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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Rettifica parziale del concorso pubblico, per la copertura di
ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie
provinciali regionali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 20/2/2009
Ente:CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Località:-
Codice atto:9E001371
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:24
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto il bando del concorso pubblico per la copertura di
ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie
provinciali e regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto
legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2
dicembre 2005, n. 248, nel quale e' previsto che «Per la copertura
dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al
comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a
coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali»;
Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che al
comma 2 prevede la formazione di elenchi, per ogni commissione
tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli
articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria
disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni
tributarie provinciali e regionali, e al comma 4 precisa che «La
formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo i criteri
di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e
sulla base della documentazione allegata...»;
Rilevato che, per errore materiale, nel bando e' stato inserito il
riferimento alla tabella «F»;
Ritenuto che il soprarichiamato errore materiale deve essere
eliminato;
Considerato che l'eliminazione del sopraindicato errore materiale
non comporta una modifica sostanziale del bando;
Rilevato che devono essere rettificate le parti del bando
eliminando il riferimento alla tabella «F»;
Delibera
 
Art. 1.
 

di rettificare, parzialmente, il bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1 apportando le
seguenti modifiche:
a) al settimo capoverso della prima pagina del bando, la
sostituzione delle parole «...di cui alle tabelle ''E'' e
''F'' allegate al ...», con le parole «...di cui alla tabella ''E''
allegata al...»;
b) eliminazione del secondo periodo del secondo comma dell'art.
3;
c) sostituzione delle parole «nelle tabelle E e F del...»
contenute nel comma 3 dell'art. 3 del bando, con le parole «...nella
tabella E...»;
d) eliminazione, al comma 4 dell'art. 3, delle seguenti frasi: «-
Nella SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'eventuale periodo di servizio presso le commissioni tributarie di
1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali («tabella F»):
1) il periodo residuo inferiore a sei mesi deve essere computato
in misura pari ad un anno;
2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve
essere calcolato;
3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche
funzioni, si cumulano;
4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state
esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene
attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza
dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata.
Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia
stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di
cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio
prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad
un mese;
5) il servizio prestato nelle commissioni tributarie regionali e
provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio
prestato nella commissione centrale e nelle commissioni di primo e
secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le
C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti
del servizio presso le commissioni tributarie provinciali o
regionali.
Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti
ralativi ai periodi di servizio indicati, dovra' essre riportato
nella scheda»;
e) Sostituzione, al punto 3) del modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, delle parole «di aver svolto le
seguenti attivita' valutabili (tab. E e F:» con le parole «di aver
svolto le seguenti attivita' valutabili (tab. E):»;
f) eliminazione della «Sezione B» nella scheda meccanografica;
g) sostituzione, all'ultimo riquadro della scheda meccanografica,
delle parole «...TOTALE GENERALE (sommare totale sezione B + totale
sezione C)» con le parole «TOTALE GENERALE».
Roma 27 gennaio 2009
Il presidente: Gargani

 

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