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REGIONE LAZIO

Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina
dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario
regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 4/6/2013
Ente:REGIONE LAZIO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:13E02395
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/7/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;
Visto lo Statuto della Regione Lazio;
Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.;
Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente
l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e
ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e
ii., concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss. mm. e ii.
concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";
Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel quale e' stato
previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso
da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore
Generale delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere, tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda, salvo
successiva nomina;
Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1
lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge
8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere
all'incarico di Direttore Generale delle aziende e degli enti del
Servizio Sanitario Regionale sono:
diploma di laurea magistrale o equipollente;
adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse
umane, tecniche o finanziarie;
Visto l'art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono essere
nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori
sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata".
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare:
l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, non possono essere attribuiti:[...] e) gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario
nazionale";
l'art. 5, comma 1, secondo cui: "Gli incarichi di direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle
aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che,
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio
sanitario regionale";
l'art. 8, commi 1-5, secondo cui: "1. Gli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro
che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni
europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che
comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio
sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel
territorio della ASL";
l'art. 10, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono
incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto
incaricato, di attivita' professionale, se questa e' regolata o
finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi,
le cariche e le attivita' professionali indicate nel presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado";
l'art. 14, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore
di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione";
Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art.
20, commi 1-5 prevede che:
"1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilita' di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel
sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di 5 anni";
Considerato che l'art. 4, comma 3, del sopra citato d.l. 13
settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, prevede
che le regioni predispongano ovvero aggiornino gli elenchi di cui
all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma l, lettera a), del
suddetto decreto-legge;
Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a) del d.l.
n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 ha
previsto che alla selezione dei direttori generali si procede nel
rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla normativa
nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione";
Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva la
procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti
nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella
valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3-bis del
d.lgs. n. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura
complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza maturata in
qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente
del consiglio di amministrazione nell'ambito delle societa' di
capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto dalla
normativa vigente per le societa' per azioni;
Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a Direttore Generale
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed
approvare gli allegati I, A, B e C, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 23 marzo 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29
del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, a seguito delle intervenute
modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore
generale, introdotti con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con la legge n. 189/2012, e, pertanto, di considerare
prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso;
Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui al presente avviso
sostituira' l'Elenco generale di idoneita' approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre 2010, cosi'
come successivamente integrato ed aggiornato;
Ritenuto di dover rinviare ad un successivo decreto del
Presidente della Regione la nomina dei componenti della Commissione
di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con la legge n. 189/2012;
Ritenuto opportuno conferire a LAit (Lazio Innovazione
Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le finanze regionali,
l'incarico di predisporre un'apposita piattaforma informatica per
l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line,
direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio, secondo
specifiche che verranno indicate dai competenti uffici regionali,
sulla base delle informazioni richieste dai documenti allegati alla
presente deliberazioni;
Ritenuto necessario disporre che la pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana venga effettuata
soltanto all'esito della realizzazione della menzionata piattaforma
informatica da parte di LAit S.p.A.;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
integralmente riportate:
di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e ii.,
nonche' dell'art. l del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, un avviso per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico;
di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche' il modello di
domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati relativi
all'esperienza di direzione ai sensi della sopra indicata normativa
(All. B), nonche' la nota informativa sulla privacy (All. C), che
fanno parte integrante della presente delibera;
di revocare l'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta
regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4ª
Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti
di idoneita' all'incarico di direttore generale, introdotti con il
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012,
e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute ai
sensi del predetto Avviso;
conferire a LAit (Lazio Innovazione Tecnologica) S.p.A., senza
maggiori oneri per le finanze regionali, l'incarico di predisporre
un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande
di partecipazione con modalita' on-line, direttamente sul sito web
istituzionale della Regione Lazio, secondo specifiche che verranno
indicate dai competenti uffici regionali, sulla base delle
informazioni richieste dai documenti allegati alla presente
deliberazioni;
Con successivo decreto il Presidente della Regione provvedera'
alla nomina dei componenti della Commissione di Esperti, per
l'accertamento dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore
generale ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con la legge n. 189/2012;
La pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana verra' effettuata soltanto all'esito della
realizzazione della menzionata piattaforma informatica da parte di
LAit S.p.A.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della decorrenza dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati
nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente
divulgativi.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema
di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.


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