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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Bando di concorso per l'assegnazione di quattro borse regionali
F.S.E. - Scuola superiore di economia (SSE) e Scuola di dottorato
in Global Change Science and Policy - 24° ciclo (a.a. 2008/2009).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 11/11/2008
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:8E010710
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Finalita' del bando
1. Il presente bando disciplina le modalita' di partecipazione al
concorso per l'assegnazione di 4 Borse regionali F.S.E. per i corsi
di dottorato di ricerca dell'Universita' Ca' Foscari di cui al
successivo art. 2.
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l'esclusione dal concorso.
3. La presentazione della domanda di ammissione di cui all'art. 6
implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute
nel presente bando.

                               Art. 2.
Indizione
1. Al fine dell'assegnazione delle borse di cui al successivo art.
3, sono riaperte le procedure di ammissione per i corsi di dottorato
attivati nelle seguenti Scuole di dottorato istituite presso
l'Ateneo:
Scuola superiore di Economia (SSE):
1. dottorato di ricerca in economia;
2. dottorato di ricerca in economia aziendale;
Scuola di dottorato in Global Change Science and Policy:
3. dottorato di ricerca in scienza e gestione dei cambiamenti
climatici.
2. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente comma 3 le borse
disponibili e le relative tematiche di ricerca vincolate, i requisiti
di ammissione, le modalita' e i criteri di selezione dei candidati ai
fini della formazione delle previste graduatorie sono indicate nelle
schede allegate (allegato «A», schede 1-3), che costituiscono parte
integrante del presente bando.
3. L'inizio dei corsi e' previsto per il mese di gennaio 2009. La
durata dei corsi di dottorato e' di tre anni.

                               Art. 3.
Borse regionali F.S.E.
1. Per l'anno accademico 2008/2009, l'Ateneo promuove il progetto
quadro «La Ricerca dell'Eccellenza per lo sviluppo del Capitale Umano
come risposta alla sfida della globalizzazione», nell'ambito del
Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 - Asse «Capitale Umano»,
approvato con delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1017 del
6 maggio 2008 (Bur n. 43 del 23 maggio 2008).
2. Il progetto prevede l'erogazione di borse regionali F.S.E.,
secondo quanto precisato per ciascun corso di dottorato nelle schede
di cui all'allegato «A».
3. Le borse regionali F.S.E. saranno erogate per il solo primo
anno di corso. L'importo di ciascuna borsa e' pari a Euro 19.354,84
lordi + IRAP (pari a Euro 1.645,16).
4. Le borse regionali F.S.E. sono vincolate alle tematiche di
ricerca indicate nell'allegato «A»; i candidati dovranno indicare
nella domanda il tema o i temi di ricerca per cui concorrono.
5. I vincitori delle borse regionali F.S.E. saranno iscritti al
dottorato in soprannumero.
6. Il godimento delle borse regionali F.S.E. e' subordinato al
rispetto di quanto previsto dal progetto quadro e dal programma
operativo di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare
al regolare sviluppo della ricerca e alla sua conclusione entro i
termini previsti. La mancata conclusione del progetto comporta la
restituzione degli importi percepiti.
7. Le borse di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre borse di studio o assegni di ricerca.

                               Art. 4.
Criteri di ammissione
1. Si accede ai corsi di dottorato di cui al precedente art. 2
previo superamento di un concorso per titoli, secondo quanto
precisato per ciascun corso di dottorato nelle schede di cui
all'allegato «A».

                               Art. 5.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art.
2, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, i candidati in
possesso di Laurea specialistica o magistrale o di Laurea
dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n.509 modificato con decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto idoneo dal
Collegio dei docenti del Dottorato ai soli fini dell'ammissione al
concorso.
2. Per ciascun corso di dottorato, le schede allegate al presente
bando (allegato «A») specificano la tipologia del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori
requisiti necessari.
3. L'equiparazione delle Lauree dell'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 alle classi di Laurea
specialistica, se prevista nelle schede di cui all'allegato «A», e'
certificata dall'universita' che ha rilasciato il titolo, ai sensi
del decreto ministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'ammissibilita' del titolo accademico estero, ai soli fini
della partecipazione al concorso, sara' deliberata dal Collegio dei
docenti del dottorato, che potra' richiedere al candidato di
integrare la documentazione presentata.
5. A tal fine i candidati in possesso di titolo di studio estero
dovranno allegare:
il certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli
esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco», rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido per
l'iscrizione «in loco» ad un corso accademico analogo al Dottorato di
ricerca.
In caso di impossibilita' a far pervenire la «dichiarazione di
valore in loco» entro la scadenza per la presentazione della domanda,
i candidati potranno allegare il modulo di cui all'allegato «C» del
presente bando, debitamente compilato. In tal caso, saranno ammessi
alle prove concorsuali «con riserva» e, se vincitori di concorso,
dovranno consegnare la documentazione prescritta all'atto
dell'immatricolazione.
6. Salvo quanto disposto nel successivo comma 7, i candidati
dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti entro i termini
di presentazione della domanda di ammissione (25 novembre 2008), pena
l'esclusione dal concorso.
7. Per beneficiare della borsa regionale, i vincitori dovranno
possedere, all'atto dell'accettazione e per tutta la durata
dell'attivita' di ricerca di cui al precedente art. 3, lo stato di
disoccupazione o di inoccupazione, come definiti dal decreto
legislativo 21 aprile 2000 n. 181 modificato con Decreto Legislativo
19 dicembre 2002, n.297.
8. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che
risultino gia' iscritti a corsi di dottorato istituiti presso
l'Universita' Ca' Foscari.

                               Art. 6.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema che
costituisce parte integrante del presente bando (allegato «B»),
dovra' pervenire all'Universita' Ca' Foscari, secondo le modalita'
indicate al successivo comma 3, entro le ore 12,30 di martedi' 25
novembre 2008, a pena di esclusione dal concorso.
2. La lista delle domande pervenute entro il termine previsto
sara' pubblicata sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo:
www.unive.it > Offerta Formativa > Dottorati di ricerca.
3. La domanda potra' essere:
consegnata personalmente presso il Servizio Immatricolazione e
accoglienza studenti dell'Universita' Ca' Foscari, Dorsoduro 3246 -
30123 Venezia (I piano), nell'orario di apertura al pubblico:
martedi', mercoledi' e venerdi' dalle 9,30 alle 12,30; il mercoledi'
anche dalle 14,30 alle 16,30;
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere
privato, allegando una copia del documento di identita', purche'
pervenga all'Universita' Ca' Foscari - Ufficio protocollo
informatico, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro le ore 12,30 di
martedi' 25 novembre 2008.
Non fara' fede il timbro postale.
Sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente la dicitura:
Bando Borse F.S.E.
Dottorato di ricerca in [specificare denominazione dottorato].
4. Non saranno ritenute valide le domande che perverranno con
modalita' diverse da quelle indicate al comma precedente.
5. Alla domanda dovra' essere allegata tutta la documentazione
utile a dimostrare il possesso del titolo richiesto per l'ammissione.
6. Alla domanda devono essere allegati i titoli e le pubblicazioni
eventualmente richiesti o previsti dalle schede allegate al presente
bando (allegato «A»), in formato cartaceo.
7. Tutta la documentazione dovra' essere in italiano o in lingua
inglese, ovvero tradotta in italiano o in lingua inglese a cura e
sotto la responsabilita' del candidato.
8. I titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro i
termini di presentazione della domanda.
9. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del
domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' di disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'Universita'.
10. Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento
di Euro 25,00 quale contributo per le spese concorsuali. Il
versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.
270306 intestato all'Universita' Ca' Foscari Venezia - Servizio
tesoreria, causale: «iscrizione concorso Scuole dottorato 24° ciclo».
Il pagamento puo' avvenire anche on-line, senza commissioni
aggiuntive, con carta di credito Visa o Master Card o con Bankpass
Web. Il pagamento on-line va effettuato sul sito internet dell'Ateneo
www.unive.it/tasseonline. La procedura e' di massima sicurezza e
avviene attraverso il server protetto dell'istituto tesoriere. Non
sono accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
11. Il versamento di cui al comma precedente non verra' rimborsato
in nessun caso.
12. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti da bando, che sara' effettuato ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione potra' pertanto disporre in
ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
con provvedimento del Rettore.

                               Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici del concorso per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 2 sono
nominate dal Rettore, su proposta dei Consigli delle Scuole e sono
composte da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra professori
e ricercatori universitari di ruolo. L'incarico di Presidente della
commissione e' affidato a un professore ordinario o straordinario,
oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato.
2. Le commissioni possono designare un esperto nelle tematiche
previste dalle borse di cui all'art. 3 come componente aggiuntivo.
3. Le commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i
punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento
delle prove medesime.
4. Potra' costituire titolo preferenziale l'aver conseguito
l'idoneita' nelle selezioni per il 24° ciclo dei corsi di dottorato
per cui si concorre.

                               Art. 8.
Graduatorie finali
1. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web: www.unive.it >
Offerta formativa > Dottorati di Ricerca. Non saranno inviate
comunicazioni a domicilio.
2. Per ogni progetto di ricerca verra' compilata una apposita
graduatoria. L'assegnazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato con
disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. In corrispondenza di eventuale rinuncia prima dell'inizio del
corso, subentrera' il primo candidato risultato idoneo secondo
l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
4. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana partecipano al concorso a parita' di condizione con i
cittadini italiani. In caso di doppia cittadinanza, ai fini di cui al
presente comma prevale la cittadinanza italiana.

                               Art. 9.
Immatricolazione dei vincitori
1. I candidati vincitori, entro cinque giorni dalla pubblicazione
della graduatoria sul sito di Ateneo, dovranno, pena l'esclusione:
effettuare la preimmatricolazione online dal sito web di Ateneo
(www.unive.it > Offerta formativa > Immatricolazioni, iscrizioni,
tasse > Dottorato di ricerca);
inviare via fax al numero 041 234 7969 la seguente documentazione:
copia della ricevuta di preimmatricolazione online;
autocertificazione dello stato di disoccupazione di cui al comma 7
dell'art. 5;
ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione di cui
all'art. 10;
copia di un valido documento di identita'.
In caso di rinuncia, e' comunque richiesta una comunicazione via
e-mail all'indirizzo immatricolazioni.dottorato@unive.it
2. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procedera' secondo
l'ordine di graduatoria, tramite invio di telegramma agli
interessati: l'accettazione dovra' avvenire entro cinque giorni dalla
data del ricevimento con le stesse modalita' indicate al comma 1.
3. I vincitori dovranno immatricolarsi entro e non oltre il 19
dicembre 2008, presentando la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al primo anno, redatta secondo il modello
scaricabile dal sito di Ateneo;
una fotografia;
copia della ricevuta del versamento dei contributi di iscrizione
di cui al successivo art. 10.
I cittadini extracomunitari dovranno inoltre presentare:
permesso di soggiorno e/o visto, in originale.
Coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero, dovranno inoltre presentare:
originale del diploma attestante il titolo di studio previsto come
requisito di accesso (art. 5), tradotto e legalizzato in lingua
italiana;
«dichiarazione di valore in loco» in originale di cui all'art. 5,
comma 5.
L'ufficio immatricolazioni e accoglienza studenti e' situato al
primo piano di Ca' Foscari, Dorsoduro 3246 - Venezia. L'accesso allo
sportello avviene esclusivamente su prenotazione:
www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti.> 4. E' consentita la spedizione per posta tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, purche' sia allegata copia di un valido
documento di identita'.

                              Art. 10.
Tasse e dei contributi universitari
1. I vincitori di borsa regionale F.S.E. sono tenuti al solo
pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il
diritto allo studio, per un importo complessivo di 117,62 Euro.
2. Il pagamento e' previsto in un'unica rata.
3. Il versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente
postale n. 16530305 intestato all'Universita' Ca' Foscari - Venezia -
Servizio tesoreria, causale: «iscrizione Scuole dottorato 24° ciclo».
Il pagamento puo' avvenire anche on-line, senza commissioni
aggiuntive, con carta di credito Visa o Master Card o con Bankpass
Web. Il pagamento on-line va effettuato sul sito internet dell'Ateneo
www.unive.it/tasseonline. La procedura e' di massima sicurezza e
avviene attraverso il server protetto dell'istituto tesoriere. Non
sono accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
4. L'eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di
dottorato non comporta una riduzione dell'importo complessivo dei
contributi.

                              Art. 11.
Diritti, doveri e incompatibilita' dei dottorandi
1. Il dottorando puo' svolgere attivita' di ricerca,
perfezionamento e formazione presso universita' o istituti di ricerca
stranieri per un periodo non superiore a dodici mesi, nell'arco di
tutto il corso di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei
docenti del Dottorato o della Scuola.
2. Il dottorando puo' svolgere nell'ambito del corso di dottorato
una limitata attivita' didattica, a titolo gratuito, per completare
la propria formazione. E' fatto salvo quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 198/2003 sulla possibilita' di svolgere attivita'
didattica integrativa retribuita.
3. Fatto salvo il requisito di cui al comma 7 dell'art. 5,
l'attivita' lavorativa del dottorando e' ammessa se non interferisce
con gli adempimenti previsti dal dottorato. E' comunque esclusa la
possibilita' di stipulare contratti di insegnamento con l'Ateneo in
corsi ufficiali.
4. L'iscrizione al dottorato e' incompatibile con l'iscrizione ad
altri dottorati presso altre universita' o istituti di ricerca
italiani e/o stranieri (fatte salve le convenzioni di co-tutela), con
l'iscrizione a corsi di Laurea di primo e di secondo livello, master
universitari di primo e di secondo livello, scuole di
specializzazione. E' fatta salva la facolta' di sospensione
eventualmente prevista per i suddetti corsi.
5. Il rilascio della certificazione relativa al conseguimento del
titolo e' subordinato al deposito della tesi di dottorato
nell'archivio d'Ateneo, che ne garantira' la conservazione e la
libera consultabilita'. Il deposito presso le Biblioteche Nazionali
di Roma e Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto
ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, avverra' a cura dell'Universita'.

                              Art. 12.
Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
1. I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate
dai candidati dopo novanta giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo
eventuale contenzioso in atto. La documentazione potra' essere
ritirata o spedita, su richiesta dell'interessato e con spese a
carico dello stesso.
2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione delle graduatorie,
l'Universita' non e' piu' tenuta alla restituzione della
documentazione suddetta.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati e diritto di accesso
1. L'Ateneo, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei
principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove
concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Gli atti concorsuali sono pubblici. Ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n.184 e del relativo regolamento di attuazione
dell'Ateneo, e' garantito a chiunque abbia un interesse
giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali,
da esercitare entro e non oltre il 60° giorno dalla data di
approvazione degli atti concorsuali.

                              Art. 14.
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento ai vigenti regolamenti di Ateneo, e in particolare: al
«Regolamento didattico di Ateneo», al «Regolamento delle scuole di
dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca' Foscari» e ai regolamenti
delle singole scuole di dottorato.
2. Ulteriori informazioni in merito al presente bando, alle
procedure di selezione, alla composizione delle commissioni
giudicatrici, all'ammissione degli idonei, ai regolamenti di Ateneo
sono reperibili sul sito di Ateneo, all'indirizzo www.unive.it >
Offerta formativa > Dottorati di ricerca o possono essere richieste
alla Sezione offerta formativa, Segreterie studenti e diritto allo
studio, post lauream dell'Universita' Ca' Foscari, al seguente numero
telefonico 041 234 7575 e/o al seguente indirizzo e-mail:
segstud@unive.it

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