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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici
allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo
(anno 2020).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.71 del 11/9/2020
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:20E10039
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:11/10/2020
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai
volontari in ferma prefissata delle Forze armate» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 636,
nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960
e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al
reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di quindici carabinieri in ferma quadriennale, in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento di quindici carabinieri in ferma quadriennale, per il
Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di
interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al
medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate:
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM):
un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-70 kg»;
un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-87 kg»;
un atleta di sesso femminile nella lotta cat. «-76 kg»;
un atleta di sesso maschile nel karate cat. «-75 kg»;
Federazione italiana atletica leggera (FIDAL):
un atleta di sesso femminile nella specialita' «salto in
alto»;
un atleta di sesso maschile nella specialita' «getto del
peso»;
un atleta di sesso femminile nella specialita' «5000 mt. e
corsa in montagna»;
un atleta di sesso maschile nella specialita' «prove
multiple, decathlon (outdoor) e pentathlon (indoor)»;
Federazione italiana nuoto (FIN):
un atleta di sesso maschile nella specialita' «800/1500 stile
libero»;
Federazione ciclistica italiana (FCI):
un atleta di sesso maschile nella specialita' «Mountain Bike
- XCO»;
Federazione italiana scherma (FIS):
un atleta di sesso maschile nel fioretto;
un atleta di sesso maschile nella sciabola;
Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e Unione italiana tiro
a segno (UITS):
un atleta di sesso femminile nel tiro a volo specialita'
«Fossa Olimpica»;
un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialita'
«pistola 10mt.»;
un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialita'
«carabina 10mt.».
2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facolta' di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In tal caso verra' data formale comunicazione mediante avviso che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
indicato nel successivo art. 3, comma 1:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per
coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo
d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei
limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
k. se militari, non siano in attesa di definizione della
propria posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per
delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella
irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale.
l. se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla
prima prova concorsuale;
m. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2019 e la data di scadenza della presentazione delle domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la
quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a
quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili
anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2019 se
relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;
n. essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali
affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale».
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono
subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi
articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'effettivo
incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione. Termini e modalita'

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l'attestazione della qualifica di
«Atleta di interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come
da allegato D del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A
del bando, sottoscritto dagli esercenti la potesta' genitoriale, o in
mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale;
tutti i citati documenti, dovranno essere caricati sulla
piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di
partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati
al candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo;
Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di
identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia
per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che
servira' per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la
procedura concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF della
domanda presentata;
Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b., c. e d. e
gli indirizzi mail dovranno essere intestati esclusivamente al
candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno
utilizzare uno strumento di identificazione intestato all'esercente
la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse
da quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovra' dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialita' di quelle indicate all'art.
1, comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione degli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di
prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e
ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
i. l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
j. i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al
successivo art. 8.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere portata al seguito all'atto della presentazione al C.N.S.R.
per le prove concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o piu' campi della domanda informatizzata ovvero di
modificarli od anche integrarli, dovranno procedere prima
all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e quindi
riprodurla ex novo entro il termine previsto per la presentazione
della stessa di cui al precedente comma 1.
8. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei
termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

                               Art. 4 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. accertamenti psico-fisici;
b. accertamenti attitudinali;
c. valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6.
3. I candidati, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti del comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.

                               Art. 6 

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per
essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), volti alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sara' reso
disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detta comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o
variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso).
3. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e
successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a. referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso);
b. certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«B», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da
carenza G6PD - favismo), gravi manifestazioni immunoallergiche (anche
per celiachia), intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a
sei mesi a quella di presentazione;
d. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora
vincitori e al momento della visita di incorporamento, la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all'allegato «E». In caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
f. ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) con relativo referto (se di sesso femminile);
g. referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
psico-fisici (la data di presentazione non e' da calcolare nel
computo dei cinque giorni).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei
documenti di cui alla lettera b), c), d), f) e g) determinera'
l'esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso,
secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4,
apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4,
apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore
(LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU)
4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermita' contemplate nella direttiva
tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di non idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti
stabiliti dal bando;
b. positivita' agli accertamenti diagnostici per abuso di
alcool e cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di alcool, da
confermarsi con esame di 2º livello (gascromatografia con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere
atleta;
d. la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria:
visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta); visibili con le uniformi previste per i
militari di sesso maschile e femminile di cui al regolamento sulle
uniformi per l'Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche
per gli accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tale requisito dovra' permanere anche durante il periodo di
servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti candidati una visita medica
generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h. controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario
sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui all'allegato «C». I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato «C» sottoscritta dai genitori o da chi esercita la
responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari psico-fisici
e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
Pertanto, i candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio,
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti d'eta', a svolgere i
predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo
al venir meno del temporaneo impedimento e saranno nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposte agli
accertamenti di cui al comma 1. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, qualora il suddetto temporaneo
impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9. Le medesime disposizioni si applicano per gli accertamenti
attitudinali di cui al successivo art. 7, facenti parte delle prove
finalizzate all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai
sensi dell'art. 580, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari
psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso,
saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle
convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I
candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno
recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.

                               Art. 7 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6,
i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio
2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due
distinte fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente dal seguente personale di supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c) del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica
del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli
accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di
riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al
possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo
attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in
servizio nell'Arma, tenuto conto delle responsabilita' discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed
accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le
limitazioni propri del ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione
esprimera' nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6,
comma 9.

                               Art. 8 

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di
cui all'art. 2, comma 1, lettera i), dovra' procedere alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate nell'art. 960 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente
candidato che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione
al concorso.

                               Art. 9 

Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso

1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1, comma 1 del presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente candidato sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le
modalita' indicate nell'art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i
candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
nella medesima disciplina/specialita' sportiva, un numero di
candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi venti giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico -
piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.

                               Art. 10 

Comunicazioni agli aspiranti

1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione
di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo
svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di
ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti
candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove
espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 11 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.

                               Art. 12 

Esclusioni

1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

                               Art. 13 

Presentazione al corso

1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi
carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza
del corso, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le Scuole
allievi carabinieri.
2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di
espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita
medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al fine
di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare.
3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola allievi
carabinieri i vincitori dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo
schema in allegato «D».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma 5. La scuola di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso.

                               Art. 14 

Nomina a Carabiniere atleta

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo
l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri,
con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo
carabinieri, in qualita' di «atleta» presso le sezioni specifiche di
riferimento.

                               Art. 15 

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei canditati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il
concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si
protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati che siano gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

                               Art. 17 

Accesso agli atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2020

Il comandante generale: Nistri

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