Bando di concorso 300 vigili del fuoco Vigili del Fuoco - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento
posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.16 del 25/2/2022
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:22E02350
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:300
Scadenza:27/3/2022
Età massima:26 anni non compiuti
Tags:Per diplomati

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IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre
2021, n. 203, concernente il «Regolamento recante modifiche al
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163,
disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n.
166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica pervenuta il 27 dicembre 2021,
con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato
autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il
reclutamento di trecento unita' nella qualifica di vigile del fuoco
del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecento
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma prefissata
delle Forze armate;
il 35% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di
concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni ventisei. Il limite di eta' e'
fissato in trentasette anni per il personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli
appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal
presente bando;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 e
successive modificazioni;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo
comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e
la data di conseguimento;
h) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando;
l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei
vincitori.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie
credenziali al portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di
mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ed e' presieduta da un prefetto o da un dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da
un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in
scienze motorie non appartenente all'amministrazione. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno
con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma
1.

                               Art. 6 

Presentazione alla prova preselettiva

Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2022, nonche' sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della
modalita' di esecuzione della prova preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
La prova preselettiva potra' svolgersi presso sedi decentrate o
anche in via telematica da remoto e la mancata presentazione e'
considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che
l'ha determinata.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.

                               Art. 7 

Prova preselettiva

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad
oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva,
i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie
di cui al primo periodo.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e
a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
Il risultato della prova preselettiva e' approvato con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
dell'elenco
dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di
esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.

                               Art. 8 

Prove di esame e valutazione dei titoli

Le prove d'esame sono costituite da tre prove
motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da
piu' moduli, la cui tipologia e modalita' di svolgimento sono
indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli,
di cui all'allegato B.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove
motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati
i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di
valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco.
I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determinera' la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata
se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la
prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto
complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi.
I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione
esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione
al differimento della prova saranno riconvocati in altra data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale.
Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla
valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non
sono cumulabili tra loro.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 9 

Formazione della graduatoria

A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito
sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le
votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella
valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria l'amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita'
nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso; non sono, altresi', valutati i titoli di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
nel presente bando di concorso ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel
presente bando.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto le prove
motorio-attitudinali. A tal fine fara' fede la data di invio on-line
per l'inoltro a mezzo posta certificata.

                               Art. 10 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle
categorie riservatarie.
Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 11 

Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 ed il decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto
ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - affari
concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
l'amministrazione generale - Ufficio II - affari concorsuali e
contenzioso - via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 13 

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione
centrale per l'amministrazione generale.

                               Art. 14 

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 21 febbraio 2022

Il Capo Dipartimento: Lega

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