede amministrativa del corso,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l'obbligo di
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione scritta e accertati da
una apposita commissione.

                              Art. 10.
 
Rinunce o decadenze
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci,
oltre le responsabilita' penali, saranno dichiarati decaduti e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella
graduatoria degli idonei.
Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della
stessa, secondo l'ordine di graduatoria, purche' non sia trascorso un
mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria
provvedera' alla restituzione, ai nuovi beneficiari della borsa,
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
gia' versata.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive
modificazioni, di cui alla normativa tasse di questo Ateneo per
l'anno accademico 2001/2002.
La durata delle borse di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti oppure il
verificarsi di situazioni che invalidino il diritto.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del
corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando
rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di
ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato con cadenza
non superiore al bimestre, con successiva verifica della frequenza
attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far
pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del
mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
del-l'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato
di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
 
Tasse di frequenza e assicurazioni
 
Le tasse per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono
state stabilite dal senato accademico e dal consiglio di
amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente in data 21 novembre
2001 e 29 novembre 2001.
I dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al pagamento
delle tasse nella misura di L. 500.000 pari a 258,23 euro.
I dottorandi non titolari di borsa di studio sono tenuti al
pagamento delle tasse nella misura di L. 150.000 pari a 77,47 euro.
I dottorandi titolari di borsa di studio conferita
dall'Universita' di Sassari sui fondi ministeriali sono esonerati dal
pagamento delle tasse (art. 10, comma C, regolamento dottorato di
ricerca - decreto rettorale n. 122/spec. del 6 giugno 2000).
Sono esonerati, altresi', dal pagamento delle tasse i portatori
di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%.
Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di
assicurazione (infortuni, responsabilita' civile) determinato per
l'anno accademico 2001/2002 in L. 480.000 pari a 247,90 euro.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di
ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1999, al decreto rettorale n. 102/spec. del 20 luglio 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Sassari integrato dalla
delibera del senato accademico del 1 giugno 2000 emanato con decreto
rettorale n. 122/spec. del 6 giugno 2000.
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova
scritta.
Sassari, 14 gennaio 2002
Il rettore: Maida

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