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UNIVERSITA' DELL' AQUILA

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di una unita' di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze e tecnologie
biomediche - Area di dermatologia e venereologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 29/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Località:-
Codice atto:00E11989
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:28/1/2001
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n 3; e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686; e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a
partire dal 1o novembre 1982, l'Universita' degli studi di L'Aquila;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, relativo alla
normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente
universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996
n. 693, recante modificazioni al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 29 novembre 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Visto il D.D.A. n. 162 del 29 marzo 2000 con il quale e' stato
reso disponibile, in seguito alla cessazione di un dipendente dai
ruoli del personale non docente di questo Ateneo, un posto di sesto
livello retributivo funzionale - area funzionale tecnico-scientifica
- per il profilo professionale di assistente tecnico presso il
Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche - area di
dermatologia;
Visto il C.C.N.L. stipulato in data 9 agosto 2000 del comparto
Universita' per il quadriennio normativo 1998/2001;
Visto in particolare l'art. 74 del predetto contratto il quale
stabilisce che, a decorrere dalla predetta data del 9 agosto 2000,
sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al precedente C.C.N.L.
stipulato il 21 maggio 1996 e sostituite da un nuovo sistema di
classificazione costituito da categorie ed aree;
Visto il D.D.A. n. 776 del 21 novembre 2000 con il quale il
predetto posto vacante di assistente tecnico e' stato equiparato, nel
nuovo sistema di classificazione del personale, come posto di
categoria C dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei predetti
decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetta una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di una unita' di categoria C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il dipartimento di
scienze e tecnologie biomediche - area di dermatologia e venerologia
- dell'Universita' degli studi di L'Aquila.

                               Art. 2.
 
Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato
 
La selezione pubblica di cui al presente bando e' da intendersi
utile, altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per mansioni proprie della categorie C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di
scienze e tecnologie biomediche - area di dermatologia e venerologia.
I rapporti di lavoro di cui al precedente comma potranno essere
attivati subordinatamente al verificarsi delle esigenze nelle
strutture dell'ateneo e tenuto conto delle disponibilita' di
bilancio, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita'
o per esigenze straordinarie.
L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, disposta ai sensi dei precedenti commi del presente
articolo, non inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Gli aspiranti alla selezione di cui al precedente art. 1 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale indicato nell'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910.
Ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della
qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza
demerito.
2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del sesto
comma, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si deroga dal
requisito del limite di eta';
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
selezione, in base alla normativa vigente;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione, indirizzate al Rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - Settore non docenti - Piazza Vincenzo
Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta semplice e firmate
dagli interessati, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta a
questa Universita' entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale);
f) i procedimenti penali eventualmente pendenti e a loro
carico;
g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in
cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
n) i candidati portatori di handicap devono specificare
l'ausilio necessario in relazione ai loro handicap nonche' la
eventuale necessita' di tempi aggiuntivi nell'espletamento delle
prove di esame ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
Gli interessati devono redigere l'istanza di partecipazione
secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte
integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla selezione, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande
presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito dal presente articolo.

                               Art. 5.
 
Parita' e pari-opportunita'
 
L'amministrazione garantisce parita' e pari-opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'Universita'
garantisce, in condizioni di parita', la partecipazione alla presente
selezione ai candidati disabili.

                               Art. 6.
 

Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto
ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'ateneo.
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione esaminatrice da parte dei candidati alla selezione deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.

                               Art. 7.
 
Trasparenza amministrativa
 
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
i candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.

                               Art. 8.
 

Prove di esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica
ed in una prova orale secondo l'allegato programma.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in
ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della
commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di categoria
non inferiore alla D, e costituita da due impiegati di categoria non
inferiore alla C e da un segretario scelto tra gli impiegati della
predetta categoria C.
Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

                               Art. 9.
 
Svolgimento delle prove
 
Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di
cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questa Universita' dara' notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
svolgeranno le prove di esame, non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.

                              Art.  l0.
 

Esito delle prove
 
Per la valutazione delle prove oggetto della selezione la
commissione dispone di novanta punti cosi' ripartiti:
prima prova scritta, punti trenta;
seconda prova scritta, punti trenta;
prova orale, punti trenta.
Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati
riporteranno, in ciascuna di esse, una votazione di almeno 21/30. La
prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno
le due prove scritte, si intendera' superata se i candidati
otterranno una votazione di almeno 21/30.

                              Art. 11.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                              Art. 12.
 
Riserva dei posti e preferenza a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire, per loro diretta iniziativa, al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - settore non docenti - entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti, in originale
o copia autenticata ai sensi di legge (in carta semplice), attestanti
il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita'
di valutazione dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e i portatori di handicap;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                              Art. 13.
 
Formazione della graduatoria
 
Espletate le prove oggetto della selezione, la commissione
esaminatrice formera' la graduatoria generale di merito secondo
l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da
ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 12 del bando, verra'
approvata dal dirigente dell'ateneo con funzioni di direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di L'Aquila. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali la selezione e' stata bandita, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sara' dichiarato vincitore della selezione il candidato che
risultera' utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.
La graduatoria di merito sara' valida, a termine di legge, anche
per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato di cui
all'art. 2 del presente bando.
I lavoratori assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato
permangono comunque in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
indeterminato e pieno.

                              Art. 14.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
 
Il concorrente dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di L'Aquila - settore non docenti -
piazza Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei
mesi, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita'
sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possieda il requisito di idoneita' fisica all'espletamento delle
mansioni previste per la categoria C.
Nel certificato devono essere precisati gli estremi
dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed
effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita'
lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non
possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni
di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione;
2) una foto ed una marca da bollo da L. 20.000;
3) dichiarazione in bollo attestante che il candidato non
ricopre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, di enti
pubblici e privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione
per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le
eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1 lettera g del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
E', altresi', tenuto a rilasciare, tramite il modello apposito,
entro il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403),
sottoscritte alla presenza del personale addetto, relative al
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di
selezione. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato
consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci.
Analoga documentazione rilasciata dalle autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che siano dipendenti di ruolo di pubbliche
amministrazioni dovranno produrre, oltre alle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, i seguenti
documenti:
1) certificato medico;
2) copia integrale dello stato di servizio aggiornato;
3) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del presente
articolo, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale
appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita'
fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra'
contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e' stato
sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto
dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo devono
essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche'
esibiscano il certificato di poverta' ovvero quando risulti dai
documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la
partecipazione a selezioni indette da questa o da altre
amministrazioni.
Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di
fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad
atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui
sono depositati.
I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
Questa Universita' richiedera' d'ufficio alla competente procura
della Repubblica italiana il certificato generale del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti.

                              Art. 15.
 
Rinvio di norme
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' le disposizioni contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' stipulato in
data 9 agosto 2000.

                              Art. 16.
 
Assunzione
 
Il vincitore della selezione che risultera' in possesso di tutti
i requisiti prescritti sara' assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con patto di prova nella categoria C, con il
trattamento economico relativo alla posizione iniziale C1 di L.
15.776.000 annue lorde, piu' le altre indennita' previste dalla
normativa in vigore, subordinatamente alla verifica della copertura
finanziaria dell'ateneo.
Il vincitore della selezione verra' sottoposto ad un periodo di
prova della durata di mesi tre. Decorso tale periodo senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio. Il periodo di prova non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il vincitore gia' in servizio presso l'Universita' degli studi di
L'Aquila durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto ed in caso di mancato superamento della stessa, a domanda,
sara' restituito alla categoria di provenienza.
L'Aquila, 22 novembre 2000
Il rettore: Bignardi

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