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UNIVERSITA' DI TRENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto nella categoria
D - area funzionale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati. (Provvedimento n. 23/P).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 4/5/2001
Ente:UNIVERSITA' DI TRENTO
Località:Trento  (TN)
Codice atto:001E3456
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:3/6/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

             IL DIRIGENTE della Direzione risorse umane
 
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato
con decreto rettorale di data 1o dicembre 1995;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data
1o marzo 2001;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come modificato dall'art 29 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare
l'art. 20;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto universita', stipulato in data 9 agosto 2000;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto l'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che le riserve dei posti di cui alla legge
n. 482/1968, alla legge n. 958/1986 e alla legge n. 574/1980 non
operano in caso di unicita' di posto messo a concorso;
Visto il proprio decreto n. 18 di data 21 febbraio 2001 con il
quale si e' provveduto ad individuare il numero dei posti di
personale tecnico e amministrativo e le relative strutture di
assegnazione, con riferimento alla prima manovra di assunzioni per
l'anno 2001;
Accertata la disponibilita' in bilancio per la relativa copertura
finanziaria;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
Presso l'Universita' degli studi di Trento e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.
Conoscenze richieste:
1) capacita' di realizzare, sulla base di un'indicazione degli
obiettivi e del contesto, di testi scritti, documenti multimediali,
software, test, strumenti e oggetti per la didattica e la ricerca
didattica;
2) capacita' di organizzare attivita' di laboratorio didattico
e ricerca didattica, anche sul campo, comprendenti in particolare
l'uso di aule informatiche multimediali e di strumenti di
documentazione multimediali;
3) capacita' di organizzare attivita' di divulgazione e
comunicazione presso scuole, mostre, fiere e musei.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in matematica o fisica.
Ovvero: titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero per il quale sia intervenuto
provvedimento di riconoscimento ministeriale ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
c) godimento dei diritti politici;
d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
f) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente
rendimento.
Non possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale:
ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica
amministrazione a norma dell'art. 45 decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica italiana;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in
qualunque momento, con motivato provvedimento del dirigente della
direzione risorse umane e notificata all'interessato con lettera
raccomandata a.r.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
utilizzando lo schema in allegato (allegato A) che e' parte
integrante del presente bando, firmata dal candidato, indirizzata al
dirigente della direzione risorse umane dell'Universita' degli studi
di Trento, dovra' essere presentata o fatta pervenire all'Universita'
degli studi di Trento - Direzione risorse umane, ufficio concorsi,
via Rosmini n. 70 - 38100 Trento, entro il termine perentorio di
giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L'ufficio concorsi, per il personale tecnico ed amministrativo,
osserva il seguente orario d'apertura al pubblico:
lunedi-venerdi' 8,30-13, martedi-mercoledi-giovedi' 8,30-12,45,
14,15-16,30.
La domanda d'ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto
delle domande presentate, o spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, oltre il termine di cui sopra.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno inoltrate
agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda dovra' contenere il cognome, nome e il preciso
domicilio eletto dal concorrente ai fini della partecipazione al
concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili).
Gli aspiranti dovranno fornire, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni richieste nel modulo di domanda e indicare
inoltre i titoli di preferenza (tra quelli di cui all'allegato 1 del
presente bando) dei quali intendano avvalersi, dettagliatamente
descritti:
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Allegati alla domanda - Modalita' per la presentazione di titoli e
pubblicazioni/lavori originali
 
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti,
attestanti il possesso di titoli (si veda quanto specificato nei
commi successivi del presente articolo);
2) eventuali pubblicazioni e/o lavori originali, in unica
copia, che si ritengano utili ai fini del concorso.
3) copia fotostatica del documento di identita'.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici
(estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della
valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia,
purche' rechino le indicazioni relative all'autore, titolo
dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della
rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati e siano
accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza del
fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale.
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli: a) in originale o b) in
copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, o, anche c) in
copia semplice. In tale ultimo caso, il candidato dovra' accompagnare
la copia semplice da una propria dichiarazione sottoscritta avente ad
oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e'
conforme all'originale.
In sostituzione della documentazione, il candidato potra'
produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei titoli
medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998), possono essere
autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
Il candidato potra' inoltre comprovare, mediante propria
dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'ulteriore possesso dei
titoli che, ai sensi del successivo art. 7 del presente bando, sono
considerati tra quelli valutabili.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico affinche' la commissione possa utilmente valutare i titoli
ai quali si riferiscono.
L'amministrazione effettuera' dei controlli, anche a campione;
sanzioni penali sono previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
Non e' consentito il semplice riferimento a documenti e
pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.

                               Art. 5.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio
concorsi della divisione del personale tecnico ed amministrativo di
questa universita', per le finalita' di gestione del presente
concorso. Saranno trattati presso una banca dati della divisione
bilancio successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dalle norme del
presente bando.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' degli studi di Trento - divisione amministrazione
del personale. Successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto anche nei confronti della divisione bilancio di
quest'Ateneo, per quanto di competenza.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita ai sensi dell'art. 6
del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001.
La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del
dirigente della direzione risorse umane e sara' composta da esperti
nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti
dell'amministrazione o estranei alla stessa.
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi
dalla data della prima convocazione.

                               Art. 7.
 
Prove di esame e titoli valutabili
 
Gli esami, di cui all'allegato programma, consisteranno in due
prove scritte ed una prova orale. A ciascuna prova scritta la
commissione potra' attribuire un punteggio massimo di 20 punti; alla
prova orale la commissione potra' attribuire un punteggio massimo di
40 punti. Il punteggio complessivo conseguibile nelle prove e' pari a
60 punti ed e' calcolato sommando la media del punteggio attribuito
alle prove scritte ed il punteggio della prova orale.
Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, sesto comma,
del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001, un punteggio complessivo pari a 20/100 del totale dei punti a
disposizione.
Essendo determinato in 100 punti il punteggio massimo
attribuibile, ai titoli potranno essere attribuiti un massimo di 20
punti.
Sono valutabili i seguenti titoli:
A) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni, presso privati ovvero nell'ambito di attivita'
professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in
proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette
attivita', inerenti il profilo professionale richiesto dal bando;
sino ad un massimo di 10 punti;
B) titoli professionali specificamente attinenti alla
qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari
incarichi di responsabilita' nell'ambito della didattica e/o della
comunicazione della matematica e delle scienze nelle scuole e nelle
universita'; attivita' e incarichi di insegnamento; abilitazioni);
sino ad un massimo di 5 punti;
C) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di
studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca,
master, ecc.); pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
idoneita' in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per
posizioni analoghe a quella messa a concorso; sino ad un massimo di 5
punti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Le prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario
e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera
raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data
stabilita per l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni
sono da calcolare a decorrere dal giorno nel quale l'amministrazione
consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine di validita) documento di riconoscimento.
Sono considerati idonei i seguenti documenti:
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
tessera postale;
patente;
porto d'armi;
passaporto;
carta d'identita'.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 14/20.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte non meno di venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale si intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 28/40.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto
conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati
nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

                               Art. 8.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano,
trovandosi in posizione di parita' di punteggio, far valere i titoli
di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono
tenuti ad esibire (gia' indicati nella domanda) i relativi documenti
in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai documenti,
anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale.
I titoli di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati
nell'allegato 1 al presente bando.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel
precedente articolo.
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
Con decreto del dirigente della direzione risorse umane sara'
approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 8 del
regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001, la possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito,
per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione
delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a
tempo determinato o indeterminato.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro
del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita'.
 
Al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro
l'amministrazione invitera' il vincitore a sottoscrivere le
dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego;
Rimane fermo l'obbligo di presentazione, entro trenta giorni, del
certificato medico, in carta semplice, comprovante l'idoneita' fisica
all'impiego.
Il suddetto certificato medico dovra' essere rilasciato
dall'azienda dei servizi sanitari, competente per territorio, o da un
medico militare o dall'ufficiale sanitario.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

                              Art. 11.
 
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, del nuovo C.C.N.L., dal contratto individuale
- secondo quanto previsto dal contratto collettivo, dalle
disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla categoria D posizione economica 1:
L. 20.208.000 annue lorde, previste come stipendio iniziale,
nonche' L. 4.000.000 annue lorde ai sensi dell'art. 65, comma 1,
CCNL, oltre al trattamento accessorio di cui al CCNL, qualora
spettante, e agli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali;
L. 12.674.000 annue lorde di indennita' integrativa speciale;
la tredicesima mensilita'.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio; e' fatto salvo il caso dell'impedimento giuridico alla
presentazione in servizio che rende giustificata l'assenza ed
equivalente l'assenza stessa alla presenza in servizio con
conseguente decorrenza degli effetti economici, correlati alla
situazione di assenza giustificata dal servizio, sin dal giorno
indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio.
La durata del periodo di prova sara' di tre mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso e responsabile
del procedimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il sig. Aste Rudi, C4, direzione risorse umane,
Universita' degli studi di Trento, via Rosmini n. 70 - 38100 Trento,
telefono 0461/882382-0461/882394; fax 0461/882391; e-mail: rasteamm.
unitn.it oppure lbalzariniamm.unitn.it
Trento, 4 aprile 2001
Il dirigente: Mezzena

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