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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di
vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.68 del 1/9/2020
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:20E08646
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:1/10/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19» che prevede quale titolo di preferenza
nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella
qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco l'aver svolto attivita' professionali sanitarie da parte
dei medici assunti a tempo determinato ai sensi del comma 1 del
citato articolo;
Visto l'art. 259 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
ai sensi del quale le modalita' di svolgimento delle procedure dei
concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere
stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55
concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166 concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167
concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la
partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 recante le
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto l'art. 1005, comma 11 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili e successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Visti gli atti con i quali il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la
procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 11 unita' nella
qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti
nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie, purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo art. 2 ad
esclusione dei limiti di eta';
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale.
Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta ai limiti
massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166;
e) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve ai fini
dell'ammissione al presente concorso le lauree universitarie di
medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici
previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/99 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero
presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono
considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o
equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero nonche' l'ente competente al
riconoscimento;
f) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al
relativo albo;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 


Esclusione dal concorso


Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
personale;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del
presente bando per l'ammissione al concorso, precisando il corso di
laurea, l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in
cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso
universita' e istituti di istruzione universitaria, il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza
ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di
studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di
conseguimento, e l'iscrizione al relativo albo professionale,
indicando gli estremi;
f) l'eventuale possesso di diploma di specializzazione,
dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo
livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando
l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
l) l'eventuale possesso del titolo di preferenza di cui
all'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
m) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1
del presente bando;
n) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio,
dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 e successive modificazioni;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
Il candidato in condizioni di disabilita' deve indicare la
percentuale di invalidita' e specificare se - in relazione alla
propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Tali dichiarazioni sono
da comprovare indicando gli estremi di apposita certificazione
rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovra' essere
trasmessa, entro un congruo termine e comunque non oltre trenta
giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle
domande previsto dal presente bando a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'interno,
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma oppure
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata
accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali, informatici o
di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 22 aprile 2020, n. 55.
La Commissione e' presieduta da un dirigente generale del
Dipartimento e composta da un numero di componenti esperti nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui
almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il
medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro
supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente
effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e
di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in
servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico -
gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in
servizio presso il Dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

                               Art. 6 


Presentazione alle prove


Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova
scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la
causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7 


Prova preselettiva


Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al
superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2020, nonche' sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data comunicazione
della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale
prova preselettiva o della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove d'esame
di cui al successivo art. 8 un numero di candidati non superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine
della graduatoria della prova preselettiva fermo restando che la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di
esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari
all'ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della
votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva.
La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del
Dipartimento. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica
a tutti gli effetti.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 


Prove d'esame


Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su
patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e
del lavoro e su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi
clinici prospettati dalla commissione.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) traumatologia e medicina di urgenza;
b) semeiotica medica e chirurgica;
c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;
d) medicina legale e delle assicurazioni;
e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) medicina del lavoro;
g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;
h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle
catastrofi;
i) elementi di medicina dello sport;
j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 9 


Titoli valutabili


La Commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con
esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva -
punti 5,00;
b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;
c) dottorato di ricerca - punti 1,00;
d) master universitario di I livello - punti 0,40;
e) master universitario di II livello - punti 0,60.
I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono
cumulabili fino a un massimo di punti 2,00.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova orale; ai
titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore
a 10 punti.
I predetti titoli valutabili devono essere posseduti al termine
di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 10 


Formazione della graduatoria


La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto
conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente
articolo, il voto della prova scritta e della prova orale.
L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall'articolo all'art. 180, comma 4,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 o dall'art. 258 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai
candidati, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e integrazioni, attraverso l'utilizzo della
posta elettronica certificata personale all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' la data di invio on-line dell'inoltro a mezzo posta
certificata.

                               Art. 11 


Approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale


Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali


Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si applica il decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via
Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il
diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione
dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 14 


Accesso agli atti


I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II -
Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l'amministrazione generale.

                               Art. 15 


Norme di salvaguardia


Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it

Roma, 21 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: Mulas

 

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