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MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di quindici posti di
funzionario amministrativo in prova - area funzionale C - vacanti
negli uffici centrali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 27/10/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:000E9887
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:27/11/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale
-
Ufficio V
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare
dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, ed in particolare l'art. 5, comma 11;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sulla
trasparenza dell'azione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di
competenza del Ministero della sanita' sottratti al diritto di
accesso;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo
1994, che definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni apportate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995, e il successivo
accordo integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la
documentazione amministrativa e la legalizzazione e autenticazione di
firme;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo, e le successive modifiche ed integrazioni
apportate con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21
gennaio 1999, con il quale sono state rideterminate, fra l'altro, le
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del Ministero della sanita';
Accertato che nelle dotazioni organiche degli uffici centrali di
questo Ministero risultano complessivamente vacanti venticinque posti
nel profilo professionale di funzionario amministrativo, ex ottava
qualifica funzionale;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla copertura di detti
posti vacanti nel predetto profilo, al fine di impedire il
determinarsi di difficolta' e disfunzioni nell'attivita' degli uffici
centrali di questa amministrazione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 7/1998 del 23 giugno 1998;
Vista la nota n. 1998/SOBP.5/001.9(60)-1464 del 26 ottobre 1998,
con la quale e' stata avanzata richiesta di autorizzazione a bandire
un concorso per la copertura dei posti di funzionario amministrativo
vacanti negli uffici centrali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del
10 dicembre 1998, con il quale e' stata concessa l'autorizzazione a
bandire un concorso per quindici posti nel predetto profilo;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di
cinquanta dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
Considerato che, presso questa amministrazione, la predetta quota
di riserva risulta gia' coperta;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente la riserva dei posti a favore di ufficiali di complemento
delle Forze armate;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e
di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto in data
16 febbraio 1999;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998,
diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica di legalita' degli uffici centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di
complessivi quindici posti nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - area funzionale C, posizione economica C2 - del
Ministero della sanita' da destinarsi presso gli uffici
dell'amministrazione centrale.
In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
come sostituito dall'art. 20, comma 3-ter, lettera f, della legge
n. 488/1999, l'assunzione di tutti o di parte dei vincitori potra'
avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche
laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Ai sensi dell'art. 14, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
dell'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, sono
previste le seguenti riserve:
1) cinque posti, pari al 30% dei posti messi a concorso, sono
riservati al personale dipendente dal Ministero della sanita' in
servizio da almeno cinque anni maturati nella ex settima qualifica
funzionale, ora posizione economica Cl, ed in possesso del titolo di
studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati
esterni;
2) tre posti, pari al 20% dei posti messi a concorso, sono
riservati ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari
specializzati delle tre Forze armate che, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, risultino congedati, senza demerito, al termine della ferma
triennale o quinquennale;
Il numero di posti a concorso non consente di operare alcuna
riserva a favore degli ufficiali di complemento delle tre forze
armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo
beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 3.
 
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
economia e commercio o altra laurea equipollente;
Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito
dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37
del decreto legislativo n. 29/1993.
I diplomi conseguiti al di fuori dell'Unione europea debbono aver
ottenuto, entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o
equipollenza ai diplomi italiani, riconosciuta con provvedimento
dell'autorita' competente.
Di cio' deve essere fatta espressa menzione nella istanza di
ammissione;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Per essere ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che
siano stati licenziati senza preavviso, ai sensi dell'art. 25, comma
5, del C.C.N.L. sottoscritto in data 30 maggio 1995 e coloro che
siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato.
Tutti i requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione potra' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente sottoscritte, debbono essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della sanita' -
Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale -
Ufficio V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma EUR, nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Non si terra' conto delle domande prive di sottoscrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con
un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e' stabilita
dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio competente del
servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale,
che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.
L'ufficio e' aperto al pubblico da martedi' a giovedi' dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, lunedi' e venerdi' dalle
ore 10 alle ore 13.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel comma 1 del presente articolo.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare
nell'ordine prima il cognome da nubile, poi quello da coniugata,
quindi il nome);
b) data e luogo di nascita;
c) domicilio o recapito presso il quale desidera vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con
l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il
recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del
presente bando, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'universita'
presso la quale e' stato conseguito.
Coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo di studio
debbono indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o
equipollenza.
h) la lingua straniera prescelta fra quelle indicate al
successivo art. 7.
I candidati degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
i) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale concorre.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 dovranno dichiarare se hanno necessita' di
usufruire di particolari ausili per sostenere le prove d'esame
previste dal presente bando.
Sara' cura dell'amministrazione individuare, in relazione allo
specifico handicap e alla tipologia delle prove da sostenere, le
modalita' piu' opportune a consentire che i predetti candidati
concorrano in condizioni di parita' con gli altri aspiranti
all'impiego.
l) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari.
m) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti.
n) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato
destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico, concernente
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere
stato licenziato senza preavviso, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del
C.C.N.L. sottoscritto in data 30 maggio 1995;
p) eventualmente, il possesso del titolo che da' diritto ad una
delle riserve previste dall'art. 2 del bando e dei titoli di
preferenza a parita' di merito tra quelli indicati nell'allegato B al
presente decreto, curando di specificate l'ufficio o
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria;
q) la disponibilita' ad essere assunti anche con contratto di
lavoro a tempo parziale.
Per accelerare ed agevolare le operazioni di istruzione delle
domande le stesse dovranno essere redatte secondo lo schema allegato
al presente decreto (allegato A) e dovranno contenere tutte le
dichiarazioni ivi indicate, rese in modo completo.
Nella busta e sulla domanda di ammissione i candidati dovranno
inoltre apporre il seguente codice identificativo del concorso:
FA/749.

                               Art. 5.
 
Commissione
 
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento, sara' costituita in conformita' alle disposizioni
contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
Qualora il numero delle domande lo renda necessario,
l'amministrazione effettuera' una preselezione con l'ausilio di
procedure informatiche.
In tal caso, il calendario e le modalita' di espletamento saranno
resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 gennaio 2001.
L'assenza dalla prova preselettiva, quale ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
Qualora invece non sia necessario effettuare la preselezione, con
il medesimo avviso, i candidati saranno informati dei giorni,
dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove
scritte di cui al successivo articolo.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
L'esame consistera' in due prove scritte ed in un colloquio, che
comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera nonche' di procedure informatiche.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 gennaio
2001 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione
dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.
I candidati si presenteranno a sostenere le prove selettive,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito,
secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora per motivi tecnici non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove.
Le due prove scritte, la cui durata non superiore ad otto ore
ciascuna sara' stabilita dalla commissione esaminatrice, verteranno:
la prima su argomenti di diritto amministrativo e/o
costituzionale;
la seconda su argomenti di contabilita' di Stato e/o diritto
civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri III
(Della proprieta'), IV (Delle obbligazioni) e V (Del lavoro) del
codice civile.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle suddette prove una votazione di almeno
21/30.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sara' data
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e del
luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e, contestualmente,
sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto sanitario, con particolare riguardo a leggi e
regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della
sanita';
b) elementi di diritto internazionale e comunitario;
c) elementi di diritto del lavoro e sindacale;
d) elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro
la pubblica amministrazione;
e) conversazione, lettura e traduzione di un brano nella lingua
straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco e spagnolo;
f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, saranno pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggi o attribuito a
ciascuno di essi.
L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame.
Il colloquio si intende superato se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esame, i
concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
bollata con firma autenticata;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) porto d'armi;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame, alle quali pertanto i candidati vengono ammessi con ampia
riserva, l'esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, per
difetto dei prescritti requisiti o per inesatta compilazione della
domanda di ammissione.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
 
I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno
presentare o far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per
l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V
piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (Eur), entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui hanno
sostenuto il colloquio con esito positivo, i documenti attestanti
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
(allegato B al presente decreto), purche' gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione.
Entro il medesimo termine, i candidati che hanno dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.

                               Art. 9.
 
Graduatoria
 
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del direttore del servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale, che sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Accertamenti preliminari alla costituzione del rapporto d'impiego
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine che verra' ad essi comunicato, certificato medico,
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medido
deve essere rilasciato dalla A.S.L di appartenenza dell'aspirante e
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo
riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori dovranno altresi' comprovare, producendo apposite
certificazioni ovvero con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi
dell'art. 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei seguenti
requisiti di ammissione: eta', cittadinanza, godimento dei diritti
politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi
degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di
condanne penali.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Per accelerare il procedimento, l'interessato puo' altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
Il vincitore del concorso, sotto la sua responsabilita' deve
altresi' dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 21 del contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999,
di non avere altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della
sanita'.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori, dei quali sia stato accertato
il possesso dei requisiti secondo le modalita' di cui al precedente
art. 10, saranno invitati a stipulare i contratti individuali di
lavoro a norma dei vigenti CC.NN.LL., quindi assunti, in prova, nel
profilo di funzionario amministrativo ed inquadrati, secondo il nuovo
sistema di classificazione, nell'area funzionale C posizione
economica C2, con effetto dalla data stabilita nello stesso contratto
individuale.
Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio
si provvede con apertura di partita di spesa fissa.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.
I vincitori del concorso saranno assegnati presso gli uffici
centrali del Ministero della sanita' con sede in Roma e dovranno
permanervi per almeno cinque anni dalla data di assunzione.
Durante il suddetto periodo non saranno considerate eventuali
richieste di trasferimento ovvero istanze di mobilita' presso altre
amministrazioni.
Il personale assunto e' tenuto a svolgere le mansioni proprie del
funzionario amministrativo e quelle considerate equivalenti nel
livello economico di appartenenza (C2), nonche' le attivita'
strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo di
funzionario amministrativo.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione per
il bilancio e per il personale - Ufficio V, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della sanita', servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria
n. 20 - Roma, titolare del trattamento.
Limitatamente agli atti del procedimento concorsuale,
responsabile del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto
Ufficio V.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
concorsi, nonche' quelle contenute nei CC.CC.NN.LL. del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri citati nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore del servizio: Niglio

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