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POLITECNICO DI MILANO

Selezione pubblica per l'assunzione di un ricercatore a tempo
determinato e pieno di durata triennale prorogabile per soli due
anni, per una sola volta - Dipartimento di bioingegneria. (Rep. n.
1624).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 19/6/2012
Ente:POLITECNICO DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:2E003350
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/8/2012
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Visto lo statuto del Politecnico di Milano adottato al decreto
rettorale n. 623/AG in data 23 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012, n. 52;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Viste le norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo
determinato ed in particolare il decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo alla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Visto il decreto rettorale n. 565 del 28 maggio 1998 relativo
all'emanazione del regolamento circa il contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici indetti da questo Politecnico;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art.
24;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, relativo a
«Criteri per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca
svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3,
lettera a) di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010»;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, relativo a
«Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei
contratti di cui all'art. 24, comma 2 lettera c) della legge n.
240/2010»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336
«Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori
concorsuali di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010»;
Visto il decreto rettorale 11 gennaio 2012, rep. n. 117 con cui
e' stato emanato il regolamento d'ateneo per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n.
240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102 ed in particolare
l'art. 5, comma 5;
Vista la delibera del Dipartimento di bioingegneria in data 16
maggio 2012 con la quale si approva la proposta di indizione di un
bando di selezione pubblica ad un posto di ricercatore a tempo
determinato (iunior), per il settore concorsuale 09/G2 -
Bioingegneria e settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 -
Bioingegneria elettronica e informatica;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 29
maggio 2012, con la quale viene autorizzato l'autofinanziamento del
posto;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

Decreta:


Art. 1


Tipologia concorsuale


E' indetta una selezione pubblica per l'assunzione di un
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a), (junior) con regime di impegno a tempo pieno di durata
triennale prorogabile per soli 2 anni, per 1 sola volta.
Dipartimento: bioingegneria.
Sede: Dipartimento di bioingegneria.
Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
Durata del contratto: 3 anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o
stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o
equivalente, conseguito in Italia o all'estero in bioingegneria.
Ai sensi dell'art. 29 comma 13 della legge n. 240/2010, in
alternativa al possesso del titolo di dottore di ricerca o, di titolo
equivalente, e' titolo valido per la partecipazione alle procedure
per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 1 il
possesso, da almeno tre anni, di laurea specialistica o magistrale
ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, in
ingegneria elettronica o ingegneria biomedica, unitamente ad un
curriculum scientifico idoneo allo svolgimento di attivita' di
ricerca (con documentata attivita' di ricerca, di didattica e
professionale svolta dopo la laurea).
Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di
cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un
titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione.
Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di
prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato,
ancorche' cessati dal servizio.
Non sono altresi' ammessi coloro che hanno avuto contratti in
qualita' di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo
determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della
legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri
atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonche' presso
gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per
un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a
bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai
fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinita' fino al quarto grado con un docente afferente al
Dipartimento di bioingegneria, ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere
posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione
e termine di presentazione


Per partecipare alla selezione il candidato compila la domanda di
partecipazione disponibile sul sito internet d'ateneo e la invia in
una busta sulla quale precisa la dicitura: «un posto di ricercatore
T.D. (Junior), presso il Dipartimento di bioingegneria (cod.
procedura 1624/BIO2)».
La busta con la domanda di ammissione alla selezione debitamente
datata e firmata e con tutti gli allegati richiesti e ritenuti utili
ai fini della selezione potra' essere:
consegnata personalmente al Servizio posta, protocollo e
archivio - piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano nei giorni dal
lunedi' al venerdi' esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle 13,30 alle 16,00;
oppure
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, posta
celere, corriere o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la
partenza entro il termine indicato; a tal fine fara' fede il timbro
postale accettante,
entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, a pena di
esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati le cui domande siano prodotte oltre il termine
indicato, saranno automaticamente esclusi dalla procedura di
selezione.
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine e'
prorogato al giorno seguente non festivo.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura
di selezione, il codice procedura: 1624/BIO2.
Coloro che intendono partecipare a piu' procedure di selezione
devono presentare distinte e complete domande per ciascuna di esse.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il
responsabile del procedimento puo' disporre - in qualunque momento -
l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata a.r. o
telegramma, per le seguenti motivazioni:
l'inoltro della domanda di ammissione oltre il termine
perentorio dei 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale;
la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione;
la mancata sottoscrizione del curriculum scientifico
professionale;
la mancanza degli allegati alla domanda di ammissione;
il difetto dei requisiti indicati al punto 2 del bando;
ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati
dopo l'espletamento della selezione, il responsabile del procedimento
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
alla selezione stessa; sara' ugualmente disposta la decadenza dei
candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni
previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dal
concorso stesso, un contributo senza il diritto al rimborso nel caso
di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, di € 25,82 = sul c/c
bancario IRAN: IT 34 T 05696 01620 000001600X69 - Agenzia 21 della
Banca Popolare di Sondrio, via Bonardi, 4 - 20133 Milano intestato al
Politecnico di Milano - p.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano -
indicando la causale: «un posto di ricercatore T.D. (Junior), presso
il Dipartimento di bioingegneria - (cod. procedura 1624/BIO2)».
I candidati portatori di handicap dovranno richiedere ai sensi
della legge n. 104/1992 l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
I cittadini stranieri devono, inoltre, dichiarare di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui
sono cittadini ed in quello italiano, e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Alla domanda il candidato deve allegare:
curriculum scientifico professionale firmato;
elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni firmato;
titoli, pubblicazioni, certificazioni ritenuti utili ai fini
della selezione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validita': carta d'identita', passaporto o patente;
ricevuta del versamento del contributo di partecipazione.
Ai fini della selezione:
i titoli di studio conseguiti in Italia sono dichiarati
direttamente nella domanda di ammissione (che costituisce anche
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
tutti gli altri titoli, escluse le pubblicazioni, che il
candidato ritiene utili ai fini della selezione, sono prodotti con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' corredata da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ai
sensi della normativa vigente (allegato A);
i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti
in originale o adeguatamente certificati;
le pubblicazioni scientifiche (ivi comprese le tesi di
laurea/dottorato o in alternativa i relativi abstract) devono essere
prodotte in originale o in copia autenticata mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' corredata da fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validita' ai sensi della
normativa vigente (allegato B).
I cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente
soggiornanti in Italia devono allegare alla domanda di ammissione
copia del permesso di soggiorno regolarmente rilasciato
dall'amministrazione competente e in corso di validita' o la ricevuta
della richiesta del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
candidato sia dichiarato vincitore della selezione, il permesso di
soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno)
dovra' essere presentato in originale al Visiting Professor Welcome
Office entro e non oltre la data fissata per la stipula del
contratto. La mancata presentazione del documento comporta
l'automatica decadenza dal diritto alla conclusione del contratto. Ai
fini della selezione, tali candidati possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive sopra menzionate (domanda di ammissione e
allegati A e B), limitatamente agli stati, alle qualita' personali e
ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti nel
proprio Paese d'origine al momento della partecipazione alla
selezione, laddove risultino vincitori della stessa, dovranno
necessariamente presentare al Visiting Professor Welcome Office il
visto d'ingresso ottenuto conseguentemente al rilascio del nulla osta
della prefettura, entro la data del presunto inizio di attivita'. La
mancata presentazione del documento comporta l'impossibilita' di dare
inizio all'attivita'. Ai fini della selezione, tali candidati non
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di notorieta' sopra menzionate, ma devono produrre i titoli in
originale o adeguatamente certificati e le pubblicazioni scientifiche
(ivi comprese le tesi di laurea/dottorato o in alternativa i relativi
abstract) in originale.
L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare controlli
a campione sulle dichiarazioni rilasciate.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' derivante da
inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi
postali.
Non e' consentito il riferimento a documenti gia'
presentati/depositati per altre selezioni presso questo Politecnico.
La documentazione presentata in allegato alla domanda di
partecipazione rimarra' agli atti di questa amministrazione.

                               Art. 4 


Commissione di selezione


La commissione di selezione e' costituita da tre professori di I
e II fascia (o equivalenti se stranieri), in maggioranza afferenti ad
altri atenei anche stranieri, dei macrosettori concorsuali oggetto
del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato.
La nomina e' disposta con decreto del rettore ed e' resa pubblica
mediante esposizione all'albo ufficiale e la pubblicazione sul sito
internet d'ateneo.
La commissione dovra' concludere i propri lavori entro sei mesi
dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del
Presidente puo' essere concessa dal rettore una proroga di tre mesi.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito internet
d'ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale
termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data dell'insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.

                               Art. 5 


Modalita' di selezione


La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo
criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
La commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri
e i parametri con i quali sara' effettuata la valutazione preliminare
e la successiva valutazione dei titoli e della produzione
scientifica.
Nella stessa riunione la commissione fissa altresi' il punteggio
massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue
l'idoneita'.
I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici,
almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della
valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono
pubblicati sul sito dell'ateneo.
Su proposta del Presidente della commissione, previa
autorizzazione del rettore, la prima riunione puo' avvenire in via
telematica.
A seguito della valutazione preliminare, i candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il
20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica con la commissione.
I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il
numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la commissione
procede alla discussione con i candidati dei titoli e della
produzione scientifica. Tale discussione, che potra' essere
sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua
inglese, non e' oggetto di valutazione ma e' finalizzata
all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione
scientifica.
Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica, la commissione effettuera' una prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese.
Dopo la discussione e' attribuito un punteggio ai titoli e a
ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione stessa.
La commissione redige, in base ai criteri e ai parametri
stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito
tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
della produzione scientifica da ciascun candidato.
La data, il luogo e l'orario di svolgimento della discussione dei
titoli e della produzione scientifica vengono notificati a ciascun
candidato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di 20 giorni prima dello svolgimento del colloquio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle
singole riunioni e dalla relazione riassuntiva.

                               Art. 6 


Accertamento della regolarita' degli atti


Il direttore generale entro trenta giorni dalla consegna degli
atti redatti dalla commissione, accerta con proprio decreto, la
regolarita' formale, dandone comunicazione ai candidati. Dalla data
di ricevimento della predetta comunicazione decorrono i termini per
la proposizione di eventuali ricorsi.
Il decreto e' pubblicato sul sito internet dell'ateneo, ed e'
trasmesso, unitamente agli atti della commissione alla struttura che
ha richiesto il bando, competente per la proposta di chiamata.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il direttore generale
rinvia, con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.

                               Art. 7 


Documenti - Stipula del contratto


Il vincitore della selezione entro 30 giorni dalla data della
delibera del Consiglio di amministrazione della proposta di chiamata
e' invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, e a
presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa
vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori della selezione in base alla normativa vigente.
Il contratto dovra' essere sottoscritto entro i 30 giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. Nel contratto verranno
indicati:
a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
b) le prestazioni richieste;
c) il trattamento economico.
Il periodo di prova e' della durata di tre mesi effettivi di
servizio e la valutazione compete al direttore del Dipartimento.
Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e'
risolto. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio.
Ai sensi della normativa vigente, i cittadini extracomunitari
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                               Art. 8 


Durata del contratto


Il contratto ha durata triennale e potra' essere prorogato per
due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attivita' di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di
modalita', criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24
maggio 2011, n. 242.

                               Art. 9 


Compiti, modalita' di svolgimento
del rapporto di lavoro e impegno orario


Il ricercatore a tempo determinato dovra' presentare alla
competente struttura dell'amministrazione centrale
un'autocertificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al
progetto di ricerca sottoscritta dal direttore del Dipartimento
stesso, tenendo conto del monte ore annuale.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e'
pari a 350 ore.
Il contrattista e' tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo
modalita' definite in sede di programmazione didattica dal
Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi
dell'apposito regolamento di ateneo sugli impegni didattici.

                               Art. 10 


Risoluzione del rapporto di lavoro


La cessazione del rapporto di lavoro e' determinata dalla
scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra
causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti puo' recedere
dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso ne'
di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte.
Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il
recesso dal contratto puo' comunque avvenire qualora si verifichi una
causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il
contrattista e' tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il
termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun
mese. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di
trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.

                               Art. 11 


Incompatibilita' e ulteriori incarichi


Il contratto di cui al presente bando e' incompatibile con:
qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time
o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
titolarita' degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi
borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da
enti terzi.
Al contrattista e' consentito lo svolgimento di ulteriori
incarichi didattici, oltre a quelli indicati all'art. 9 con le
modalita' previste dall'apposito regolamento di ateneo.
Al contrattista si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per i
professori e i ricercatori.
Il contratto di cui al presente bando non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli universitari.
L'espletamento del contratto di cui al presente bando costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni.

                               Art. 12 


Trattamento economico, fiscale, previdenziale
ed assicurativo


Il trattamento economico del contrattista e' pari al trattamento
iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno.
Il trattamento annuo lordo non e' soggetto ne' ad indicizzazioni
ne' a rivalutazioni.
Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di
Milano ed il contrattista e' regolato dalle disposizioni vigenti in
materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale,
assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro
dipendente.
L'ateneo provvede altresi' alla copertura assicurativa relativa
ai rischi da infortunio ed alla responsabilita' civile.
Al contrattista viene riconosciuto quanto disposto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili, dagli articoli 37, 40 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per
infermita'. L'aspettativa per infermita' non potra' protrarsi per
piu' di 12 mesi.

                               Art. 13 


Proprieta' intellettuale


L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di
brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle
proprie mansioni, e' disciplinata in conformita' alla normativa
vigente in materia, al regolamento di ateneo ed alle eventuali
clausole contrattuali di riferimento.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo, n. 196 del 2003, i dati
personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione del presente bando e raccolti presso l'Area
risorse umane e organizzazione - piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133
Milano del Politecnico di Milano.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di selezione.
L'interessato potra' esercitare i diritti di cui al citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

                               Art. 15 


Responsabile del procedimento


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando
e' nominata la sig.ra Paola Cesati - Area risorse umane e
organizzazione - Servizio selezioni e concorsi - Tel. 02/23992236 -
02/23992271 - Fax 02/23992015 - E-Mail: paola.cesati@polimi.it -
concorsi@polimi.it

                               Art. 16 


Pubblicita'


Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet del Politecnico di Milano, sul
sito del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e
sul portale dell'Unione europea.

                               Art. 17 


Norme finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.
Milano, 8 giugno 2012

p. Il direttore generale: Dragoni

 

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