Bando di concorso 25 impiegati in prova Presidenza della Repubblica - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti
di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.43 del 28/5/2024
Ente:SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Località:Nazionale
Codice atto:24E03736
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:27/6/2024
Tags:Amministrativi

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IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di
impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per esami, a venticinque posti
di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito
denominato Segretariato generale, con lo stato giuridico ed il
trattamento economico previsto dal regolamento di cui alla seconda
premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione.
2. Un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento
all'unita' superiore, e' riservato al personale di ruolo del
Segretariato generale che si collochi nella graduatoria finale di
merito con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei. La riserva di posti che non dovesse
essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le
prove, secondo l'ordine di graduatoria.
3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai quaranta anni compiuti, ovvero ai
quarantacinque anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi
costituzionali o di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Il limite di eta' e' da
considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti
gli anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di laurea triennale. I titoli di studio conseguiti
all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti al
predetto titolo italiano dall'autorita' italiana competente. In
questo caso e' onere del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara;
e) idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni per
le quali il candidato concorre;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla
lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo art. 3, comma 2.

                               Art. 3 

Modalita' di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali

1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale copertura delle
spese della presente procedura, pari a euro 12,00 mediante bonifico
sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN: IT 78 O
01005 03366 000000005001, indicando la causale «(nome e cognome del
candidato) concorso concetto»; dovranno inoltre essere indicati gli
elementi identificativi del versamento.
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito
www.quirinale.it. Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di
esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo:
http://www.quirinale.it. Ai fini della procedura telematica il
candidato deve possedere e indicare un indirizzo univoco e
individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo
giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 18 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessita' di essere
assistito durante le prove, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' essere documentata
mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il
candidato dovra' comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. Tale documentazione dovra' essere preliminarmente
inviata per via telematica in allegato alla domanda di
partecipazione. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione
deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidita'
rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidita' accertata
antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della commissione
medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il
provvedimento di accertamento adottato dall'autorita' giurisdizionale
competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidita'
riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia accertata
successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il
candidato dovra' comunicarla secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione. L'amministrazione non assume inoltre alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 4 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica che e'
pubblicato sul sito internet del Segretariato generale.
2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

                               Art. 5 

Diario della prova preselettiva

1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei
posti a concorso, puo' essere previsto il superamento di una prova
preselettiva, per l'espletamento della quale l'amministrazione si
avvale di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 24 settembre 2024 verra'
data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in
merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet
della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di
eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di prova il presidente della commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste in cento quesiti a risposta
multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie:
venticinque in diritto costituzionale;
venticinque in diritto amministrativo;
venticinque in contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
venticinque in diritto del lavoro e della previdenza sociale.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti oggetto
della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla
commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico.
3. La prova preselettiva ha la durata di cento minuti, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 e si svolge con le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice.
4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o
di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 7 

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di un punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla
votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il duecentocinquantesimo posto. Sono comunque ammessi i
candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica, all'indirizzo http://www.quirinale.it verra' pubblicato
l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta,
unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento della
stessa. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it.

                               Art. 8 

Prove d'esame

1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale e tecnica.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare
in formato cartaceo la domanda di partecipazione al concorso,
debitamente firmata, e, per coloro che non abbiano sostenuto la prova
preselettiva, la documentazione in originale costituente titolo per
l'esenzione.
3. La mancata presentazione del candidato alle prove scritte nei
giorni, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e
certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato.
L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.

                               Art. 9 

Prove scritte

1. Le prove scritte si svolgeranno in due giorni e consistono in
quattro quesiti a risposta aperta. La prima prova scritta consiste
nella risposta ad un quesito in diritto costituzionale e un quesito
in diritto amministrativo. La seconda prova scritta consiste nella
risposta ad un quesito in contabilita' di Stato e degli enti pubblici
e un quesito in diritto del lavoro e della previdenza sociale.
2. Ognuna delle prove scritte ha una durata di sei ore. Resta
salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. Nel giorno fissato per
lo svolgimento di ciascuna prova scritta, la commissione
esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da due
quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non
commentati. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante le prove,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata
espulsione dalla sede di esame.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e tecnica i
candidati che avranno riportato un punteggio medio nelle prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a
18/trentesimi in ciascuna prova.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e tecnica con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco - unitamente al diario
della prova orale e tecnica - e' pubblicato nella sezione «concorsi»
del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

                               Art. 10 

Prova orale e tecnica

1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a
sostenere un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove
scritte, e, in aggiunta, su politica economica, diritto dell'Unione
europea nonche' sull'ordinamento e funzioni del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica (decreto presidenziale 18 aprile
2013, n. 107/N, recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi). La
prova orale prevede altresi' la lettura e traduzione di un breve
testo in lingua inglese che costituisce la base per una successiva
conversazione.
2. Nel corso della prova verra' anche richiesto al candidato di
dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del personal computer
con particolare riferimento ai piu' diffusi software applicativi
Microsoft (Word, Excel, Outlook, Edge), con riguardo alla redazione,
elaborazione e acquisizione di documenti, alla gestione di basi di
dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonche' alla capacita'
di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche
dati. Il tempo a disposizione e' determinato dalla commissione
esaminatrice.
3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato
presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui
all'art. 3, comma 5.

                               Art. 11 

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio
riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova
orale e tecnica.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it. Tale comunicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 12 

Assunzione dei vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art.
11, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati idonei e abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo delle carriere di concetto.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, e' disposta la nomina in ruolo. Il
personale nominato in prova ha gli stessi doveri e gli stessi diritti
del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In
caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                               Art. 13 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.
3, comma 1.

                               Art. 14 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o
comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e
conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della
procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni
vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non
legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.

                               Art. 15 

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio giudicante e al
collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.

                               Art. 16 

Consultazione delle fonti normative

1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono
consultabili nella sezione «normativa» del sito internet della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it.

                               Art. 17 

Esecuzione

1. Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.
Roma, 14 maggio 2024

Il Segretario generale: Zampetti

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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