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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle
vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei
familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20
gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3
agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea,
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti
dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con
esclusione di quelle retribuite.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2010
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE
Località:Roma  (RM)
Codice atto:10E00070
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/2/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come
modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della
norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art.
3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito
dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle
vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le
scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole
elementari e secondarie inferiori;
Visto l'art. 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante
nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente
legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonche' ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti»;
Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Dispone:


Art. 1


1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e
dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione
di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2008/2009 sono da assegnare:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.

                               Art. 2 


1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che:
a) risultino iscritti ai corsi nell'anno accademico 2008/2009;
b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di
concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non
siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma
accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo
esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea
specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1,
non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,
comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

                               Art. 3 


1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa - 00187 Roma.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno accademico 2008/2009, devono essere presentate ospedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di
partenza.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente la
potesta' di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia di un
valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti
all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del
nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del
nucleo familiare medesimo.

                               Art. 4 


1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario da 1 a 3 punti; in caso di
parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima riunione della Commissione, predispone il decreto che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla Commissione medesima.
Roma, 28 dicembre 2009

Il segretario generale: Strano

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