Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI VERONA Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 17/10/2003
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:03E05942
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/11/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 10712 del 20 luglio 1999
con cui e' stato emanato il «Regolamento dottorato di ricerca», in
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999
successivamente modificato con decreto rettorale n. 10948 del
22 dicembre 1999 in conformita' alla deliberazione dal senato
accademico A. adottata nella seduta del 14 dicembre 1999;
Visto il proprio decreto rettorale n. 9843 dell'8 settembre 1998
con cui e' stato emanato il «Regolamento per l'attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca»,
successivamente modificato con decreto rettorale n. 6855 del
12 ottobre 2000;
Viste le deliberazioni del senato accademico R. in data 15 luglio
2003, del senato accademico A. in data 22 luglio 2003 e del consiglio
di amministrazione in data 25 luglio 2003, con le quali viene
approvata l'attivazione per i corsi di dottorato di ricerca del 19°
ciclo V ciclo nuova serie, e determinato il numero e l'ammontare
delle borse di studio;
Viste le deliberazioni del senato accademico A. in data
16 settembre 2003 e del consiglio di amministrazione in data
26 settembre 2003 con i quali viene approvata l'istituzione del 19ª
ciclo - V ciclo nuova serie, del corso di dottorato di ricerca in
economia e finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari» e successive integrazioni con decreto ministeriale
21 febbraio 2002 e 25 febbraio 2002;
Visto il «Bando per l'attribuzione per le borse di studio, la
concessione dell'esonero tasse e dei contributi e fruizione dei
servizi Esu per l'anno accademico 2003/2004», pubblicato con decreto
rettorale n. 1547 del 18 luglio 2003;
Sentiti i pareri espressi in data 11 luglio 2003 e 19 settembre
2003 dal nucleo di valutazione interno;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
E' istituito il 19° ciclo - V ciclo nuova serie, dei corsi di
dottorato di ricerca, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Verona, che avra' pertanto decorrenza con l'anno
accademico 2003/2004 ed iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio
2004.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Verona pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati:
 
----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 89 della G.U. <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di
laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguiti in
Italia, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il giorno
antecedente la data di svolgimento della prima prova. In tal caso
l'ammissione al concorso verra' disposta con riserva ed il candidato
sara' tenuto a presentare tempestivamente e comunque in sede della
prima prova concorsuale, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
I cittadini stranieri, in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza del presente bando, potranno,
entro lo stesso termine, consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax)
copia della documentazione non perfezionata, unitamente alla
dichiarazione della rappresentanza consolare dell'avvenuta richiesta
da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I
candidati, fatto salvo il giudizio favorevole del collegio dei
docenti in merito all'equipollenza del titolo, saranno ammessi alla
prova scritta «con riserva». Lo scioglimento della riserva sara'
subordinato alla consegna della documentazione originale agli uffici,
entro e non oltre il giorno antecedente la data di svolgimento della
prima prova.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Direzione II - Settore
diritto allo studio e dottorati di ricerca, via S. Francesco, 22 -
37129 Verona - e redatta in carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando, dovra' pervenire a questa Amministrazione entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'Area diritto allo studio e dottorati di ricerca,
con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle
ore 13,00;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: area
diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco, 22 -
37129 Verona;
trasmissione via fax al seguente numero: 045-8028779 (Area
diritto allo studio e dottorati di ricerca).
Qualora la domanda pervenga all'Ufficio per le vie postali, fax o
tramite terze persone, la stessa deve essere accompagnata dalla
fotocopia semplice di un valido documento di identita' del candidato.
Per il rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale
di spedizione, la data di trasmissione del fax o, in caso di domanda
consegnata personalmente, la data della ricevuta rilasciata
dall'ufficio al momento della consegna.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, il codice fiscale, la data ed il
luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e il recapito
eletto ai fini del concorso e l'eventuale e-mail. Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini di
cui all'art. 2, con la data e l'Universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Nel caso il titolo
straniero non fosse gia' stato dichiarato equipollente, il candidato
dovra' richiedere al collegio dei docenti del corso per cui si chiede
l'ammissione, la dichiarazione di equivalenza del titolo, ai soli
fini della partecipazione al concorso di dottorato;
e) di indicare le lingue straniere conosciute;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
dovranno produrre, contestualmente alla domanda di ammissione, copia
del permesso di soggiorno in corso di validita'.
I candidati portatori di handicap in applicazione degli
articoli 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come
modificato dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli
ausili necessari in relazione al loro handicap, nonche' l'eventuale
concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La
relativa richiesta va presentata contestualmente alla domanda di
presentazione al corso.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del concorso.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione titoli e pubblicazioni al fine di
dimostrare la propria attitudine alla ricerca scientifica.
Nel caso in cui tutti i candidati, nel corso della prova scritta,
presentino richiesta scritta, la prova orale potra' essere sostenuta
subito dopo la correzione della prova scritta.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, porto d'armi.
L'esito delle prove sara' reso noto esclusivamente mediante
affissione delle graduatorie all'albo ufficiale dell'Ateneo entro i
quindici giorni successivi allo svolgimento delle stesse e
pubblicazione sul sito internet http://www.univr.it/dottorati> I candidati non riceveranno alcuna comunicazione a domicilio.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La Commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
Il 19° ciclo - IV ciclo nuova serie, di dottorato di ricerca
avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2003/2004 ed
iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio 2004. Nel caso di
inizio posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro
il primo anno di corso, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2004 e la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono:
mantenere l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa
di studio, in soprannumero; In tal caso l'Universita' di Verona non
e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento
dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni;
rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa.
L'opzione e' irrevocabile.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire all'area diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona - via S. Francesco, 22 - pena
la decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie sull'albo ufficiale dell'Ateneo,
domanda di iscrizione al corso di dottorato corredata della ricevuta
dell'eventuale versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 9;
La suddetta domanda (disponibile sul sito internet
http://ww.univr.it/dottorati) dovra' contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di
studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea
specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di
ricerca) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o
interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
la sospensione non e' consentita per i laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione disciplinate dai
decreti legislativi 257/1991 e 368/1999;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di
studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescienza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Rif. art. 52, comma 57, legge
28 dicembre 2001, n. 448;
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri
aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata che per il 2004 e' pari al 15% di cui il 5% a carico del
percettore della borsa. Si evidenzia che per effetto dell'art. 59,
comma 16, della legge n. 449/97 (legge finanziaria 1998), il prelievo
previdenziale verra' incrementato dell'1% ogni biennio fino al
raggiungimento del 19% (nel 2006 l'aliquota complessiva diventera'
del 16%, nel 2008 del 17% e cosi' via).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate con scadenza il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il
15 settembre, 15 novembre e il 15 gennaio.
Il coordinatore del corso dovra' far pervenire all'area diritto
allo studio e dottorati di ricerca l'attestazione di frequenza entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tale
periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata
del corso di dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu per l'anno
accademico 2003/2004», pubblicato con decreto rettorale n. 1547 del
18 luglio 2003, che puo' essere ritirato presso l'Area diritto allo
studio e dottorati di ricerca o consultabile sul sito
http://www.univr.it/benefici.>

                               Art. 9.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 95,79 di cui
Euro 2,58 per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile e di
Euro 93,21 per la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Ai titolari di borsa di studio detta somma sara' detratta al
momento del pagamento della prima rata della borsa stessa.
I titolari di assegno di ricerca dovranno provvedere
personalmente al versamento dell'importo di Euro 95,79 tramite
apposito bollettino disponibile sul sito
http://www.univr.it/dottorati> I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare un
contributo pari a Euro 881,14 in due rate, nel seguente modo:
 
1ª rata al momento dell'iscrizione:
 
Premio assicurazione - Euro 2,58
Parte dei contributi - Euro 100,00
Tassa regionale - Euro 93,21
Totale - Euro 195,79
 
2ª rata entro 31 maggio 2004:
 
Saldo contributi: Euro 685,35
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei
requisiti di reddito previsti dall'art. 4 del «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu per l'anno
accademico 2003/2004», pubblicato con decreto rettorale n. 1547 del
18 luglio 2003, che puo' essere ritirato presso l'Area diritto allo
studio e dottorati di ricerca o consultabile sul sito
http://www.univr.it/benefici, possono concorrere all'esonero delle
tasse secondo le modalita' di calcolo previste dall'art. 13 (voce
«elenco esonero tasse - per reddito») del suddetto bando.
Sono esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%.
il vincitore della borsa di studio regionale.

                              Art. 10.
 
Diritti e obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione,
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di
dottorato. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei
dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il
10 gennaio di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso e/o
sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternita',
obblighi di leva e grave e documentata malattia. I periodi di
sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio dei docenti.
I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa
autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del consiglio della facolta' interessata. L'attivita'
didattica non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l'Universita' e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della stessa.
Agli aggiudicatari di borsa di studio potra' essere richiesta una
limitata attivita' di assistenza agli studenti (attivita' di
tutorato).
I dottorandi non possono essere iscritti contemporaneamente a
piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo
(laurea, laurea specialistica, master, scuola di specializzazione,
altro corso di dottorato) e, in caso affermativo, si impegnano a
sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso
di dottorato; la sospensione non e' consentita per i laureati in
medicina e chirurgia iscritti alle Scuole di specializzazione
disciplinate dai decreti legislativi 257/1991 e 368/1999.

                              Art. 11.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
di Ateneo.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Verona
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al
corso, proseguira' anche successivamente all'avvenuta iscrizione per
le finalita' inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del
concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' di Verona via dell'Artigliere, 8 Verona, titolare
del trattamento.

                              Art. 13.
 
Nomina responsabile del procedimento
 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministativi) e' nominata responsabile del
procedimento amministrativo la sig.ra Flaviana Antonini, in servizio
presso la direzione didattica e servizi agli studenti.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La richiesta dovra' essere inviata all'Ufficio relazioni con il
pubblico, via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando
l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo: http://www.univr.it>(cliccare su Amministrazione - direzione e uffici - direzione 1 -
Ufficio relazioni con il pubblico modulistica).

                              Art. 14.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito dell'Universita' degli studi di
Verona: http://www.univr.it/dottorati.> Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'Ufficio dottorati di ricerca via S.
Francesco, 22 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10,00 alle ore 13,00) tel. 00 39 045 8028204, fax 00 39 045 8028779 -
e-mail: dirstud.dottorato@univr.it
Il rettore: Mosele

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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