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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso per l'attribuzione di assegni annuali per la collaborazione
ad attivita' di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 2/1/2001
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:00E12201
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2001
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art.
51, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998 "Assegni per la
collaborazione ed attivita' di ricerca";
Viste le note ministeriali del 12 marzo 1998, prot. 523 e del 24
aprile 1998, prot. 911;
Viste le richieste pervenute dai direttori degli istituti e dei
dipartimenti;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 15
dicembre 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto, requisiti e finalita'
 
L'Universita' di Macerata, per far fronte alle esigenze delle
attivita' di ricerca dei dipartimenti, degli istituti e delle altre
strutture dell'Ateneo, di seguito indicati con "strutture",
attribuisce i seguenti assegni annuali per la collaborazione ad
attivita' di ricerca:
----> vedere tabella da pag. 35 a pag. 36 della G.U.(S4) <----
 

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato.
I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli del personale universitario.

                               Art. 2.
 
Durata, proroga, rinnovo
 
Gli assegni sono prorogabili di anno in anno, previa verifica da
parte di apposita commissione fino ad una durata massima di quattro
anni.

                               Art. 3.
 
Importo
 
L'ammontare dell'assegno e' di lire 25 milioni comprensivi di
tutti gli oneri a carico dell'amministrazione e degli importi dei
premi per le coperture assicurative.
L'importo dell'assegno verra' erogato al beneficiario in rate
mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 2,
commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'assegno e' individuale e non puo' essere frazionato.

                               Art. 4.
 
Il responsabile scientifico dell'attivita' di ricerca
 
La struttura individua, per ogni titolare di assegno, uno o piu'
responsabili scientifici dell'attivita' di ricerca, sotto la cui
guida e direzione devono essere svolte le attivita' affidate.
La struttura presso la quale il titolare dell'assegno deve
svolgere la sua attivita', all'atto del conferimento dell'assegno e,
quindi, all'inizio di ogni successivo anno di attivita', definira'
per ogni titolare di assegno, su proposta dei responsabili
scientifici, il programma di ricerca al quale egli dovra'
partecipare.

                               Art. 5.
 
Compiti dei titolari degli assegni
 
I titolari degli assegni collaborano alle attivita' di ricerca
previste dai programmi di cui all'art. 4, comma 2, secondo le
indicazioni e sotto la direzione dei responsabili scientifici, in
condizione di autonomia e con orario di lavoro singolarmente
concordato. I titolari degli assegni dovranno comunque garantire e
documentare la propria presenza nella struttura di ricerca di
appartenenza per almeno tre giorni ogni settimana.
I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attivita' di
ricerca all'estero:
a) qualora siano beneficiari di borsa di studio, concessa da
istituzioni nazionali o estere, utile a integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca;
b) qualora l'attivita' di ricerca all'estero sia coerente con
il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione
della struttura su motivata proposta dei responsabili scientifici; in
tal caso puo' essere determinato, dalla struttura di riferimento e a
carico della stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
I titolari degli assegni sono tenuti a redigere mensilmente un
quadro riassuntivo delle proprie presenze e a presentare annualmente
alla struttura una particolareggiata relazione scritta sull'attivita'
di ricerca svolta.
Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, il
contratto puo' essere risolto in qualunque momento con delibera
motivata del senato accademico, sentito l'interessato.

                               Art. 6.
 
Divieto di cumulo, incompatibilita', aspettativa e interruzioni
 
Per quanto previsto dal precedente art. 5 gli assegni non possono
essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
E' fatto obbligo, per il titolare dell'assegno, di porsi in
aspettativa nel caso di dipendente di amministrazione pubblica e di
non avere rapporti di lavoro subordinato di ruolo con terzi, per la
durata dell'incarico. In caso cio' avvenga, il contratto si risolve
automaticamente.
Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i
titolari di assegni possono svolgere attivita' professionali ovvero
altre attivita' di lavoro autonomo, dandone comunicazione alla
struttura, a condizione che l'attivita':
sia compatibile con l'esercizio dell'attivita' di ricerca;
non comporti un conflitto di interessi con la specifica
attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno;
non rechi, in relazione alle attivita' svolte, pregiudizio
all'Ateneo.
Compatibilmente con le attivita' di ricerca loro assegnate e
previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile
scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione
di ricerca e consulenze per conto terzi commissionate all'Universita'
di Macerata, ai sensi del vigente regolamento
amministrativo-contabile, e alla ripartizione dei relativi proventi
secondo le modalita' stabilite dalle norme regolamentari in materia.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per
servizio militare, gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio
previsto dalla normativa vigente, e malattia, fermo restando che
l'intera durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle
suddette interruzioni.

                               Art. 7.
 
Trattamento assicurativo
 
L'Universita' di Macerata provvede alle coperture assicurative
per infortuni a favore di titolari degli assegni nell'ambito
dell'espletamento della loro attivita' di ricerca.

                               Art. 8.
 
Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca
 
Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca nei settori disciplinari affini alle attivita' di ricerca
connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato ai sensi
dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
dell'11 luglio 1982, fermo restando il superamento di prove di
ammissione. In tali casi l'Universita' di Macerata non e' impegnata
ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di
dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

                               Art. 9.
 
Requisiti
 
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il
conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito la laurea,
da almeno tre anni e siano in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.
Possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri in
possesso di titoli equivalenti o di curricula
cientifico-professionali idonei per l'attivita' di ricerca.
Ai fini della partecipazione alla selezione verra' accertato il
possesso della laurea o titolo equivalente.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
Gli assegni non possono essere attribuiti a personale dipendente
dall'Universita' di Macerata, da altre universita', da osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, da enti pubblici e istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 10.
 
Selezione
 
La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, e'
per titoli ed esami.
La prova scritta e la prova orale si svolgeranno nel luogo, nelle
date e nelle ore indicate per ciascun assegno nel prospetto di cui
all'art. 1.
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
generali, e' effettuata prima del colloquio.
Ai titoli sono riservati 60 punti e 20 alla prova scritta e 20 al
colloquio.
Sono valutati come titoli, purche' in settori attinenti a quello
per il quale e' bandito l'assegno, e secondo i criteri indicati:
il dottorato di ricerca 10 punti;
il voto di laurea fino a 5 punti;
pubblicazioni fino a 30 punti;
i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di
corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
all'estero, fino a 5 punti;
lo svolgimento di documentate attivita' di ricerca (comprese
quelle effettuate nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea
o di dottorato, che verranno a tal fine diversamente ponderate)
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi, in Italia o preferibilmente all'estero, fino a 10 punti
con massimo di 4 punti all'anno.
I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli
interessati mediante affissione all'albo dell'Universita'.
Al termine di ogni seduta, dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice, redige l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sara' affisso nella
sede degli esami.
La selezione si intendera' superata se il candidato avra'
riportato almeno 14 punti nella valutazione di ciascuna delle prove.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma del punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli e dai punteggi ottenuti nella
prova scritta ed orale.
Espletato il colloquio, la commissione formulera' la graduatoria
di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.
In caso di parita' ed in mancanza di fondi aggiuntivi, prevale il
candidato con maggiore anzianita'.
Ad ulteriore parita' di punteggio la preferenza e' determinata:
a) dalla votazione piu' elevata riportata nella valutazione dei
titoli;
b) dalla votazione piu' elevata riportata nel colloquio.
Dopo l'approvazione degli atti i risultati della procedura
saranno resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita'.
Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione
entro il temine di cui al successivo art. 13, gli assegni possono
essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
L'Universita' degli studi di Macerata si riserva la possibilita'
di attingere dalle graduatorie degli idonei per eventuali
sopraggiunte necessita' di ricerca delle strutture.
Le graduatorie hanno validita' biennale.

                              Art. 11.
 
Commissione esaminatrice
 
Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto rettorale,
saranno costituite da tre componenti di cui due proposti dalla
struttura presso cui e' stato attivato l'assegno di ricerca e uno dal
senato accademico.

                              Art. 12.
 
Presentazione delle domande
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire all'Area
affari generali - Ufficio ricerca scientifica - Universita' degli
studi di Macerata, piaggia dell'Universita' n. 2 - 62100 Macerata,
entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2001.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
C.A.P. e se possibile il numero telefonico) e il codice fiscale;
b) la cittadinanza;
c) il diploma di laurea posseduto e la relativa votazione;
d) la data dell'eventuale conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, con la specifica della denominazione ove conseguito
all'estero, la data e gli estremi del decreto ministeriale, se gia'
ottenuto, che ha operato il riconoscimento;
e) il titolo della ricerca per il quale s'intende concorrere;
f) di non godere di altre borse (con eccezione di quelle
previste dal presente bando) o di goderne e di essere disposto a
rinunciarvi nel caso in cui risultasse vincitore;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
Deve allegare:
a) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del
concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di
corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che
all'estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);
b) curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale;
c) pubblicazioni.

                              Art. 13.
 
Decadenza dal diritto all'assegno
 
Decadono dal diritto all'assegno coloro che non iniziano
l'attivita' nel termine stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni
dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore
debitamente comprovati.
Eventuale differimento della data di inizio del periodo di
godimento dell'assegno verra' consentito ai vincitori che dimostrano
di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni
previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
Macerata, 18 dicembre 2000
Il rettore

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