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LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA

Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 12/9/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA
Località:-
Codice atto:000E8398
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 1686, del 15 maggio 2000;
Vista la deliberazione del senato accademico del 22 febbraio
2000;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'8 marzo 2000;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze della
formazione del 28 marzo 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione della selezione
 
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di durata
biennale, presso la facolta' di scienze della formazione della Libera
Universita' Maria SS. Assunta di Roma, (d'ora in poi denominata
LUMSA).
L'importo annuo lordo dell'assegno, comprensivo di tutti gli
oneri a carico della LUMSA, e' di L. 25.000.000, pari a 12.911 euro,
per ciascun anno.
L'assegno e' conferito per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione al seguente programma di ricerca: settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 (ex M09A) - Pedagogia generale e
sociale.
Titolo del programma di ricerca: fonti della teoresi pedagogica.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientificoprofessionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione
 
Possono partecipare alla selezione i soggetti titolari di:
diploma di dottorato di ricerca o titolo straniero riconosciuto
equipollente;
diploma di laurea, o titolo straniero riconosciuto
equipollente, con curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative ai programmi indicati
nel precedente art. 1.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente ai sensi delle disposizioni
vigenti.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegni, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alla selezione, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
593/1993, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia spaziale italiana).

                               Art. 3.
 
Modalita' di selezione
 
La selezione e' effettuata attraverso valutazione dei titoli
degli aspiranti e da un successivo colloquio.
Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano
giudicati insufficienti dalla commissione selezionatrice;
l'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Il colloquio mira ad accertare l'idoneita' del candidato allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca cui l'assegno si riferisce.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione alla selezione e termine di presentazione
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando di concorso, deve
essere inoltrata per posta, entro il termine perentorio di venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, al rettore della Libera Universita' Maria SS. Assunta, via
della Traspontina, 21 - 00193 Roma, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento (fa fede la data di spedizione risultante dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante).
Alla domanda il candidato deve allegare la seguente
documentazione:
a) certificato di laurea, in originale, con l'indicazione delle
votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di
laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore
di ricerca con l'indicazione del corso seguito. Il predetto
certificato potra' essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
c) curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale, sottoscritto in originale e recante una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che si intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge n.
15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto in
esso dichiarato corrisponde a verita';
d) documenti e titoli (in originale o copia conforme) che si
ritengano utili ai fini del concorso (tesi di laurea, tesi di
dottorato di ricerca, pubblicazioni, diplomi conseguiti in Italia o
all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che
all'estero, svolgimento di una documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, etc.).
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta'.
Il curriculum, i documenti e titoli e le pubblicazioni devono
essere spediti per posta assieme alla domanda, entro il termine e
all'indirizzo sopra indicati, a pena di inammissibilita'.
Alla domanda e alla relativa documentazione dovra' essere
allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del
candidato.
La LUMSA effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dalla LUMSA per le finalita'
di cui al presente bando e comunque nel rispetto della legge
n. 675/1996.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, composta da tre docenti
universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di
ruolo, e' nominata dal rettore su proposta della commissione
scientifica di Ateneo.
La commissione giudicatrice e' presieduta dal docente di prima
fascia con maggiore anzianita' nel ruolo.

                               Art. 6.
 
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
 
Per la formazione della graduatoria e la conseguente
individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
giudicatrice dopo aver fissato i criteri generali di valutazione dei
titoli scientifico-professionali e del colloquio, determina
discrezionalmente la ripartizione dei 100 punti di valutazione, di
cui dispone, tra colloquio e valutazione titoli; provvede inoltre
contestualmente a decidere il punteggio minimo per l'inserimento del
candidato nella graduatoria di merito.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento.
I candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La LUMSA non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei
titoli posseduti e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio,
la commissione formula una graduatoria di merito dei candidati
ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attivita' di
ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione
anticipata del relativo contratto.

                               Art. 7.
 
Pubblicita' della procedura di selezione
 
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi della facolta' interessata, con l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione al
sensi della legge n. 241/1990.

                               Art. 8.
 
Conferimento dell'assegno - Contratto
 
La LUMSA stipula con il candidato, risultato vincitore della
selezione, apposito contratto con il quale sono regolati i termini e
le modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e di
erogazione dell'assegno. L'importo dell'assegno puo' essere erogato
anche in rate fisse trimestrali.
Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto
di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente, appositamente indicato dal consiglio di
facolta', su indicazione del tutor titolare.
Al titolare dell'assegno saranno forniti dalla facolta' i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli della LUMSA.

                               Art. 9.
 
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
 
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto di
insegnamento nella LUMSA, pur potendo far parte, in qualita' di
cultori della materia, di commissioni di esame di profitto.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche, puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa di tali motivi di sospensione. Non costituisce motivo di
sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo
complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un
anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.

                              Art. 10.
 
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
 
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare alla facolta'
interessata, al termine del primo anno di durata dell'assegno, una
relazione scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione
il titolare deve rendere conto del metodo di ricerca applicato e dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio della facolta'.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di facolta',
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La risoluzione del contratto e' deliberata dal
consiglio di facolta'.
Al termine del secondo e ultimo anno di durata dell'assegno,
la relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di
gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate
dal tutor o dal consiglio di facolta'. Resta altresi' impregiudicata
ogni azione legale della LUMSA a tutela dei propri interessi e del
proprio patrimonio.

                              Art. 11.
 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
 
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge n. 476/1984, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' in materia previdenziale, quelle di cui
all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335/1995, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.

                              Art. 12.
 
Norma finale
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo, la LUMSA non potra'
ritenersi responsabile in alcun modo per dette pubblicazioni e
titoli.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di
selezione, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Roma, 21 giugno 2000
Il rettore: Dalla Torre

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