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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente -
terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'
(decorrenza 1 gennaio 1993).
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 19/11/1999 |
| Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
| Località: | Roma (RM) |
| Codice atto: | 099E9212 |
| Sezione: | Enti pubblici |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 1 |
| Scadenza: | 20/12/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme d'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai
compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di
sanita';
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la sentenza n. 1094/92 del T.A.R. Lazio - Sezione I - con la
quale veniva annullato il predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, nella parte in cui assoggettava al regime
contrattuale il personale dirigenziale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione;
Vista la decisione n. 212/95 con la quale il Consiglio di Stato -
Sezione IV - ha annullato la sentenza del T.A.R. - Lazio sopra
citata;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art.
1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 24 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 3, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991 che stabiliva che i posti
del profilo di dirigente - terzo livello professionale, disponibili
al 31 dicembre di ogni anno fossero conferiti con decorrenza 1
gennaio dell'anno successivo, nel limite massimo del 50% per concorso
speciale e per il 50% tramite concorso pubblico, con arrotondamento
delle eventuali frazioni a favore del concorso pubblico;
Considerato che ai sensi della predetta normativa l'Istituto
superiore di sanita', accertata la disponibilita' di due posti nel
citato profilo alla data del 31 dicembre 1992, ha provveduto a
bandire ed espletare due concorsi, uno pubblico ed uno speciale, per
un posto ciascuno, con decorrenza della nomina 1 gennaio 1993,
indetti, rispettivamente, con D.D. 28 novembre 1997, registrato
all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di
sanita' e l'I.S.P.E.S.L. il 2 marzo 1998 al n. 308, e con D.D. 28
novembre 1997, registrato all'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Istituto superiore di sanita' e l'I.S.P.E.S.L. il 2 marzo 1998 al
n. 307;
Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1997, registrato
all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di
sanita' e l'I.S.P.E.S.L. il 7 agosto 1997, al n. 889, con il quale il
suddetto Istituto, in base alla disponibilita' di posti al 31
dicembre 1991, aveva bandito un concorso pubblico ad un posto di
dirigente - terzo livello professionale, con decorrenza 1 gennaio
1992;
Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1998, registrato
all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di
sanita' e l'I.S.P.E.S.L. il 20 marzo 1998, al n. 376, con il quale il
suddetto concorso e' stato dichiarato concluso con esito negativo;
Considerato che il suddetto posto, in quanto non coperto con tale
ultima procedura, deve farsi rientrare nel numero dei posti
disponibili al 31 dicembre 1992 che, pertanto, viene rideterminato in
tre unita';
Considerato, altresi', che, in relazione al citato disposto di cui
all'art. 13, comma 3, lettera c), il posto in questione deve essere
conferito tramite concorso pubblico;
Vista la deliberazione n. 6, allegata al verbale n. 204 del 30
giugno 1999 con la quale il comitato amministrativo del predetto
Istituto ha espresso parere favorevole, all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente - terzo
livello professionale dell'Istituto medesimo, con decorrenza della
nomina 1 gennaio 1993, pronunciandosi, altresi', sui requisiti per
l'ammissione al concorso stesso nonche' sulle relative modalita' di
svolgimento;
Vista la circolare n. 12531/500.8 in data 19 luglio 1984 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica, concernente disposizioni per l'attuazione della legge 10
luglio 1984, n. 301, relativa alle norme di accesso alla dirigenza
statale;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente - terzo livello professionale dell'Istituto
superiore di sanita', con decorrenza giuridica della nomina 10
gennaio 1993 e decorrenza economica dalla data della effettiva
assunzione in servizio.
Art. 2.
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti
dell'Istituto superiore di sanita' con cinque anni di effettivo
servizio nel profilo di funzionario di amministrazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, e/o nei profili
amministrativi delle qualifiche funzionali ottavo e nono del
precedente ordinamento nonche' gli impiegati dipendenti da
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ovvero da
altri enti pubblici, appartenenti alle ex carriere direttive ed
aventi specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di
funzionario di amministrazione, purche' tutti con almeno cinque anni
di effettivo servizio nelle dette ex carriere o qualifiche.
2. Detto requisito doveva essere posseduto gia' alla data del 31
dicembre 1992.
3. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il
possesso, fin dalla suddetta data del 31 dicembre 1992, dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
in scienze politiche o in scienze dell'amministrazione, conseguito
presso una universita' della Repubblica o presso istituto di
istruzione universitaria equiparato. Saranno considerate utili ai
fini dell'ammissione e al concorso le lauree dichiarate equipollenti,
per legge o per decreto, a quelle sopra indicate.
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
c) godimento dei diritti politici;
4. I candidati, per essere ammessi al concorso, dovevano avere al
31 dicembre 1992 un'eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore ai quaranta. Sono fatte salve le deroghe previste dalla
normativa in vigore alla suddetta data del 31 dicembre 1992.
5. Sono, inoltre, richiesti posizione regolare nei confronti degli
obblighi militari e idoneita' fisica all'impiego. L'Istituto si
riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del
concorso.
6. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione nonche' coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
7. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
e rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', dovra'
essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Divisione
IV - Concorsi, del servizio del personale dell'Istituto stesso, Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, e si intendera' protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione domanda nel termine sopra
indicato.
3. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
4. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
5. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita nonche', in caso di superamento
del limite massimo di eta' di quaranta anni, i titoli che danno
diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di
prescinderne;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana fin dalla data del 31
dicembre 1992;
5) il godimento dei diritti politici fin dalla data del 31 dicembre
1992, indicando il comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti, ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
6) se abbiano o meno riportato condanne penali (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data
del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e' stato
conseguito. In caso di laurea dichiarata equipollente con legge o con
decreto il candidato dovra' indicarne gli estremi;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) la durata e le mansioni del servizio prestato ovvero la
specifica esperienza di lavoro valutabili ai sensi dell'art. 2, commi
1 e 2, del presente bando;
10) altri servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il
numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di
sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito;
12) di autorizzare l'Istituto superiore di sanita', con riferimento
alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad
utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini
dell'attivita' concorsuale.
6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in
relazione al proprio handicap.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
9. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione, idonea documentazione, in originale o copia autenticata
nei modi di legge, rilasciata dai competenti organi, atta a
comprovare il servizio e la specifica esperienza di lavoro di cui
all'art. 2 del presente bando
10. La suddetta attivita' potra' essere comprovata anche, a seconda
dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere
sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
11. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
12. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
13. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
14. L'Istituto non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario o in caso di mancata comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta
oppure e tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.
15. Per informazioni relative al concorso la divisione IV -
concorsi dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai candidati
dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il
sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici del martedi'
e del giovedi'.
Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale, divisione IV - Ufficio
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di cui al
successivo art. 6 che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione di merito.
2. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia dei titoli presentati.
Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del
concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal
candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato
progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata
nell'elenco.
3. I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se
spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.
Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno
essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.
4. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
5. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che
siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
Art. 6.
1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30.
2. Detto punteggio sara' cosi' ripartito:
a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero: fino
a punti 5;
b) lavori originali attinenti all'attivita' dell'Istituto superiore
di sanita': fino a punti 5;
c) pubblicazioni: fino a punti 5;
d) corsi di qualificazione utilizzabili presso l'Istituto superiore
di sanita': fino a punti 5;
e) specializzazioni post-laurea e abilitazione all'esercizio della
professione: fino a punti 5;
f) altri titoli culturali: fino a punti 5.
3. Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre
1992.
4. I titoli di cui alle lettere b) e c) del presente articolo
potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
5. Il possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi
gia' descritti nel precedente comma, potra' essere dimostrato anche,
a seconda dei casi, tramite dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' di cui al comma 10 del precedente art. 3.
6. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
Art. 7.
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.
Prima prova scritta:
La prova, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare
l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il
profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed
economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita'.
Seconda prova scritta:
La prova, a contenuto teorico, vertera' su: diritto civile e/o
diritto amministrativo.
Colloquio:
Il colloquio vertera' sulle materie previste per le prove scritte e
sulle seguenti: diritto costituzionale, contabilita' pubblica,
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanita' e delle
principali istituzioni scientifico-sanitarie.
2. Per l'ammissione al colloquio il candidato dovra' riportare in
ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a ventiquattro
trentesimi.
3. Il colloquio non si intendera' superato se la valutazione sara'
inferiore a ventiquattro trentesimi.
4. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - del 14 dicembre 1999 verra' data comunicazione
dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi.
6. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi
per sostenere le prove scritte, senza altro preavviso, nei giorni e
nell'ora indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
7. Ai candidati ammessi al colloquio ne sara' data comunicazione
almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso
con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui il
medesimo avra' luogo.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto
per decorrenza dei termini di validita'.
9. Espletate le prove del concorso la commissione formera' la
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio
conseguito in ciascuna delle due prove scritte ed il punteggio
riportato nel colloquio.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice del concorso di cui al presente
bando sara' nominata con successivo decreto del direttore
dell'Istituto superiore di sanita' ed avra' la composizione prevista
dall'art. 2, comma 4, della legge n. 301/1984.
Art. 9.
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di punteggio, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno
consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art.
3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrente dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto
il colloquio medesimo, i documenti che attestino il possesso di detti
titoli fin dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
Art. 10.
1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sara'
approvata la graduatoria di merito e sara' dichiarato il vincitore
del concorso.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel bollettino
ufficiale del Ministero della sanita' e di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.
Art. 11.
1. Il candidato dichiarato vincitore sara' nominato dirigente -
terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita' e
sara' assunto in servizio con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina. Detta nomina avra' decorrenza
giuridica dal 1 gennaio 1993 e decorrenza economica dalla data della
effettiva assunzione in servizio.
2. Sara' dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine perentorio di giorni
venti a decorrere dalla data di ricezione dell'apposito invito.
Art. 12.
1. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro
il primo mese di servizio, fatta salva la possibilita' di una proroga
a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, i
seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sottoscritta dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza italiana fin dalla data del 31 dicembre 1992;
c) il godimento dei diritti politici fin dalla data del 31 dicembre
1992, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta
iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 2, comma 3, lettera a), con l'indicazione della data
di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato
conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'azienda unita' sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti
l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche
imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo
certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e'
data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente art. 4
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al
precedente punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette
amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di studio posseduto,
come specificato alla lettera e) del punto 1) medesimo, ed inoltre
dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad
esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo ovvero l'ulteriore termine concesso a seguito della
eventuale richiesta di proroga di cui al medesimo primo comma, il
vincitore assunto in servizio che non abbia presentato la suddetta
documentazione sara' dichiarato decaduto dalla nomina.
Art. 13.
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di modificazione ed
integrazione.
2. Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'Ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'I.S.P.E.S.L..
Roma, 5 ottobre 1999
Il direttore: Benagiano
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