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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
di elaborazione dati in prova - settima qualifica funzionale - area
delle strutture di elaborazione dati - presso il centro
interdipartimentale di servizi "Sistemi informativi e comunicazione".

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 12/9/2000
Ente:UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Località:Varese  (VA)
Codice atto:000E8425
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:12/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare
l'art. 2;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio
1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998, con cui e' stata
istituita l'Universita' degli studi dell'Insubria;
Visto il decreto rettorale n. 8 del 31 luglio 1998 con cui si e'
provveduto ad inquadrare il personale tecnico-amministrativo nel
ruolo dell'Universita' degli studi dell'Insubria, ai sensi
dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 525 del 14 luglio 1998;
Visti i decreti direttoriali n. 480 del 22 giugno 1999 e n. 747
del 23 settembre 1999 con cui e' stato emanato il regolamento dei
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi
amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
terza e la seconda ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 febbraio
1999 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, e' stato assegnato, tra l'altro, un posto di
collaboratore di elaborazione dati (settima qualifica funzionale
dell'area delle strutture di elaborazione dati) al centro
interdipartimentale di servizi "Sistemi informativi e comunicazione"
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como, disponendo
la relativa copertura finanziaria;
Considerato altresi' che non trovano applicazione le riserve di
cui al comma 3, punti 1), 2) e 3), dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore di elaborazione dati in prova (settima qualifica
funzionale - area delle strutture di elaborazione dati) presso il
centro interdipartimentale di servizi "Sistemi informativi e
comunicazione", dell'Universita' degli studi dell'Insubria, sede di
Como.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei
linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge n. 754/1969, i diplomi degli
istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali
previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, piu' esperienza
lavorativa di almeno quattro anni, anche non continuativi, in
mansioni di settimo livello, quale collaboratore di elaborazione dati
o diploma di laurea in scienze dell'informazione o in informatica o
in matematica o in fisica o in ingegneria elettronica o in ingegneria
informatica o in ingegneria delle telecomunicazioni oppure diploma
universitario in informatica o in ingegneria delle telecomunicazioni
o in ingegneria informatica.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti ai ruoli del personale universitario in
servizio senza demerito nel profilo di assistente di elaborazione
dati (sesta qualifica funzionale) e operatore di elaborazione dati
(quinta qualifica funzionale) dell'area delle strutture di
elaborazione dati i quali abbiano maturato, rispettivamente, tre anni
e sei anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. L'anzianita' e'
considerata acquisita anche nel caso in cui sia di almeno sei anni
cumulativi nelle due qualifiche immediatamente inferiori.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

                               Art. 3.
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice, legge n. 370/1988, in conformita' allo schema allegato al
presente bando ed indirizzate al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - Via Ravasi, 2 - Varese,
dovranno essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all'universita' stessa entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla
Repubblica o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente
bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al
concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo di presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, e nel regolamento dei procedimenti di
selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la terza e la
seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria.

                               Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali a
contenuto teorico-pratico ed in una prova orale secondo il seguente
programma:
prima prova scritta: vertente su conoscenze di funzionamento e
delle tecniche di gestione di sistemi di elaborazione dati e dei
principali sistemi operativi; su conoscenze di funzionamento e delle
tecniche di gestione di sistemi di trasmissione dati su rete locale
ed estesa e dei principali protocolli di trasmissione dati; su
conoscenze di tecniche di progettazione e gestione di un sistema
informatico; su tecniche di analisi e sviluppo di progetti s/w con
conoscenze dei principali linguaggi di programmazione;
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico):
applicazione pratica delle conoscenze e delle tecniche richieste per
la prima prova scritta;
prova orale: la prova vertera' sulla verifica delle conoscenze
tecniche e delle capacita' critiche connesse con la soluzione di
problematiche di funzionamento e gestione dei sistemi di calcolo e
sulla conoscenza della lingua inglese.
Questa Universita' dara' comunicazione mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno della sede e della data dello
svolgimento della prove scritte non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove stesse.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed il colloquio dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

                               Art. 6.
 
Ammissione al colloquio
 
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova
stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 20.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di
sotto indicato:
a) titolo di studio tenuto conto della valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
b) anzianita' di sevizio prestata presso enti pubblici e
privati: fino ad un massimo di punti 7. Per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi punti 1;
c) incarichi effettivamente svolti nell'ambito di rapporti di
cui al precedente punto b): fino ad un massimo di punti 5;
d) pubblicazioni scientifiche o lavori originali, fino ad un
massimo di punti 3.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno
valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se
effettivamente evidenziate.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale,
oppure
b) in copia conforme,
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale,
oppure
rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dalla commissione dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.

                               Art. 7.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria entro e non
oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle
prove previste dall'allegato programma d'esame, i sotto specificati
documenti in originale o copia autenticata, che attestino il possesso
dei seguenti titoli:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                               Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 5, e dalla votazione ottenuta
nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria, sede di Varese.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio
1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipula del
contratto il vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la
seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Deve
essere rilasciata anche se negativa.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i
certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo ateneo su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la dichiarazione di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di
studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito. In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i vincitori potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.

                              Art. 11.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella settima qualifica
funzionale, area delle strutture di elaborazione dati, profilo di
collaboratore di elaborazione dati, con diritto al trattamento
economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita' stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo
suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 12.
Ai sensi dell'art. l0, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'universita' degli
studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la dott.ssa Monica Gussoni, presso ripartizione personale
non docente - Universita' degli studi di Pavia (Tel. 0382 504234 -
Fax 0382 504243).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute del testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e
nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e nel
regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali
comprese tra la terza e la seconda del ruolo speciale,
dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Varese, 28 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Balzani

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