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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca (XV ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Località:Varese  (VA)
Codice atto:099E9929
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e, in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse di
studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita'
degli studi dell'Insubria approvato dal Senato accademico il 16
luglio 1999;
Vista la valutazione espressa dal nucleo di valutazione in data 24
settembre 1999;
Viste le delibere di consiglio di amministrazione e senato
accademico in data 28 settembre 1999, con cui per ciascun corso di
dottorato di ricerca sono stati determinati il numero di posti messi
a concorso, il numero di posti coperti da borsa di studio e
l'ammontare dei contributi per la frequenza e l'accesso ai corsi;
Visto l'impegno assunto dalla ditta E. Boselli di finanziare un
posto aggiuntivo per il corso di dottorato in scienze chimiche;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Sono indetti presso l'Universita' degli studi dell'Insubria
pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca (XV ciclo) di seguito elencati. Per ciascun dottorato
viene indicata la durata, i posti messi a concorso e il numero delle
borse di studio disponibili.
Dottorati XV ciclo - sede amministrativa
Universita' dell'Insubria

=====================================================================
Durata
Titolo Sedi consorziate (Anni) Posti Borse
_____________________________________________________________________
Immunopatologia Torino, Genova 4 3 2
Patologie d
egenerative
congenite ed
acquisite Nessuna 3 4 3
Biologia
evoluzionistica
e dello sviluppo Nessuna 3 4 2
Analisi,
protezione e
gestione delle
biodiversita' Nessuna 3 3 2
Scienze chimiche Piemonte orientale
(Alessandria) 3 4 3

Per le sedi consorziate e' in corso di definizione l'apposita
convenzione.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea coerente
con il dottorato ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente dichiarato equivalente dal collegio dei
docenti, (anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e di mobilita').
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di
equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Tali documenti
dovranno essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza
diplomatica italiana all'estero competente secondo le norme in vigore
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi
dell'Insubria e presentate o inviate all'ufficio dottorati di
ricerca, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante
la spedizione.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome (cognome da nubile per le donne coniugate),
la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui concorso
intende partecipare;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
h) le lingue straniere conosciute;
i) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
j) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso
contrario, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni
per il periodo di durata del corso di dottorato;
k) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
l) di essere/non essere titolare di un assegno di ricerca;
m) di avere preso visione del bando di concorso;
n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando anche
C.a.p. e numero telefonico) con espressa menzione dell'impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
La domanda dovra' inoltre contenere il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. In applicazione a
tale legge si informa che l'Universita' si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali
dati saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al
concorso ed all'eventuale stipula e gestione del rapporto con
l'Universita'.

                               Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del concorso
cui il/la candidato/a intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore
con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al
precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui risulti
non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso. A tale proposito si ricorda che
costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti
viziati da falsita' ideologiche e/o materiali, nonche' utilizzare
atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie
penali previste dagli articoli 482, 485, 489, 495, 496 del codice
penale. Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o
dichiarazioni false o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia
retroattiva alla presentazione dell'istanza.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e' composta da tre membri scelti fra professori di ruolo o
fuori ruolo e ricercatori universitari confermati, anche di altri
atenei, italiani e stranieri, dell'area scientifica cui si riferisce
il corso e puo' essere integrata da non piu' di 2 esperti, anche
stranieri.

                               Art. 6.
Prove d'esame
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica
della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Al candidato deve essere comunicato l'esito della prova scritta
prima di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene
fissata la data della prova orale. Questa puo' essere stabilita per
lo stesso giorno, se tutti i candidati acconsentono, deve comunque
essere sostenuta entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta.
La commissione attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per
ciascuna delle due prove. In caso di differente valutazione da parte
dei commissari, ognuno di loro attribuisce al candidato fino a 20
punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato
che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a
40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata solo se il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine
della prova orale, la commissione compila la graduatoria generale di
merito come somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due
prove. La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta
all'albo rettorale.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a
concorso per dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'Universita' dell'Insubria entro il termine perentorio di giorni
quindici, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione su carta legale, o
resa legale, corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia fronte e retro del documento di identita' in carta
libera debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) una fotocopia fronte e retro del tesserino, rilasciato dal
Ministero delle finanze, riportante il codice fiscale;
d) il diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini stranieri, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
e) il certificato di laurea con la relativa votazione;
f) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti ad una
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
g) la dichiarazione di non aver fruito in precedenza di altre borse
di studio o di dottorato;
h) ricevuta di versamento della contribuzione;
i) autocertificazione del reddito personale complessivo relativo al
1998 per i candidati classificati in posizione utile per godere di
una borsa di studio;
j) dichiarazione del reddito complessivo familiare relativo al 1998
per coloro che non si sono collocati in posizione utile per godere di
una borsa di studio.
La mancata presentazione della domanda entro i termini sopra
esposti comporta la decadenza dal diritto di frequenza ai corsi di
dottorato.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.

                               Art. 8.
Frequenza ai corsi
La frequenza ai corsi di dottorato e' obbligatoria. Il collegio dei
docenti puo' motivatamente decidere l'esclusione dal corso o la non
ammissione all'anno successivo, o per assenze ingiustificate
superiori a due mesi o per valutazione negativa dell'attivita' svolta
durante l'anno.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa in caso di
servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo o in caso di
maternita', nei limiti della normativa prevista per i dipendenti
pubblici. La sospensione e' accordata con provvedimento del rettore
su documentata domanda indirizzata al coordinatore del corso. La
sospensione interrompe il godimento della borsa di studio. Il
candidato dovra' effettuare un periodo di recupero della stessa
durata del periodo di sospensione, usufruendo della parte non goduta
della borsa.
La partecipazione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione o perfezionamento o altri corsi di dottorato.

                               Art. 9.
Borse di studio
Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza ai
corsi che sono conferite ai dottorandi con reddito annuo personale
per l'anno 1998 complessivo non superiore a 15 milioni di lire
collocati utilmente in graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Per godere della borsa di studio durante gli anni successivi al
primo, i titolari delle borse dovranno mantenere il predetto
requisito di reddito. All'uopo, all'atto dell'iscrizione ad anni
successivi al primo, dovranno presentare apposita dichiarazione.
Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e'
aumentato del 50 per cento. Il periodo di studio all'estero non puo'
essere superiore a meta' della durata del dottorato.
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984,
l'importo della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito nel
1998 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:

=====================================================================
Reddito complessivo familiare: Ammontare del contributo
Sino a L. 15 milioni L. 0
Da oltre L. 15 milioni fino a L. 70 milioni L. 100.000
Da oltre L. 70 milioni sino a L. 130 milioni L. 250.000
Redditi superiori a L. 130 milioni L. 500.000

Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al corso
i dottorandi assegnatari di borse di studio.
Per quanto non disposto specificamente dai punti precedenti del
presente bando, l'Universita' degli studi dell'Insubria si attiene
alla normativa in vigore, cosi' come modificata ed integrata dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 387/1997, dalla legge n.
210/1998 e dal regolamento di applicazione della legge n. 210/1998 e
al regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi
dell'Insubria.
Varese, 25 novembre 1999
Il rettore: Dionigi
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