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UNIVERSITA' DI PARMA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, con una unita' di personale
da inquadrare nella categoria D - area socio-sanitaria, da assegnare
al dipartimento di patologia e medicina di laboratorio, sezione di
microbiologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 3/12/2002
Ente:UNIVERSITA' DI PARMA
Località:Parma  (PR)
Codice atto:02E09497
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:2/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 116;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 343/21210
del 15 dicembre 1995 di approvazione del regolamento per le
assunzioni a tempo determinato di personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in
data 9 agosto 2000;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Considerato che nel corso dell'anno 2002 e' cessata una unita' di
personale inquadrata nella categoria D - area socio-sanitaria, presso
il dipartimento di patologia e medicina di laboratorio - sezione di
microbiologia;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, in particolare l'art. 19
che vieta di procedere ad assunzioni di personale tecnico ed
amministrativo a tempo indeterminato;
Ravvisata la necessita' di espletare apposite procedure selettive
al fine di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato, con
una unita' di personale da inquadrare nella categoria D - area
socio-sanitaria, da assegnare al dipartimento di patologia e medicina
di laboratorio - sezione di microbiologia;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
Informate le organizzazioni sindacali, le R.S.U. e il consiglio
del personale;
Vista la nota rilasciata dal responsabile della sezione di
microbiologia in data 14 novembre 2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero posti
 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con una
unita' di personale da inquadrare nella categoria D - area
socio-sanitaria, da assegnare al dipartimento di patologia e medicina
di laboratorio - sezione di microbiologia, dell'Universita' degli
studi di Parma.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione alla selezione e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea). Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) titolo di studio: il possesso del diploma di laurea in
scienze biologiche.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno dichiarare l'avvenuto riconoscimento di equipollenza al
titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
3) eta' non interiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 3;
4) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso a posti della pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione - Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera,
devono essere indirizzate al rettore di questa Universita' e devono
essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al servizio reclutamento
dell'Universita' degli studi di Parma - via Universita' n. 12 -
tel. 0521/034384-2.
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
E' ammessa la trasmissione via fax solo se correlata di una copia
fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, che deve essere redatta secondo lo
schema che viene allegato al bando di selezione, il candidato -
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale, cosi' come previsto dalla legge
15 maggio 1997, n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; e inoltre decadra' dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera - deve indicare, a pena
di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, punto
2);
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) la residenza con l'indicazione di via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale, nonche' il recapito ove si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare di possedere inoltre anche i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dovranno inoltre essere indicati nella domanda gli eventuali
titoli di preferenza di cui al successivo art. 6.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove stesse.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 4.
 
Prove selettive
 
Le prove selettive consisteranno in:
prima prova scritta:
microbiologia applicata;
seconda prova pratica:
tecniche microbiologiche;
uso di apparecchiature e di applicazioni informatiche
largamente diffuse;
colloquio: discussione sui temi previsti nella prova scritta e
pratica, nonche' accertamento della conoscenza di una lingua
straniera a scelta del candidato fra francese ed inglese.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato
per ciascuna delle prime due prove una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La votazione complessiva e' determinata sommando la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio
nonche' il voto conseguito nella valutazione dei titoli.
Il diario della prova scritta verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale, e sara' notificato
agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
comunicata la data della prova, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, con almeno venti giorni di preavviso.

                               Art. 5.
 
Valutazione titoli
 
Il candidato dovra', altresi', dichiarare i titoli per i quali
chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i
documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, che
comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove
orali.
I titoli valutabili, per i quali e' attribuito un punteggio
complessivo di 10/10, sono i seguenti:
titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso alle
singole categorie, fino ad un massimo di punti 2;
anzianita' di servizio prestato presso le Universita' e le
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2;
incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un
massimo di punti 2;
pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionali organizzati dalle pubbliche
amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2.
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in
fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale il candidato
dichiari che le fotocopie allegate sono conformi alle opere
originali.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di identita', il candidato verra' ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste (possono
essere utilizzati i moduli disponibili presso il servizio
reclutamento) e che perverranno a questa universita' dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997, n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' nominata ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693.

                               Art. 7.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la selezione, dovranno far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto le prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestanti il possesso
dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. Tale documentazione non e'
richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni, su indicazione del candidato.
Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno
preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal, numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
 
Formazione graduatoria
 
Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria degli
idonei, tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a
parita' di merito, che sara' immediatamente efficace.
La graduatoria verra' pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Universita' degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione. Non si
da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria al fine di procedere alla copertura di posti vacanti a
tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo parziale.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione ed accertato il permanere della
compatibilita' finanziaria, saranno invitati a stipulare ai sensi e
per le ipotesi di cui all'art. 19 del C.C.N.L., un contratto
individuale di lavoro a tempo determinato.
I candidati chiamati saranno tenuti a presentare, entro trenta
giorni dalla data della stipulazione del contratto di lavoro
individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti
e, precisamente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente le seguenti indicazioni:
luogo e data di nascita residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
titolo di studio;
posizione agli effetti degli obblighi militari.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare i
requisiti di idoneita' specifica per le singole funzioni che
candidati saranno chiamati a ricoprire.

                              Art. 10.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile dei
procedimenti di selezione e' il dott. Brenno Quarantelli, capo
settore personale tecnico-amministrativo.

                              Art. 11.
 
Trattamento dati personali
 
Ai fini della legge n. 675/1996 sulla tutela della riservatezza,
si informa che i dati personali raccolti dall'Universita' degli studi
di Parma saranno utilizzati per le sole finalita' inerenti allo
svolgimento della selezione e alla gestione dell'eventuale rapporto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni sullo svolgimento delle selezioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle
successive norme di modificazione ed integrazione.
Del presente bando sara' data pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Parma, 15 novembre 2002
Il rettore: Ferretti
Il direttore amministrativo: Poldi

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