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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali,
settore scientifico-disciplinare n. B03X.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:099E6793
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:30/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Visto lo statuto della Scuola emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1995 e in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 ed i decreti ministeriali 23 giugno 1997, 26 febbraio
1999 e 4 maggio 1999, di individuazione e rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178;
Visto il decreto direttoriale n. 109 del 26 febbraio 1999 con il
quale, sulla base della deliberazione del consiglio direttivo, ai
fini delle valutazioni comparative finalizzate alla copertura dei
posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario, e'
stato integralmente recepito quanto previsto dal settimo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998;
Vista la delibera del 23 aprile 1999 con la quale il consiglio
direttivo della Scuola, nella composizione di cui al comma 14
dell'art. 10 dello statuto, ha autorizzato la messa a concorso di un
posto di ricercatore universitario presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali per il settore
scientifico-disciplinare B03X "Struttura della materia", stabilendo,
altresi', l'impegno scientifico e didattico;
Vista la delibera con la quale il consiglio direttivo, nella seduta
del 7 maggio 1999, ha autorizzato la copertura finanziaria del posto;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999
approvato dal consiglio direttivo il 4 dicembre 1998;
Accertato che e' stato rispettato il limite di spesa di cui
all'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali per il seguente settore
scientifico-disciplinare:
B03X Struttura della materia
Discipline del settore scientifico-disciplinare:
biomateriali;
elettronica quantistica;
esperimentazioni di fisica;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle basse temperature;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
laboratorio di fisica della materia;
ottica quantistica;
proprieta' elettromagnetiche della materia;
spettroscopia;
struttura della materia;
superconduttivita';
teoria quantistica della materia.
La tipologia di impegno scientifico richiesto comportera' attivita'
di ricerca in fisica dei solidi nel campo dello studio sperimentale
delle elettrostrutture di semiconduttori.
La tipologia dell'impegno didattico richiesto riguardera' le
esercitazioni del corso di fisica dei semiconduttori.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori e i ricercatori universitari di ruolo inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, domanda a cinque procedure di valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila
il modulo di domanda (Allegato A) fornito anche per via telematica
(http://www.sns.it) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in
carta semplice - che, debitamente firmata dovra' consegnare,
unitamente alla fotocopia del codice fiscale, a questa Scuola Normale
Superiore di Pisa, entro il seguente termine perentorio, a pena di
esclusione: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore della Scuola
Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, n. 7-56126-Pisa, in tal caso
dovra' pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana, con le modalita' previste dal presente articolo, ed
indicare il codice di identificazione personale (codice fiscale
assegnato in Italia) qualora ne siano in possesso.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la classe ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e il codice di
identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicandone gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda di partecipazione;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 di seguito
riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale, abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente";
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere fisicamente idoneo all'impiego di ricercatore
universitario.
I candidati italiani dovranno altresi' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
I candidati stranieri dovranno dichiarare altresi' sotto la propria
responsabilita':
7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
8) di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o provenienza.
Nella domanda dovra' inoltre essere indicato il recapito che il
candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione
dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui
e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica debitamente firmato;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
3) pubblicazioni in unica copia e relativo elenco in duplice copia.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea
possono dimostrare il possesso dei titoli di cui al precedente punto
2) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale,
in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1943, n. 660: "ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione quattro
esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati alla Scuola.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio
personale docente della Scuola Normale Superiore di Pisa (tel.
050/509718).

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero per
omissione delle indicazioni di cui all'art. 3 e' disposta con decreto
motivato del direttore.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e
sono nominate con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
direttoriale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al
direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo
l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto direttoriale di nomina. Il
direttore puo' prorogare una sola volta e per non piu' di quattro
mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il direttore
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 6.
Prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede della Scuola. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione. A tal fine il componente designato dal
consiglio direttivo della Scuola convoca la prima riunione della
commissione giudicatrice decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. In tale riunione la
commissione provvede, altresi', ad eleggere il presidente ed il
segretario verbalizzante.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione terra' in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche la procedura prevede lo svolgimento di due prove
scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una
prova orale.
La sede, il giorno e l'ora delle prove sono comunicati agli
interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno
venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti,
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta di identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il direttore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il direttore, entro il
predetto termine, rinvia con un provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il direttore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' il nominativo del
candidato nominato in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i
giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato, e' pubblicata
nel bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via
telematica sul sito http://www.sns.it della Scuola.

                               Art. 8.
Documenti di rito
Il candidato dichiarato vincitore della procedura di valutazione
comparativa ricevera' comunicazione diretta dal direttore della
Scuola.
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di tale
comunicazione il vincitore, se cittadino italiano o di altro Stato
dell'Unione europea, dovra' presentare o far pervenire alla Scuola i
seguenti documenti:
1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed
e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Tale certificato deve essere di data non anteriore a
sei mesi;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n.
15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
402/1998 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) gli eventuali impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in
caso affermativo l'opzione per il nuovo impiego.
Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), e) e deve invece presentare un certificato di
servizio con l'indicazione della retribuzione goduta
nell'amministrazione di appartenenza.
Il cittadino straniero, non appartenente all'Unione europea,
dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire alla Scuola,
entro il termine perentorio di trenta giorni sopracitato, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il cittadino straniero e' cittadino;
3) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o equipollente da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si
riferisce ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, il certificato deve
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il cittadino straniero, non appartenente all'Unione europea e
residente in Italia, puo' utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il candidato straniero che sia dipendente di ruolo di
amministrazione dello Stato italiano e' dispensato dal presentare i
documenti di cui ai numeri 1) 2) 4) e 5), deve invece presentare un
certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta
nell'amministrazione di appartenenza.
Il vincitore del concorso dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 370 la domanda di partecipazione alla
valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.

                               Art. 9.
Nomina dei vincitori
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita'
finanziaria per le spese di personale ed in conformita' alle
disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
candidato risultato vincitore verra' nominato con decreto
direttoriale ricercatore universitario previo accertamento della
regolarita' degli atti della valutazione comparativa.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge
22 luglio 1987, n. 158 e successive norme in materia.

                              Art. 10.
Restituzione documenti e pubblicazioni
I candidati potranno richiedere - entro i tre mesi successivi
all'emanazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali -
(con domanda da inoltrare all'ufficio personale docente - Piazza dei
Cavalieri, n. 7 - 56126 Pisa) la restituzione, con spese a loro
carico, dei documenti e delle pubblicazioni depositati presso questa
Scuola. La restituzione avverra' solo ove non osti eventuale
contenzioso in atto. Trascorso il suddetto termine la Scuola
disporra' del materiale in giacenza senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati in conformita' a quanto
previsto dalla predetta normativa.

                              Art. 12.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alla normativa vigente.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale "concorsi ed esami" - e sara' altresi' reso pubblico sul
sito http://www.sns.it della Scuola.
Pisa, 30 luglio 1999
Il direttore: Bassani
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