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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di settantacinque giovani ai
licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» di
Venezia, per l'anno scolastico 2004/2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01729
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e d'assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei Corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di
allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2004-2005;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2004 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alla
Scuola navale militare;
 
Decreta:
 

Art.1.
 

Posti a concorso
 
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di settantacinque giovani ai licei annessi
alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», con la seguente
ripartizione di posti per ordine di studi:
1° liceo classico: posti venticinque;
3° liceo scientifico: posti cinquanta.
2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2004, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1987 ed il
31 dicembre 1989, estremi compresi;
b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, e successive modificazioni;
d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2003-2004 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico ovvero, qualora la
abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano al
termine dell'anno scolastico 2003-2004 l'idoneita' alla classe
superiore.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
3. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la
Scuola e' subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale quale allievo della Scuola navale
militarecon le modalita' indicate nei successivi articoli 8 e 9. Tale
idoneita' dovra' essere mantenuta per l'intero periodo di permanenza
presso la Scuola.
4. Gli allievi provenienti da Istituto le cui materie
d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o del
liceo classico - ammessi a partecipare al concorso «con riserva» -
dovranno documentare, tassativamente entro il 16 luglio 2004, l'esito
dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita' nelle materie non
svolte. Tale esame, la cui votazione dovra' essere espressa in
decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato o
legalmente riconosciuto del territorio nazionale, secondo le
modalita' ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli
istituti scolastici prescelti). Il mancato superamento di tale esame
costituira' motivo di non ammissione alla frequenza del corso di
studi.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini», Isola di S. Elena, viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il 31 maggio 2004. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo
lettera raccomandata, il timbro a data della Scuola navale militare,
per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in
considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine
sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale
militare;
d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso la lingua straniera studiata). I
candidati che nell'anno scolastico in corso frequentino il secondo
anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente
indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi
a partecipare al concorso «con riserva» e dovranno documentare, entro
il 16 luglio 2004, di aver superato l'esame di cui al precedente
art. 2, comma 4;
e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
f) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli,
indicati nel successivo art. 10, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
g) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei genitori il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda.
4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal
successivo art. 4 comma 1, lettere b) e c). La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il non accoglimento della domanda.
5. Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di impegno firmato
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, redatto
conformemente all'allegato B al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validita'
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda, di lettera o telegramma di convocazione per la prova
di selezione culturale e per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, potranno presentarsi alla Capitaneria di porto o al
Distretto militare o ad un Comando carabinieri allo scopo di ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova di selezione culturale;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. La commissione per la prova di selezione culturale sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario;
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici
sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina ed esperti periti selettori della Forza
armata.
6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico, sara' composta:
dal comandante della Scuola navale militare, presidente;
da due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.

                               Art. 6.
 
Documentazione da produrre alla prova di selezione culturale
 
1. All'atto della presentazione alla prova di selezione
culturale, che si svolgera' presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 1, presumibilmente
nella seconda meta' del mese di giugno 2004, i candidati dovranno
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti il corso frequentato nell'anno scolastico
2003-2004 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e e finale.
I candidati che abbiano ottenuto l'idoneita' al primo liceo
classico o al terzo liceo scientifico richiesta per l'ammissione alla
Scuola navale militare presso scuole o istituti legalmente
riconosciuti in qualita' di privatisti e che siano vincolati
all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa
scuola o istituto, dovranno presentare anche il nulla osta
all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal competente
organo scolastico;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
c) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a tale esame strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, entro i sei mesi precedenti la
data della visita medica.
2. E' onere dei candidati fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati all'art. 1, comma 2
(appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti), e/o al
successivo art. 10 (possesso di titoli di preferenza) del presente
decreto. A tal fine essi dovranno produrre, all'atto della
presentazione alla prova di selezione culturale eventuale
documentazione probatoria, ovvero una o piu' dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione per la
formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e).

                               Art. 7.
 
Prova di selezione culturale
 
1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso
riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola
navale militare «Francesco Morosini» e dovranno presentarsi presso il
predetto Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora
e nel giorno in essa indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonche' gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi
articoli 8 e 9 del presente decreto (durata di permanenza prevista
giorni 3).
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso. Sara' facolta' del Comando della
Scuola navale, per comprovati e giustificati motivi, su richiesta
scritta da spedire con lettera raccomandata - anticipata via fax al
n. 041/5221812 - al predetto Comando entro la data di prevista
presentazione, modificare la data di presentazione, compresa, in ogni
caso nel periodo prefissato per l'effettuazione della prova da parte
di tutti i concorrenti.
2. La prova di selezione culturale consistera' nella
somministrazione di un questionario contenente domande a risposta
multipla concernenti i programmi riportati in allegato C che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La prova sara' costituita da 40 quesiti a risposta multipla, a
ciascuno dei quali sara' assegnato il punteggio di 0,25 per ogni
risposta esatta. Il punteggio conseguito nella prova di selezione
culturale sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di
cui al successivo art. 11.
4. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I verbali delle prove di cui al presente articolo dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - via XX settembre
n. 123/A, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i candidati.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I candidati, al termine della prova di selezione culturale,
saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, sempre presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
2. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b).
a) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
(1) esame radiografico del torace in due proiezioni (qualora il
medesimo non sia stato prodotto unitamente al referto di cui al
precedente art. 6, comma 1, lettera c) ovvero sia ritenuta necessaria
la ripetizione dell'esame);
(2) cardiologico con ECG;
(3) oculistico;
(4) otorinolaringoiatrico;
(5) odontoiatrico;
(6) neuropsichiatrico;
(7) analisi completa delle urine;
(8) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale.
b) Saranno giudicati «idonei» i candidati che risulteranno:
(1) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le
vigenti disposizioni, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo;
(2) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve
(dislalia, disartria);
(3) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
(4) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola
navale militare;
(5) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici:
dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,56;
apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e le 1,5 diottrie
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3
diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare.
Senso cromatico normale da accertare alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo: potra' essere tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente.
c) La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
«idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare F.
Morosini»;
«non idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare F.
Morosini».
d) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione, entro la
seconda decade del mese di luglio 2004, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica.
e) Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
f) I concorrenti giudicati «non idonei», tuttavia, potranno
spedire con lettera raccomandata alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 1ª Sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma centro,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica in cui hanno riportato giudizio di non idoneita',
specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(n. 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio
sopraindicato.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
comunicazione telegrafica da parte del Comando della Scuola navale
militare «Francesco Morosini».
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto
Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di «non
idoneita» riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei suddetti candidati - in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso dalla commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, solo qualora necessario, a seguito
dell'effettuazione di ulteriori accertamenti psico-fisici.
g) L'idoneita' conseguita negli accertamenti psico-fisici non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
4. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione, via XX settembre
n. 123/A, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i candidati.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata, dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che
daranno luogo all'attribuzione di un punteggio e di prove di
personalita' integrate da colloqui individuali, allo scopo di
valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei medesimi
agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e
nelle attivita' della Scuola navale militare.
Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo autonomo, livelli di autostima,
capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli
altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) area della produttivita': livelli di attivita', di
rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress,
senso di autoefficacia;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connessi allo
specifico contesto, livello di partecipazione all'assunzione di
ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le
proprie competenze nell'ambito nel processo formativo.
2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione al termine della prova
stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 5/10
saranno esclusi dal prosieguo del concorso.
3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti alle prove di personalita' integrate da colloqui
individuali, di cui al precedente comma 1.
4. Il giudizio di «idoneita» o di «non idoneita» espresso dalla
commissione al termine degli accertameti attitudinali dovra' essere
comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.
Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore
sara' comunicata, per iscritto, esauriente motivazione del giudizio
di non idoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine
delle prove di personalita'.
5. L'idoneita' conseguita nell'accertamento attitudinale non
dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
6. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione, via XX settembre
n. 123/A, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i candidati.
7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona i giovani potranno essere sottoposti
a prova vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall'esito degli
accertamenti.

                              Art. 10.
 
Titoli di preferenza
 
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figlio di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
b) figlio di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) figlio di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio
prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di
pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
d) piu' giovane di eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.

                              Art. 11.
 
Graduatorie di merito
 
1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti
di cui al precedente art. 4, comma 1, saranno iscritti in due
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una
per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla
somma del punteggio conseguito nella prova di selezione culturale di
cui all'art. 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede di
valutazione/i intermedia/e e finale relative all'anno scolastico in
cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo classico
o alla terza classe del liceo scientifico (esclusi i voti relativi
alla condotta ed alla religione). Detto punteggio sara' espresso in
ventesimi.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso al termine dell'anno scolastico
precedente e non abbiano gia' conseguito o conseguano al termine
dell'anno scolastico 2003-2004 idoneita' a classe superiore saranno
in ogni caso iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno
conseguito nell'anno in corso.
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi venticinque concorrenti idonei;
per il liceo scientifico: i primi cinquanta concorrenti idonei.
Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dei titoli di
preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto disposto
dal comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, saranno approvate con
decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'
inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito internet «www.persomil.difesa.it».

                              Art. 12.
 
Ammissione alla Scuola
 
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» di Venezia.
2. In ogni caso la Direzione generale per il personale militare
ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si
rendessero disponibili presso la Scuola per qualsiasi causa entro i
primi venti giorni dalla data di inizio del corso.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una
proroga, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
inizio del corso.
4. Gli allievi al compimento del 16° anno di eta' verranno
sottoposti a visita medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (giusta quanto disposto dall'art. 9 del
decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei
requisiti psico-fisici previsti dal precedente art. 8 del presente
decreto. Per coloro che compiono il 16° anno di eta' entro il
31 dicembre 2004 gli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 8
valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario.
5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
a) pagella scolastica - qualora non gia' prodotta all'atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a) - da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del preside
dell'istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al
liceo annesso alla Scuola navale militare. Le firme dei capi delle
scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle
devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
b) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre
eventualmente praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o
intolleranze a medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
c) atto di assenso all'arruolamento in bollo (solo per i
concorrenti che alla data di presentazione alla Scuola abbiano
compiuto il 16° anno di eta), secondo lo schema riportato
nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto;
d) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da non oltre
tre mesi da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva
italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del
concorso medesimo.
8. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la
frequenza della Scuola. Si impegna altresi', al pagamento della retta
ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'amministrazione della Scuola.

                              Art. 13.
 
Esclusioni
 
1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla
Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato durante il corso stesso.

                              Art. 14.
 
Ordinamento degli studi
 
1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» con sede in
Venezia e' un istituto di formazione posto alle dipendenze dello
Stato Maggiore della Marina, parificato ad un istituto di istruzione
di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e
suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle
attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di
studio ed effettuano addestramento di tipo militare, attivita'
sportiva e d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita'
aeronavali e subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio della Scuola navale militare, sono di ordine
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico.
3. Presso la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra
di inglese. I frequentatori che nei primi due anni di liceo abbiano
frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese, possono
fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo
studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni
private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento
della Scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico essi
dovranno sostenere il previsto esame di idoneita'.
4. Gli allievi sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.
5. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare
non e' concesso agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
6. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare.
Pertanto, gli allievi giudicati non idonei anche per uno solo dei
sopracitati profili saranno rinviati d'autorita'.

                              Art. 15.
 
Arruolamento e obblighi di servizio
 
1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il
compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che al compimento del 16° anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola
navale militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute
per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta motivata del comandante della Scuola navale. In caso
contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi
nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno
allontanati dalla Scuola.
4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
5. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni
di 2ª classe ed il trattamento economico e' quello previsto per i
militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e successive modificazioni.

                              Art. 16.
 
Passaggio di corso e graduatoria
 
1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa
vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
2. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso
superiore e' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
3. Al completamento di ciascun periodo ad al termine di ciascun
anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di
istruzione, il comandante della Scuola, avvalendosi del consiglio
degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di
attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle
seguenti voci, secondo le modalita' esecutive stabilite nelle
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto interministeriale
4 agosto 2000, n. 302:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
4. Gli allievi promossi e che abbiano riportato valutazione
sufficiente in attitudine vengono ammessi al corso superiore
nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della
media dei risultati scolastici e di attitudine, dal consiglio degli
istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria,
a parita' di punto di merito, e' data la precedenza all'allievo che
ha il piu' alto voto in attitudine. A parita' anche di questo, e'
data precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella
precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso
superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al
nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di
graduatoria, dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso
o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando
fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. La
graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno
di corso, al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di
Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle graduatorie
sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di Stato Maggiore
della Marina.
5. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine
sono rinviati d'autorita' dalla Scuola navale militare.
6. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno
scolastico il comandante della Scuola invia ai genitori o tutori
degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche ed attitudinali dell'allievo, riservando una copia agli
atti dell'istituto.

                              Art. 17.
 
Spese a carico delle famiglie
 
1. Sono a carico delle famiglie:
a) una retta annua che per l'anno scolastico 2004-2005 e'
fissata in Euro 1.342,79, fermo restando il beneficio delle esenzioni
o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione
agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da
documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai
sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, negli importi
appresso indicati:
Euro 309,87 per reddito familiare annuo lordo di Euro 7.746,85;
Euro 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra Euro 7.746,86
e Euro 15.493,71;
Euro 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra
Euro 15.493,72 e Euro 30.987,41;
Euro 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
Euro 30.987,41.
La retta puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure in
tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, primo
febbraio, primo giugno, con versamento sul conto corrente postale
n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini».
Coloro che abbiano eventualmente diritto all'esenzione parziale o
totale dalla retta devono comunque effettuare il versamento, fermo
restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare
versato in piu', nel caso in cui vengano accordati i benefici di cui
al successivo art. 18;
b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita'
civile di Euro 139,44 annui.
L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate (la prima di Euro 77,47 da versare sul conto corrente postale
n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» mentre la seconda verra' inserita nell'estratto conto del
2° trimestre), prevede i seguenti massimali di rimborso:
fino a Euro 154.937,07 per invalidita' permanente;
fino a Euro 103.291,38 per morte;
fino a Euro 516.456,90 per responsabilita' civile verso terzi;
fino a Euro 2.582,28 per rimborso spese mediche a seguito di
infortunio;
fino a Euro 5,16 giornaliere per diaria di gesso;
fino a Euro 5,16 giornaliere per inabilita' temporanea a
seguito di infortunio;
c) una somma di Euro 413,17, da versare sul conto corrente
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini», entro la data di inizio dell'anno scolastico, quale
anticipo per le sottonotate spese:
(1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, etc.;
(2) esigenze di carattere personale dell'allievo;
(3) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
(4) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali
causati da colpa o negligenza dell'allievo;
(5) tasse scolastiche;
(6) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al
precedente comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze.
3. Incorre nel rinvio dalla Scuola navale militare l'allievo la
cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente
articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di
pagamento.
4. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno
versare:
a) prima rata della retta di cui al comma 1 del presente
articolo (c/c postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale
militare «Francesco Morosini»);
b) Euro 77,47 quale acconto sul premio di assicurazione (c/c
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»);
c) Euro 413,17 quale anticipo spese libri, ecc. (c/c postale
n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»).
5. I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di
aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
6. Agli allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro)
lascino prematuramente la Scuola navale militare, saranno trattenute
aliquote pari a 1/270 della retta (calcolata in base ad eventuali
riduzioni) in ragione del numero dei giorni trascorsi nella scuola
stessa.

                              Art. 18.
 
Dispensa totale o parziale dalla retta
 
1. E' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
3. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con un punteggio complessivo non
inferiore a 16/20i, con le modalita' indicate nel precedente art. 11;
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10i
(o voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
4. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
5. Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
6. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla mezza retta e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, secondo lo schema riportato nell'allegato E che costituisce
parte integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo comma 9 del presente articolo. Le
istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto Iª Divisione reclutamento
ufficiali 1ª Sezione dovranno essere presentate al Comando della
Scuola entro il 2 ottobre 2004.
7. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a
maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la
domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
8. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
9. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le
modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente
tutti gli elementi da cui risulti il titolo che da' diritto alla
concessione del beneficio richiesto, al fine di consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
10. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di
produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al
precedente comma 9, i relativi documenti a sostegno della richiesta
di esenzione.
11. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare.

                              Art. 19.
 
Rinvio e ritiro
 
1. Il rinvio in famiglia e' adottato su proposta motivata del
comandante della Scuola, previo parere del consiglio degli
istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti
dall'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, esso puo' essere adottato nei confronti degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o
per infermita' incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese
complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare del Ministero
della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o
di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei
militari durante il periodo di ferma.
3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno
scolastico il ritiro dalla Scuola.
4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia
stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla Scuola
e' prosciolto dalla ferma contratta.
5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola viene consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla osta
per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello
stesso ordine.

                              Art. 20.
 
Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate
 
1. Agli allievi della Scuola che concorrono per l'ammissione
all'Accademia navale di Livorno e' riservata un'aliquota di posti
secondo le modalita' indicate nel bando di concorso.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione
quali volontari in Marina o in altra Forza armata possono fruire dei
titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.

                              Art. 21.
 
Borse di studio
 
1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio a
titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed enti/istituti
pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad
insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.

                              Art. 22.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Scuola navale militare di Venezia, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata - secondo le modalita' previste dal piu'
volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alla
Scuola per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
instaurato con l'amministrazione militare.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante della Scuola navale militare di Venezia, responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore della
Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 2 aprile 2004
Amm. Sq. Mario Lucidi

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