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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Costituzione delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:000E3049
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 contenente il
regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1395 del 14 settembre 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1999;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle elezioni suppletive per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Tenuto conto delle opzioni effettuate dai docenti designati ed
eletti in piu' procedure di valutazione comparativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di ricercatore universitario:
 
Facolta' di lettere e filosofia - L16B Cinema e fotografia
 
Costa Antonio, facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli
studi di Bologna, via Zamboni, 38 - 40126 Bologna.
Morelli Giovanni, facolta' di lettere e filosofia, Universita'
degli studi di Venezia, Sestiere di Dorsoduro, 1678 S. Sebastiano -
30123 Venezia.
De Santi Pier Marco, facolta' di lettere e filosofia, Universita'
degli studi di Pisa, via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa.
Sede di esame: Dip. di musica e spettacolo, via Barberia, 4 -
40100 Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1395 del 14 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 settembre 1999 come modificato dal decreto rettorale n. 1650 del
19 ottobre 1999), consultabile nella sua veste originaria ed attuale
al seguente sito WEB: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto 4,
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
Dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse,
all'indirizzo indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato
trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la
commissione a ciascuno presso il proprio Ateneo di appartenenza.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita', la facolta', la sigla ed il nome del
settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si
intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 12, dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 16 marzo 2000
Il rettore

 

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