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MINISTERO DELLA CULTURA
Annullamento del decreto 16 maggio 2024 e indizione delle prove di
idoneita' finalizzate all'acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali.
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.41 del 27/5/2025 |
| Ente: | MINISTERO DELLA CULTURA |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 25E03156 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | - |
| Scadenza: | 26/7/2025 |
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IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e
l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio» (d'ora in poi «Codice»)
e, in particolare, l'art. 182, comma 1-quinquies, ai sensi del quale
«Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia
acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art.
29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il
termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del
presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle
arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma
accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle
arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato
B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno
cinque anni (...)»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della
disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in
particolare, l'art. 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori
modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della
qualifica di restauratore;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare,
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che stabilisce che
«Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"
e' ridenominato "Ministero della cultura"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante
«Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante
«Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle
modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi
8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso
di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale
abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, recante la «Definizione della classe
di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei
beni culturali - LMR/02»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro:
definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi
professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata
quinquennale in restauro, abilitante alla professione di
"restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca 17 gennaio 2024, n. 52,
recante «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo
svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali» (d'ora in poi «regolamento»), e, in
particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Le prove di
idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati
nell'art. 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i
quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice,
abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello
in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea
specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo
livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai
titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni»;
Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183,
recante «Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore
di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno 2024, e, in particolare
l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «In applicazione di quanto
previsto dall'art. 182, comma 1-quinquies del Codice possono
presentare domanda di partecipazione: a) coloro i quali abbiano
acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 182 del Codice; b)
coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano conseguito
uno dei seguenti titoli: - le lauree della classe 41 (Tecnologie per
la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree della
classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali); - le lauree specialistiche della classe 12/S
(Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); - le
lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei
beni culturali); - diplomi accademici di primo e di secondo livello
sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti,
attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno
cinque anni; - i diplomi in restauro delle accademie di durata
quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n.
331; - le lauree della classe L-1 (Beni culturali); - le lauree della
classe 13 (Scienze dei beni culturali)»;
Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca 21 ottobre 2024, rep. 381,
recante la nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento
delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante
finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni
culturali, di cui all'art. 4, comma 1, del bando sopra citato;
Considerata la difformita' dell'art. 2, comma 1, del decreto
interministeriale 16 maggio 2024, rep. 183, sia con l'art. 182, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che con
il regolamento di cui al decreto interministeriale 17 gennaio 2024,
n. 52, in quanto prevede per la partecipazione alla prova il possesso
dei titoli di studio ivi indicati non in modo cumulativo bensi'
alternativo;
Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato al
Ministero della cultura, acquisito al prot. n. 3947 del 14 febbraio
2025;
Decreta:
Art. 1
Annullamento del decreto del Ministro della cultura, di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183
1. Per i motivi indicati nelle premesse, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 21-octies e 21-novies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' annullato d'ufficio in autotutela il decreto del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante il bando per lo
svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 48 del 14 giugno 2024, nonche', per l'effetto, di tutti gli atti
connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
21 ottobre 2024, rep. 381, di nomina della commissione esaminatrice.
Art. 2
Prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato abilitante
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali
1. Sono indette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento,
le prove di idoneita', aventi valore di esame di Stato abilitante,
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali di cui all'art. 29, comma 9-bis, del Codice.
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 182, comma
1-quinquies, del Codice, le prove di idoneita' sono riservate a
coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del citato
articolo e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 1-ter del predetto articolo, abbiano
conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in
Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea
specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo
livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai
titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
2. Possono presentare domanda di partecipazione:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-sexies dell'art. 182 del Codice;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 1-ter dell'art. 182 del Codice, abbiano
conseguito:
le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali);
le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali);
le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali);
le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico);
le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e
restauro dei beni culturali);
i diplomi accademici di primo e di secondo livello
sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti,
attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno
cinque anni;
i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale
resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331.
Per i casi previsti dalla lettera b), gli stessi debbono aver
sostenuto un percorso di studi della durata complessiva di almeno
cinque anni, come previsto nella seconda parte del comma 1.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. I candidati presentano la domanda di partecipazione, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, corredata dalla dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice, per
ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle
distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione:
i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dichiarano,
ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilita' della
domanda, di aver conseguito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'art.
182 del Codice e indicano fino ad un massimo di due settori di
competenza scelti tra quelli di cui all'allegato A del presente
decreto e per cui richiedono la qualifica professionale;
i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dichiarano,
ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilita' della
domanda, i titoli di studio conseguiti e indicano fino ad un massimo
di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'allegato A
del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale.
2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata
in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile al seguente link
https://servizionline.cultura.gov.it/
3. Per la partecipazione alle prove deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, unicamente tramite il
sistema pagoPA, mediante l'apposita funzione disponibile al seguente
link https://pagonline.cultura.gov.it/ La copia della ricevuta
dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione dovra' essere
allegata alla domanda.
4. Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca 16 maggio 2024, rep.
183, recante il bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con
valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 14 giugno 2024, e che non ha fatto
richiesta di restituzione della quota di partecipazione di euro 49,58
gia' versata, ai fini della partecipazione al presente bando, puo'
allegare alla domanda la ricevuta di pagamento della quota di
partecipazione gia' pagata. A tale scopo, il candidato, a pena di
esclusione, deve allegare alla nuova domanda di partecipazione la
ricevuta del versamento precedentemente effettuato.
5. E' consentito l'accesso alla piattaforma unicamente mediante
le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE).
6. Il sistema informatico non consente l'invio di domande prive
di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui
al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente
piu' la registrazione/attivazione dei candidati, ne' modifiche, ne'
invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate e' valutata
esclusivamente la domanda piu' recente inviata dal candidato, tramite
l'apposita applicazione informatica, entro il termine previsto dal
presente avviso.
7. Il possesso dei titoli di studio e professionali e' dichiarato
dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema
informatico che sara' reso disponibile sul sito istituzionale del
Ministero della cultura.
8. L'amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase
della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli
interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.
9. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e'
consentito al candidato di procedere alla sostituzione della stessa
entro il termine di cui al comma 1 l'amministrazione non assume
alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta
compilazione della domanda.
10. I candidati non possono presentare la domanda oltre i termini
sopraindicati.
11. I candidati che non si presentano alle prove di idoneita'
presso la sede loro assegnata, o che vengono esclusi dallo
svolgimento delle prove, non hanno diritto al rimborso della tassa
versata.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati, e' nominata la
commissione esaminatrice, che ha sede presso il Ministero della
cultura ed e' composta da undici membri, di cui:
a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di
Presidente;
b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del
Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente
per le discipline di restauro previste dall'art. 3, comma 1, del
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio
2009, n. 87;
c) quattro designati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del
patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla
conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito
elenco del Ministero della cultura di cui all'art. 182, comma 1-bis,
del Codice;
e) ove risultino essere pervenute candidature di cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano richiesto di
sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'art. 4, comma 7,
del regolamento richiamato, la commissione e' integrata da un esperto
di lingua tedesca.
2. Il provvedimento di nomina della commissione indica un
supplente per ciascun componente.
3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo
decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero della
cultura appartenenti all'area funzionari (ex terza area).
4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al
comma 1, la commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove:
a) dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), previa
verifica del possesso del requisito previsto nel suddetto articolo;
b) dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), previa
verifica del possesso dei titoli previsti nel suddetto articolo.
5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono pubblicati con avviso
pubblico sui siti istituzionali del Ministero della cultura e del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. Con successivo avviso la commissione provvede alla fissazione
delle date e delle sedi, concordate con la competente Direzione
generale del Ministero della cultura.
7. La commissione inoltre:
a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica
tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
conoscenza approfondita delle materie che definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
capacita' di impostazione interdisciplinare;
padronanza lessico-tecnica;
svolgimento della prova di cui all'art. 4, comma 3, del
regolamento richiamato, nei termini stabiliti;
corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto
alla traccia assegnata;
b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per
la prova teorica e per la prova tecnica, secondo quanto previsto
all'art. 5, commi 6 e 7;
c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei
candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali e lo trasmette al Ministero della cultura e al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
8. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o
emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle
eventuali spese sostenute dai membri della commissione si provvede
anche mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di
iscrizione di cui all'art. 3, comma 3.
Art. 6
Prove di idoneita'
1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.
2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di
apposita piattaforma, consiste in un test articolato in sessanta
quesiti a risposta multipla, sorteggiati tra quelli acquisiti ai
sensi dell'art. 4, comma 7, lettera b), da svolgersi in sessanta
minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di
cui all'allegato B del presente decreto, nonche' sulla legislazione
dei beni culturali.
3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito
complesso, a risposta aperta ed argomentata e relativo ad un
intervento di progettazione in materiali e metodi, in relazione ad
uno dei settori di cui all'allegato A del presente decreto, da
svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di
competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti
complessi, a risposta aperta ed argomentata e relativi a due
interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai
due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta
minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi
individuate ai sensi dell'art. 4, comma 6.
4. Le prove di cui al comma 2 e al comma 3, primo periodo, si
intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non
inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata
in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende
separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non
inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito.
5. Nel giorno o nei giorni delle prove, la commissione di cui
all'art. 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la piu'
rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie.
6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono proposti
dalle universita', dalle scuole di alta formazione del Ministero
della cultura (SAF) e dalle accademie accreditate ai sensi del
decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali del 26 maggio
2009, n. 87.
7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono proposti
dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre
dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del
libro.
8. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere
l'esame in lingua tedesca.
9. Al fine di garantire pari opportunita' tra tutti i
partecipanti, i candidati con disabilita' possono sostenere le prove
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali candidati devono
produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della predetta legge n. 104 del 1992. Analoga possibilita' e'
riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
che devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione
all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'art.
3, comma 1, della predetta legge n. 170 del 2010 e dell'accordo del
25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei
disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella
domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo all'uopo
dedicato nella piattaforma di cui all'art. 3, comma 2, con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla
specifica necessita' documentata.
11. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. In relazione allo
svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovra' essere altresi'
rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 7
Acquisizione della qualifica
di restauratore dei beni culturali
1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui
all'art. 5 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni
culturali».
2. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, lettera b), approvato con
decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel proprio sito
internet, confluisce nell'elenco generale di cui all'art. 182, comma
1-bis, del Codice.
Art. 8
Pubblicita'
1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti
del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della
ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica nei confronti dei
candidati.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura, e sul
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 16 maggio 2025
Il Ministro della cultura
Giuli
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
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