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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 24°
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 21/10/2008
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:T08EE147
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 

Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11/7/1980, n. 382
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, che
demanda alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
Visto il D.R. n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il quale e' stato
elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il limite di
reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione
della borsa di studio di dottorato di ricerca, da Euro 7.746,85 ad
Euro 12.911,42;
Visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno 2008 con il quale e' stato
determinato l'importo della borsa di studio da Euro 10.561,55 ad Euro
13.638,47, oltre oneri a carico Ente, a decorrere dal 1° gennaio
2008;
Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo e' stato emanato con D.R. n. 1970 del 17 luglio
2008 e successive modificazioni;
Visto il D.R. n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato con
D.R. n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione delle Scuole
di dottorato di ricerca, previste dal decreto del MIUR n. 262 del 5
agosto 2004;
Vista la nota prot. n. 880 dell'11 aprile 2008 con la quale il MUR
ha comunicato, che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 23 ottobre
2003, n. 198 e D.M. 9 agosto 2004, n. 263 e D.M. 3 novembre 2005 n.
492, «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti», e' stato stanziato un finanziamento a favore della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, per la copertura di n.
15 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca relativi al 23°
ciclo, distribuite in relazione a specifici ambiti disciplinari;
Viste le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca - 24° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato Regolamento;
Vista la proposta formulata in data 24 giugno 2008 - pervenuta via
e-mail in data 14 luglio 2008 - dalla Commissione Permanente per i
corsi di dottorato di ricerca, relativa all'attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca - 24° ciclo - con sede amministrativa presso
questo Ateneo;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna redatta, in
data 22 lugllio 2008, e relativa all'esito positivo della verifica
della sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita', con
riferimento ai corsi di Dottorato di ricerca - 24° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 61 del 16 luglio
2008 e n. 116 del 22 luglio 2008, con le quali e' stata approvata
l'istituzione e il rinnovo di n. 35 corsi di dottorato di ricerca -
24° ciclo - con sede amministrativa presso questo Ateneo e con
l'assegnazione di n. 2 borse di studio per ciascun corso di
dottorato, per un totale complessivo di n. 70 borse di studio;
Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per
dottorati di ricerca presentate da Enti pubblici o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 

E istituito il 24° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di
Napoli.
Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca, di cui all'allegato A che e' parte integrante
del presente bando di concorso.
Per ciascun corso di dottorato di ricerca sono indicati:
a) i posti messi a concorso;
b) il numero delle borse di studio - ivi comprese il numero delle
borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati - nonche' i
posti e le borse di studio riservate ai cittadini stranieri non in
possesso della cittadinanza italiana;
c) la durata del corso;
d) la scuola di dottorato cui afferisce il corso;
e) le eventuali sedi consorziate;
f) il dipartimento sede amministrativa del dottorato di ricerca;
g) il docente coordinatore del corso;
h) il calendario di svolgimento delle prove di esame con valore
di notifica ufficiale agli interessati che, pertanto, non riceveranno
alcuna ulteriore comunicazione scritta;
i) l'eventuale adesione al progetto di «Internazionalizzazione».
Per quanto attiene all'anzidetto progetto di «Internazionalizzazione»
si rinvia a quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul numero complessivo dei posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
Costituiranno finanziamenti aggiuntivi anche le eventuali economie
di borse di studio finanziate dal MUR. a valere sul «Fondo per il
sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» per quei
corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari del
finanziamento per i cicli 22° e 23° e per i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di
sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal
bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza
borsa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di sospendere o non attribuire le borse di studio a seguito
dell'interruzione per qualsiasi causa dell'erogazione del relativo
finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n.
270/2004 (sostitutivo del 509/1999);
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito all'estero, che non sia gia' stato riconosciuto
equipollente alla laurea italiana, potranno richiederne
l'equipollenza - unicamente ai fini dell'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca per i quali intendono concorrere - al Collegio
dei Docenti. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata dal titolo tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Ammissione al concorso per posti riservati
 

I cittadini stranieri (vale a dire non in possesso della
cittadinanza italiana) possono concorrere per i posti riservati, se
previsti per il singolo dottorato e secondo le modalita' riportate
nell'allegato A dell'art. 1 del presente decreto.
La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
alle borse riservate puo' prevedere la sola valutazione del
curriculum o in aggiunta puo' essere prevista anche una prova scritta
e/o un colloquio.
Del curriculum e' valutabile:
a) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato;
b) il voto di laurea;
c) la tesi di laurea;
d) le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse del
dottorato purche' opportunamente documentate;
e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
f) i premi e le borse di studio;
g) i titoli post-lauream;
h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.
Gli ulteriori documenti utili ai fini della valutazione del
curriculum potranno essere prodotti in lingua italiana, inglese,
francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.
Entro 60 giorni dall'affissione degli esiti della valutazione,
all'Albo di Ateneo, i vincitori dovranno legalizzare l'anzidetta
documentazione.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in conformita'
allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 (per i soli
cittadini italiani) e 1-bis (per i soli cittadini stranieri),
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate al Dirigente della Ripartizione degli Affari Generali -
Seconda Universita' degli studi di Napoli - Piazza Luigi Miraglia,
Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente
riportata la dicitura: «Domanda di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca.») - ed inviate - a pena di esclusione dal concorso -
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a
pena di esclusione dal concorso, la ricevuta in originale
dell'avvenuto versamento di Euro 50,00 (euro cinquanta), quale
contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di
studio, da effettuarsi - con apposito modello PTA (allegato 4) -
presso una qualunque Agenzia del Banco di Roma.
Per i cittadini stranieri non in possesso della cittadinanza
italiana non e' dovuto il contributo per la partecipazione alle prove
di accesso ai corsi di studio.
Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili sul
sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli:
www.unina2.it. - pagina Dottorati di ricerca - Notizie
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato di
ricerca, devono essere redatte altrettante domande, allegando a
ciascuna di esse la documentazione prescritta dal presente bando ai
fini della valutazione del curriculum ed effettuati altrettanti
versamenti, secondo quanto sopra specificato. Tali domande potranno
essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda
venissero indicati piu' corsi di dottorato di ricerca, sara' ritenuto
valido unicamente quello indicato per primo.
Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico); possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca per
il quale e' presentata domanda di partecipazione al concorso;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta ai sensi del vecchio ordinamento con la
relativa durata legale, oppure la laurea specialistica o magistrale
posseduta con l'indicazione della relativa classe, con l'indicazione
della data del conseguimento e dell'Universita' presso cui e' stato
conseguito il titolo; ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera, con la data del decreto rettorale che ha
dichiarato l'equipollenza stessa;
e) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella
lingua straniera indicata al precedente art. 1 del bando;
f) di impegnarsi a frequentare con assiduita' il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
Collegio dei Docenti, nonche' di impegnarsi ad effettuare un periodo
di formazione all'estero se vincitore, con borsa di studio, di un
corso di dottorato che aderisce al progetto di
«Internazionalizzazione»;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i
candidati le cui domande non contengano quanto segue:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca cui si intede
partecipare;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
l'indicazione del diploma di laurea posseduto, della sua durata
legale, della data di conseguimento e dell'Universita' che lo ha
rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione
di equipollenza;
la ricevuta originale del versamento di Euro 50,00 (euro
cinquanta) quale contributo per la partecipazione alle prove di
accesso a corsi di studio.
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso la seguente documentazione:
1) certificato di laurea, in originale, con l'indicazione della
votazione riportata, dichiarazione, in originale, di titoli
post-lauream o dichiarazione sostitutiva di certificazione, (secondo
l'allegato 2, da redigere in duplice copia);
2) documenti e titoli, in originale o copia conforme, che si
ritengono utili ai fini del concorso, (tesi di laurea, le abilita'
linguistiche ed altre competenze di interesse del dottorato, i premi
e borse di studio, i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e
all'estero e altri documenti utili ad una compiuta valutazione). La
conformita' dei titoli potra' essere resa con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ( resa
secondo l'allgato 3 da redigere in duplice copia);
3) elenco, in carta libera ed in duplice copia dei titoli
presentati in allegato alla domanda.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere
le prove concorsuali.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 

La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
alle borse riservate puo' prevedere la sola valutazione del
curriculum o in aggiunta puo' essere prevista anche una prova scritta
e/o un colloquio, secondo le modalita' riportate nell'allegato A
dell'art. 1 del presente bando qualora previste per ciascun
dottorato.
I candidati stranieri hanno la facolta' di sostenere l'eventuale
prova nella lingua comunitaria secondo le indicazioni di cui al
precedente art. 1.
La procedura d'esame per i candidati che concorrono alle borse non
riservate e' basata sulla valutazione del curriculum, su una prova
scritta e su un colloquio.
Del curriculum e' valutabile:
i) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato;
j) il voto di laurea;
k) la tesi di laurea;
l) le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse del
dottorato purche' opportunamente documentate;
m) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
n) i premi e le borse di studio;
o) i titoli post-lauream;
p) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera secondo le indicazioni di cui al precedente art. 1.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai settori scientifico-disciplinari di interesse del corso di
dottorato di ricerca; in particolare, la prova scritta oggetto
dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte
tra una terna di temi proposti dalla commissione giudicatrice.
Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nell'allegato A dell'art. 1.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita,
indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento
di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
g) porto d'armi;
h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e
successive modificazioni, saranno affisse all'Albo di Ateneo ubicato
presso le strutture indicate al successivo art. 7 del presente bando,
e saranno consultabili sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it -
pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al
fine di assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 120 punti cosi' suddivisi:
punti 20 per la valutazione del curriculum;
punti 50 per la prova scritta;
punti 50 per la prova scritta.
Le commissioni giudicatrici provvederanno alla distribuzione dei
20 punti tra i titoli valutabili del curriculum.
Le prove si intendono superate con i seguenti punteggi:
valutazione curriculum punti 12;
prova scritta punti 35;
colloquio punti 35.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della commissione giudicatrice, e'
affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell' allegato A
dell'art. 1 del presente bando.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

                               Art. 7.
 
Approvazione della graduatoria
 

Con decreto rettorale si procedera' ad approvare, per ciascun
concorso, la graduatoria generale di merito formulata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Per i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due
graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per
quelli riservati.
I posti e le borse riservate, qualora non utilizzati, sono,
rispettivamente attribuiti ed assegnate a candidati utilmente
collocati nella graduatoria non riservata e viceversa.
Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 24°
ciclo - saranno affisse il 12 gennaio 2009 all'Albo di Ateneo ubicato
presso:
a) sede Rettorato di Napoli - Via S. Maria di Costantinopoli, 16;
b) sede Rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10;
c) Palazzo Bideri - Piazza Luigi Miraglia - Napoli;
d) Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Luigi Miraglia -
Palazzo Bideri - Napoli.
Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli
interessati.
Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito WEB della
Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it: in Primo
Piano e alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi e relativa documentazione
 

Dal 12 gennaio 2009 al 19 gennaio 2009 i candidati utilmente
collocati in graduatoria dovranno presentarsi - a pena di decadenza -
presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, sito in Caserta, Via Lupoli, 24 - nei giorni dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle 12,00 e nei giorni di lunedi'
e mercoledi' anche dalle ore 13,30 alle ore 15,00, per formalizzare
la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice che dovra'
contenere, oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti
dichiarazioni:
1) dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - attestante:
a) la cittadinanza;
b) il conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione
finale;
c) il reddito personale complessivo annuo lordo (per i soli
dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini
dell'erogazione della stessa);
2) dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri Atenei;
b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio universitario
(diploma universitario, laurea - breve o specialistica -
specializzazioni, master, dottorato di ricerca) o, nel caso
affermativo, l'impegno a regolarizzare la propria posizione e
produrre la relativa documentazione;
c) di non aver goduto di altre borse di studio erogate per
seguire corsi di dottorato di ricerca;
d) di non godere, in concomitanza con la borsa di dottorato di
ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti (per i soli dottorandi
classificatisi su posti con borsa di studio);
e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente,
non puo' essere pubblico dipendente e, pertanto, in caso affermativo,
l'impegno a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di
studio o senza assegni per tutta la durata del corso, con godimento
della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza borsa o nel
caso di rinuncia alla borsa, con conservazione del trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro;
f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.
224/1999, e di quanto previsto dall'art. 16 - commi 8 e 9 - del
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca di cui al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e successive
modificazioni, il corso di dottorato di ricerca puo' essere sospeso
per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la
sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione
dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo.
I candidati utilmente collocati in piu' graduatorie dovranno
presentare, altresi', l'opzione a favore di un solo corso di
dottorato di ricerca.
Si provvedera' a notificare, per le vie brevi, l'eventuale
scorrimento della graduatoria di merito; in tal caso, il candidato
avente successivamente titolo all'ammissione dovra' manifestare la
propria volonta' di iscrizione al corso di dottorato di ricerca - a
pena di decadenza.
Le dichiarazioni sostitutive suindicate possono essere rese
mediante compilazione di appositi modelli che saranno reperibili
anche sul sito Web dell'Ateneo - www.unina2.it: alla pagina Dottorati
di ricerca - Notizie - insieme alla richiesta di iscrizione e/o
opzione.
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
2) una fotocopia del codice fiscale;
3) ricevuta del versamento di Euro 710,00 - di cui Euro 648,00
quale contributo per l'accesso e la frequenza e Euro 62,00 quale
contributo regionale - (per i soli dottorandi senza borsa di studio);
4) ricevuta del versamento di Euro 355,00 - di cui Euro 293,00
quale contributo per l'accesso e la frequenza e Euro 62,00 quale
contributo regionale - (per i soli dottorandi stranieri senza borsa
di studio);
5) iscrizione alla «Gestione separata» dell'INPS (per i soli
dottorandi con borsa di studio).
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'Albo di
Ateneo delle graduatorie generali di merito, si provvedera' a
notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.

                               Art. 9.
 
Ammissioni in sovrannumero
 

I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali relative ai posti non riservati ma che non siano
risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di
studio, in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali relativi ai posti riservati ma che non siano risultati
vincitori, possono essere ammessi al dottorato senza borsa di studio
subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma
precedente, in sovrannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono
essere ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11
del Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, citato nelle premesse del presente bando di concorso, nei
limiti del numero massimo delle unita' dei dottorandi che la
struttura e' in grado di formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio
dei Docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 

Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico
2008/2009, e' pari a Euro 13.638,47. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro
12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al
corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi in
cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei casi
di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.

                              Art. 11.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 

I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a
prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
Il contributo per l'accesso e la frequenza del dottorando
straniero senza la fruizione della borsa di studio, non puo' superare
la meta' della somma prevista per il dottorando italiano.
I dottorandi ammessi su posti con borsa di studio ma che
rinunciano alla fruizione della borsa annualmente o per tutta la
durata legale del corso di dottorato di ricerca, sono tenuti, con
riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al
pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza nella misura
determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca - 24° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2008/2009:
1) per i dottorandi italiani in Euro 710,00 (comprensivo del
contributo regionale di Euro 62,00);
2) per i dottorandi stranieri in Euro 355,00 (comprensivo del
contributo regionale di Euro 62,00).
I suindicati importi devono essere versati utilizzando i modelli
PTA, disponibili sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it - pagina
Dottorati di Ricerca - Notizie.

                              Art. 12.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le
attivita' per loro previste dal Collegio dei Docenti, di presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e
di ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente deliberato, e di
redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno
60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor
e col Collegio dei Docenti.
L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal
Collegio dei Docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al
proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16 del
Regolamento di Ateneo, di cui al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e
successive modificazioni.
Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso
per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni
comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo
stesso periodo. Il Collegio dei Docenti, al termine dell'ultimo anno
di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di
sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il
periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno
l'esame finale.
La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di
diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il Bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del
Collegio dei Docenti a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.
Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle
cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1 -
comma 25 - della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita'
assistenziale deve essere approvata dal Collegio dei Docenti e dal
tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento Assistenziale
o del Primario del Servizio, in mancanza di Dipartimento
Assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.
Trascorsi sessanta giorni dall'approvazione degli atti
concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e
pubblicazioni presentati, dovranno provvedere, entro due mesi, a loro
spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviati. Decorso
tale termine l'Ufficio Dottorato di Ricerca procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.

                              Art. 13.
 
Conseguimento del Dottorato di ricerca
 

Il Dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso
di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno
raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al
fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del
rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali
della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

                              Art. 15.
 
R i n v i o
 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca di cui al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e successive
modificazioni, consultabile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it
pagina
Dottorati di Ricerca - Notizie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Caserta, 6 ottobre 2008
Il rettore: Rossi

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