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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto
linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nel ruolo del
personale del Ministero della giustizia, dipartimento per la
giustizia minorile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2008
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:08E07681
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:22/9/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3 con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante la disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115 recante il
regolamento concernente le categorie di documenti formati o
stabilmente detenuti dal Ministero della giustizia e dagli organi
periferici sottratti al diritto d'accesso;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35
del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali dell'«esperto linguistico», terza area, fascia
retributiva F1, in quanto le funzioni proprie della predetta figura
professionale includendo il trattamento di atti giudiziari su
supporto cartaceo, esigono il pieno possesso del requisito della
vista per prestare le predette funzioni presso il Dipartimento
giustizia minorile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94, ai sensi del quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a
cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987 n. 56;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
determinazione delle classi delle lauree universitarie e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 di determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Vista la circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante la valenza ai fini
dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti
dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli
atenei, adottato con decreto del Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di
personale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n.
55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2008, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, di
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale
appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007, concernente
l'articolazione amministrativa centrale e territoriale del
Dipartimento giustizia minorile;
Visto il decreto 30 aprile 2008 relativo alla determinazione del
funzionigramma secondo l'articolazione degli Uffici centrali del
Dipartimento per la giustizia minorile;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 2 giugno
1998;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 14
luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2007 con il quale il Dipartimento per la giustizia minorile
e' stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per esami a tre
posti di «esperto linguistico» - area funzionale C, posizione
economica C1, attuale terza area, fascia retributiva F1;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
il quale dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le
procedure di assunzione di personale sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica l'area, la posizione economica,
le funzioni e la sede di destinazione della figura professionale per
la quale si intende bandire il concorso;
Accertato che con la nota n. 11700 dell'11 aprile 2008, il
Dipartimento giustizia minorile ha assolto agli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopra citato decreto
legislativo n. 165/ 2001 concernente disposizioni in materia di
mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il provvedimento del direttore generale del personale e
della formazione n. 16714 del 23 maggio 2008, con il quale sono state
determinate le materie di esame per l'accesso alla figura
professionale di «esperto linguistico», terza area, fascia
retributiva F1, mediante concorso pubblico;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, registrato alla
Corte dei conti il 22 giugno 2006, con il quale le dotazioni
organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 novembre 2005, sono state
ripartite secondo le allegate tabelle A, B, e C che costituiscono
parte integrante del medesimo decreto;
Accertato che nella terza area, fascia retributiva F1, figura
professionale di «esperto linguistico», sono disponibili tutti e tre
i posti previsti nella dotazione organica di sede di cui al decreto
ministeriale 11 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre
1988 n. 488, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'emanazione di un bando
di concorso per la copertura di n. 3 posti relativi alla figura
professionale di «esperto linguistico», terza area, fascia
retributiva F1, per svolgere i compiti istituzionali previsti
dall'art. 24 del Contratto integrativo di questo Ministero del 5
aprile 2000;
Visto il Contratto integrativo, sottoscritto in data 5 aprile
2000, riguardante il personale dipendente dal Ministero della
giustizia, il quale all'art. 24 delinea la figura professionale di
«esperto linguistico» terza area, fascia retributiva F1, nel modo
seguente: «lavoratori che, in relazione ad almeno due lingue
straniere, svolgono compiti di collaborazione specializzata anche nei
profili attinenti al linguaggio giuridico, fornendo, in particolare,
servizi di traduzione, collaborando a ricerche e studi su atti e
documenti in lingua straniera e coordinando, ove necessario, le
professionalita' inferiori»;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni saranno
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
Ritenuto, infine, che i vincitori del concorso dovranno
frequentare un apposito corso di formazione finalizzato alle
attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti e predisposti
dall'Amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di «esperto
linguistico», terza area, fascia retributiva F1, per l'assunzione
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile, da assegnare alla sede di Roma, cosi' ripartiti:
n. 1 unita': prima lingua: inglese - seconda lingua: francese;
n. 1 unita': prima lingua: inglese - seconda lingua: tedesco;
n. 1 unita': prima lingua: spagnolo - seconda lingua: inglese.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati dovranno
precisare in quale abbinamento linguistico intendono sostenere le
prove d'esame (ossia: inglese-francese oppure inglese-tedesco oppure
spagnolo-inglese).

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
a. diploma di laurea (DL) - vecchio ordinamento, equiparato alle
nuove classi delle lauree specialistiche (LS) di cui al decreto
interministeriale 5 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004), afferente ad una delle seguenti classi:
CLS41/S o 42/S: lingue, culture ed istituzioni dei paesi del
Mediterraneo;
CLS42/S: lingue e culture dell'Europa orientale;
CLS39/S o 41/S, o 42/S, o 43/S, o 44/S, o 104/S: lingue e
letterature straniere - traduzione ed interpretazione;
b. laurea specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre 2000
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001), afferente ad una delle seguenti classi:
39/S: interpretariato di conferenza;
42/S: lingue e letterature moderne euroamericane;
43/S: lingue straniere per la comunicazione internazionale;
104/S: traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica;
c. laurea universitaria (L) di cui al decreto ministeriale 4
agosto 2000 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2000), afferente ad una delle seguenti classi:
3/L: scienze della mediazione linguistica;
11/L: lingue e culture moderne.
Sono inoltre ammessi al concorso i candidati i possesso di:
d. diploma di mediatore linguistico, purche' di durata triennale
e rilasciato da una scuola superiore per mediatori linguistici
abilitata ai sensi del regolamento recante riordino della disciplina
delle scuole di cui alla legge n. 697 dell'11 ottobre 1986, a
rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di
laurea conseguiti presso le universita', di cui al decreto
ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002), afferente alla seguente classe:
3/L delle lauree universitarie (L) in scienze della mediazione
linguistica.
Si precisa, pertanto, che conseguentemente saranno esclusi i
candidati in possesso unicamente di diploma di traduttore-interprete
rilasciato da una scuola superiore per interpreti traduttori
conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto di conferma del riconoscimento dell'equiparazione del titolo
rilasciato da quella stessa scuola. A tale proposito, si richiama
l'attenzione dei candidati affinche' provvedano personalmente ad
accertarsi se, all'atto del conseguimento del diploma di mediatore
linguistico, l'istituto presso il quale hanno ottenuto detto titolo
fosse gia' abilitato in tal senso (cfr. per ciascuna scuola superiore
la data di entrata in vigore del rispettivo decreto di conferma del
riconoscimento, nell'apposito elenco allegato al decreto ministeriale
n. 38 del 10 gennaio 2002 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002, nonche' delle successive
integrazioni di cui ai decreti direttoriali rispettivamente del 4
dicembre 2003 e del 20 gennaio 2004 ).
I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani, rilasciata dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, entro la data
di scadenza del termine utile per la partecipazione al concorso.
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in
base alla normativa vigente;
6) essere in regola con gli obblighi di leva per i candidati
soggetti a tale obbligo;
7) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
8) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 punto 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente e insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
coloro che siano stati licenziati, in applicazione dell'art. 13 del
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto ministeri -
stipulato in data 12 giugno 2003 e coloro che siano stati interdetti
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente
bando ed essere accompagnata da una fotocopia del documento
d'identita'. Dalla fotocopia del documento d'identita' si deve
rilevare, in particolare, la sua validita' ovvero deve recare la
dicitura che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Il bando - completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche
attraverso il sito internet del Ministero della giustizia
www.giustizia.it sezione concorsi.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), autocertifica, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della giustizia - Dipartimento
giustizia minorile - Direzione generale del personale e della
formazione Ufficio II - Servizio I concorsi, via Giulia n. 131 -
00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami». A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, la
scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente
seguente.
Non si terra' conto delle domande:
prive della firma del candidato;
spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto;
che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', secondo gli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
1) il proprio cognome e il nome, le donne devono indicare il
cognome da nubile;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza italiana;
4) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
5) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare le
comunicazioni ed il recapito telefonico, nonche' indirizzo di posta
elettronica. A tal fine il candidato e' tenuto a comunicare
tempestivamente, ogni variazione del domicilio o del recapito
all'Ufficio presso il quale e' stata inoltrata la domanda;
6) l'abbinamento linguistico relativo al posto per il quale si
concorre, conformemente all'art. 1 del presente bando;
7) il codice fiscale;
8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;
9) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 del
presente bando, con l'indicazione dell'anno accademico e
dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito entro
e non oltre la data di scadenza del bando. Coloro che abbiano
conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
10) l'idoneita' al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego per il quale si concorre;
11) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari
ed il distretto di appartenenza per i candidati soggetti all'obbligo
di leva;
12) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e
le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
13) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
14) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti
da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio n. 1994 n. 487 e successive
modificazioni (Allegato B). Tali titoli, qualora non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di
merito;
15) di non aver mai riportato condanne penali ne' in Italia ne'
all'estero e di non avere procedimenti penali in corso ne' in Italia
ne' all'estero; in caso contrario, indicare la condanna riportata, la
sentenza dell'autorita' giudiziaria e la data in cui e' stata emessa
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
16) di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989 n. 53;
17) la disponibilita', qualora dichiarato vincitore del concorso,
ad accettare la sede di servizio assegnata nella quale dovra'
permanere, ai sensi dell'art. 1 comma 230 della legge 23 dicembre
2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni;
18) l'indicazione degli ausili necessari in relazione
all'eventuale proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi
giustificati da apposita certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso le
quali esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari,
quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le
prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e giusta
circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
19) il consenso al trattamento dei dati personali.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso
di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi
piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
integrazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
Commissione, salva motivata impossibilita', sara' riservato alle
donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
Inoltre, la commissione, immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

                               Art. 6.
Prove scritte e prove orali
Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli esami consisteranno in quattro traduzioni scritte che si
articoleranno su due giorni ed una prova orale.
1) Le predette prove scritte consisteranno in 4 traduzioni di
registro e/o di argomento giuridico o comunque attinente al profilo
professionale, come di seguito specificato:
Primo giorno: Prima lingua straniera indicata dal candidato:
prima prova: versione dalla prima lingua straniera prescelta
verso l'italiano:
durata della prova: 3 ore;
seconda prova: traduzione dall'italiano verso la prima lingua
straniera prescelta:
durata della prova: 3 ore;
Secondo giorno: seconda lingua straniera indicata dal candidato:
terza prova: versione dalla seconda lingua straniera prescelta
verso l'italiano:
durata della prova: 3 ore;
quarta prova: traduzione dall'italiano verso la seconda lingua
straniera prescelta:
durata della prova: 3 ore.
Le prove scritte dovranno essere sostenute secondo l'abbinamento
linguistico indicato dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso Eventuali errori nella scelta del testo da tradurre il
giorno delle prove, comporteranno l'esclusione automatica del
candidato.
Si fa presente, inoltre, che durante le prove scritte e'
autorizzato l'uso di dizionari monolingua, bilingue e
tecnico-giuridico.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
2) La prova orale consistera' in un colloquio volto ad accertare
la conoscenza dei seguenti argomenti da parte del candidato:
a) Ordinamento giudiziario e nozioni di diritto penale con
particolare riguardo alle attribuzioni e funzioni del Tribunale e
della Procura per Minorenni; Procedura penale minorile di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488,
di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni e al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272,
recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni;
b) La Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato; la
Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori, il regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita'
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
c) Traduzione a vista e conversazione su un testo di registro e/o
argomento giuridico per ciascuna lingua straniera dell'abbinamento
prescelto;
d) Accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
Le prove previste al punto d) saranno valutate dalla Commissione
esaminatrice integrata da un membro aggiunto.
La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
Per prepararsi alle prove scritte e orali, si consiglia vivamente
ai candidati di consultare il sito della Conferenza de L'Aja
(http://www.hcch.net/ ) e i rispettivi siti delle Autorita' Centrali
dei Paesi parti nella Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e nel
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del
27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia
di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000, di esercitarsi con il linguaggio degli atti giudiziari
italiani e stranieri e la nomenclatura dei reati, nonche' di
documentarsi sulle principali questioni minorili civili e penali.

                               Art. 7.
Preselezione
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
siano in numero superiore a 1.000 (mille), l'amministrazione si
riserva la facolta' di far precedere le prove scritte da un test
preselettivo realizzato tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
Il test preselettivo verra' effettuato mediante una serie di
quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati e vertenti
sulla conoscenza approfondita delle lingue prescelte dal candidato.
Per l'espletamento del test preselettivo l'amministrazione potra'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
L'esito del test preselettivo non concorrera' alla formazione del
voto finale di merito.
L'esito favorevole del test preselettivo e' condizione di
ammissibilita' alle prove scritte.

                               Art. 8.
Modalita' e calendario delle prove d'esame
1 - I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
documento di riconoscimento valido.
2 - La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione e le modalita' di svolgimento dello stesso, saranno resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 ottobre 2008 e sul
sito Internet del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/.> 3 - Nella medesima Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2008 sara'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte e sara'
resa nota la data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero
della giustizia http://www.giustizia.it/ dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenerle.
4 - Qualora per motivi organizzativi, alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
5 - Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti nella summenzionata
Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero della giustizia.
6 - La data di pubblicazione sul menzionato sito Internet del
Ministero della giustizia dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte sara' resa nota altresi' dalla Commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
7 - Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 6, punto 2), l'avviso per la presentazione al
colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerlo, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del voto
riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute
delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
8 - Il Dipartimento per la giustizia minorile non assume alcuna
responsabilita' per il caso di mancato ricevimento dell'avviso,
dovuto a disguidi postali ovvero a mancata comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nelle domande di partecipazione.
9 - Per l'espletamento del test preselettivo e delle prove scritte
i concorrenti non potranno portare con se telefoni cellulari, palmari
o altri strumenti informatici non autorizzati, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, dattiloscritti, repertori, glossari, libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo
ne' potranno portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni
del genere che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' a restituirlo al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumerne alcuna responsabilita'.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
10 - L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa ovvero non saranno ammessi a
sostenere le prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non si presentino nella
sede di esame nei termini stabiliti nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
11 - L'amministrazione non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti ad essa estranee e non autorizzate.

                               Art. 9.
Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza
Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito, con l'indicazione della valutazione
complessiva delle prove di esame, riportata da ciascun candidato,
ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e
della votazione conseguita nella prova orale.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina,
dovranno far pervenire al Dipartimento per la giustizia minorile -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II -
Servizio I concorsi, via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro il termine
perentorio di giorni 15, decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui i medesimi hanno sostenuto la prova orale, a pena di decadenza
dal relativo beneficio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei predetti titoli, gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente.
I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487.
Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno
dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nel
bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'art. 3 comma 87 delle legge n. 244 del 24 dicembre
2007, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine
di tre anni dalla data della sopra citata pubblicazione.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
Documenti per l'assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, prima di
procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati ad
inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al
Dipartimento per la giustizia minorile - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I - concorsi,
via Giulia 131 - 00186 Roma, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'amministrazione, i seguenti
documenti:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 2 punto 1), del presente bando, o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che l'aspirante e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale concorre; qualora il candidato
sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio ed il normale regolare rendimento di
lavoro. Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati
o invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili,
invalidi del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato dalla
competente azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione
che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti,
che non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che le sue
condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa del
candidato portatore di handicap e' accertata dalla commissione di cui
all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso, in base alla normativa vigente;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari se
dovuto;
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la sua
responsabilita' di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve
essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
9) codice fiscale;
10) fotocopia di un documento di riconoscimento.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1), 6) del presente articolo, nonche' copia integrale dello stato di
servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere resi nella forma della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 46 del testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera. Esse, pertanto, dovranno essere complete
di tutti gli elementi che consentano tale verifica.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e saranno soggetti ad un
periodo di prova di mesi quattro che non puo' essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
I nuovi assunti saranno inquadrati nella terza area, fascia
retributiva F1, nei ruoli del Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia Minorile ed ai medesimi sara'
corrisposto il trattamento relativo alla terza area, fascia
retributiva F1, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. 14 settembre
2007 nonche' dalle altre vigenti disposizioni normative.
Il dipendente e', inoltre, tenuto ad osservare il Codice di
comportamento e di condotta dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presenteranno,
sebbene regolarmente invitati, per la stipula del contratto, nel
giorno fissato, senza giustificato motivo, l'amministrazione
comunichera' che non dara' corso alla stipula del contratto stesso.

                              Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati autorizzata, anche successivamente,
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto alla rettifica, aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere con apposita richiesta
rivolta al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio II - Servizio I concorsi, via Giulia n. 131 - 00186 Roma.

                              Art. 12.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi precedenti.
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n.
686 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e loro successive
modifiche ed integrazioni nonche' le disposizioni sul reclutamento
del personale contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto ministeri e nel decreto legislativo
del 30 marzo 2001 n. 165.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 31 luglio 2008
Il direttore generale: Di Mauro

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