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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in economia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 17/12/2002
Ente:UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Località:-
Codice atto:02E09819
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999, e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5101 del
21 luglio 2000 di disciplina del dottorato di ricerca in economia;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 7 ottobre 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 22 ottobre 2002
di approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XIX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del 25 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il
XIX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/01 - SECS-P/03 - SECS-P/05 -
SECS-P/06.
Durata: 3 anni.
Posti: 20.
Borse di studio: 14.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea quadriennale o specialistica o di titolo accademico conseguito
all'estero gia' dichiarato equipollente o comparabile, riconosciuto
dal collegio dei docenti ai soli fini dell'ammissione al corso, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale
all'Universita' commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti n. 25 -
20136 Milano, con il riferimento "Ufficio dottorati di ricerca",
entro il termine perentorio del 30 aprile 2003.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo e-mail);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea quadriennale o specialistica posseduta, nonche' la
data e l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa, ovvero il titolo accademico comparabile
conseguito all'estero, nonche' l'universita' e la data in cui e'
stato conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia avviene
previo superamento di una valutazione comparativa svolta mediante un
concorso per titoli, volta ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.

                               Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia i
titoli valutabili da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) la certificazione del titolo di laurea quadriennale o
specialistica con la votazione finale e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni o la certificazione del titolo
accademico comparabile conseguito all'estero con la votazione finale
e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;
c) la certificazione di eventuali titoli di Master conseguiti
in Italia e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le
relative votazioni;
d) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
GRE (Graduate Records of Examination);
e) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o di altri esami
attestanti la buona conoscenza della lingua inglese;
f) due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;
g) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
h) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso dei titoli di studio di cui al primo, comma del, presente
articolo mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione
previste dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, oppure possono produrre certificati e
pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano o inglese. Se la pubblicazione e' in una lingua
diversa, deve essere allegato un abstract esteso in una di tali
lingue.
Il curriculum e i titoli devono essere tradotti in lingua
italiana o inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell'esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per il dottorato di ricerca.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra' reso noto agli interessati entro il
3 giugno 2003 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti n. 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd ec oppure:
http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics> La graduatoria definitiva sara' confermata con decreto del
rettore.

                               Art. 8.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale dovranno
presentare o far pervenire tramite servizio postale o altro mezzo
idoneo all'amministrazione universitaria - Segreteria di facolta' -
Ufficio dottorati di ricerca, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano,
entro il termine perentorio del 7 luglio 2003, i seguenti documenti
in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea quadriennale o specialistica con la
votazione finale o relativa autocertificazione, oppure titolo di
studio conseguito presso l'universita' straniera dichiarato
equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro.
Tali vincitori devono inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire
da settembre 2003.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare o
far pervenire i seguenti documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la comparazione ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

                               Art. 9.
A decorrere dal giorno 8 luglio 2003, l'Ufficio dottorati di
ricerca provvedera' a comunicare, ai vincitori non beneficiari di
borsa di studio triennale e agli eventuali subentranti, mediante
e-mail inviato all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione,
l'eventuale subentro nella borsa o nella graduatoria.
I vincitori non beneficiari di borsa di studio triennale e i
subentranti ai sensi del comma precedente, devono presentare o far
pervenire tramite servizio postale o altro mezzo idoneo
all'amministrazione universitaria - Segreteria di facolta' - Ufficio
dottorati di ricerca, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, entro il
termine del 1 settembre 2003, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea quadriennale o specialistica con la
votazione finale o relativa autocertificazione, oppure titolo di
studio conseguito presso l'universita' straniera dichiarato
equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono
inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire
da settembre 2003.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare o
far pervenire i seguenti documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la comparazione ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

                              Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine
della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso
2003/2004 pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu>

                              Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in Euro 6197,48 per il primo anno,
Euro 3098,74 per il secondo e terzo anno.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 2478,99 per il primo anno e a Euro 1239,50 per il
secondo e terzo anno.

                              Art. 12.
I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere
autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti
pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal
coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.

                              Art. 14.
L'universita', con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

                              Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 5 dicembre 2002
Il rettore: Secchi

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