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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense - sessione 2017

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 25/8/2017
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:17E05992
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/11/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti:
il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato;
il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto;
il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261,
contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la
partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2,
lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale;
la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione
dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di
esercizio della professione forense;
il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense;
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica
della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni
regolamentate;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di documentazione amministrativa;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
per la composizione della commissione per l'esame di avvocato;
il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la
determinazione delle modalita' di versamento dei contributi per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga
della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno
2017;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2017 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

                               Art. 2 

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3 

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art.
2, n. 2), lettera c).

                               Art. 4 

1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' indicate ai
successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le domande
inviate con modalita' diverse sono irricevibili.
2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6):
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio»
si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio
fiscale del candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle
seguenti modalita' alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2017 - capo XI
cap. 2413 art. 14»;
II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame
avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14»;
III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.
14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
E' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di bollo (marca da
euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7).
3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it, alla voce «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni».
Il candidato che si sia gia' registrato in una sessione
precedente deve accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo
possesso.
Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella
sessione precedente deve registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica
nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal
candidato (password).
4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato
l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico
notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta
che contiene il collegamento al file, in formato pdf, «domanda di
partecipazione».
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni
contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste
dal modulo.
In particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata
dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1990, n. 101.
Il candidato deve indidare altresi' il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di
appello cui e' diretta la domanda, che ha certificato, ovvero
certifichera', il compimento della pratica forense.
5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda
completarla entro il giorno 10 novembre 2017, deve dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in
pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, cosi' completata,
deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di
identita' e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto
n. 2).
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la
domanda (il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il
documento di identita' e la ricevuta di versamento degli importi di
cui al punto n. 2): a tale fine occorre collegarsi nuovamente al
medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito
dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le
modalita' di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare
l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema
notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio
di una e-mail all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella
propria area riservata il candidato avra' a disposizione i link ai
seguenti documenti in formato pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il
codice a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e
conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la
partecipazione alle prove scritte.
7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato
all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il
candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di
tale documento in formato cartaceo e' finalizzato esclusivamente a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel
caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi
la propria domanda non e' tenuto al pagamento di una ulteriore
imposta di bollo.
Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente,
condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie
sulle quali sostenere la prova orale) e' valida l'ultima domanda
spedita per via telematica.
8) La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando.
La domanda si intende inviata quando il sistema genera la
ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che
e' messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.
In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
In caso di piu' invii telematici, l'ufficio prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o spedite con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura
di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha
valore di comunicazione.
Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati
relativi ad informazioni presenti nell'area riservata.

                               Art. 5 

I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

                               Art. 6 

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

                               Art. 7 

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 8 

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 19 luglio 2017

Il Ministro: Orlando

 

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