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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo
agente di Polizia penitenziaria femminile

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 18/3/2003
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E01136
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:168
Scadenza:17/4/2003
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per
l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano
esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i
candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in
linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per
taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice
di procedura penale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria";
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
"Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266";
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 4 dicembre 2002 - serie generale - relativo
all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle
assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire
un pubblico concorso per esami per la copertura dei posti vacanti
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria femminile pari a complessivi
centosessantotto unita' ripartiti per contingenti regionali nella
misura di seguito indicata:
Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;
Liguria: dieci;
Lombardia: sessantasette;
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige:
ventiquattro, di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari
della provincia di Bolzano;
Emilia-Romagna: quindici;
Toscana: cinque;
Calabria: due;
Sicilia: quindici.
Considerato che non e' possibile prevedere il numero delle
candidate e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgera' la
prova scritta;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'assunzione
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centosessantotto
posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, ripartito
per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:
Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;
Liguria: dieci;
Lombardia: sessantasette;
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige:
ventiquattro di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari
della provincia di Bolzano;
Emilia-Romagna: quindici;
Toscana: cinque;
Calabria: due;
Sicilia: quindici.
2. Le vincitrici del presente concorso, al termine del prescritto
corso di formazione, verranno assegnate nella sede di prima
destinazione. Le stesse non potranno chiedere ed ottenere di essere
trasferite o comunque comandate a prestare servizio in regione
diversa da quella alla quale sono state assegnate come prima
destinazione. Esse possono essere, comunque, assegnate in altre sedi
per motivate esigenze di servizio.
3. Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito
l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano.
4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per la partecipazione
 
1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
nell'art. 122, e successivi del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 161, individuata ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto
altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la
distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare
un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria
agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53.
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso ai ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

                               Art. 4.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i dati personali forniti dalle candidate nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. Le interessate godono, ove applicabili, dei diritti di cui
alla citata legge n. 675/1996.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 -
00164 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5.
 
Compilazione e presentazione della domanda
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di
imposta, devono redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod. 9
D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello
stesso e firmate per esteso in modo leggibile dalle interessate. I
modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli Istituti
penitenziari e disponibili anche sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it, dovranno in ogni caso essere presentati
ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Le candidate che si trovano all'estero possono inviare le
domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove le medesime
risiedono o sono iscritte nelle liste elettorali; i Provveditorati
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in tempo
utile anche se spedite al competente Provveditorato regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento, entro il termine dallo stesso stabilito. A tal fine
fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante
3. Le domande di cui al comma 2, si considereranno prodotte in
tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini
stabiliti dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche ed uffici
consolari.
A tal fine si precisa che le sedi dei Provveditorati preposti
alla raccolta delle domande sono:
 
=====================================================================
Per i candidati residenti in | Provveditorato
=====================================================================
|10135 Torino, via Berruti Ferrero,
Piemonte e Valle d'Aosta |n. 1/A
---------------------------------------------------------------------
|16129 Genova, piazza Borgo Pila
Liguria |n. 39, int. 25, Torre B
---------------------------------------------------------------------
|20123 Milano, via Pietro Azario
Lombardia |n. 6
---------------------------------------------------------------------
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e |35014 Padova, piazza Castello
Trentino-Alto Adige |n. 12
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna |00126 Bologna, via Finelli n. 1
---------------------------------------------------------------------
Toscana |00139 Firenze, via Bolognese n. 84
---------------------------------------------------------------------
|06124 Perugia, via Mario Angeloni
Umbria |n. 43
---------------------------------------------------------------------
|00165 Roma, via S. Francesco di
Lazio |Sales n. 35
---------------------------------------------------------------------
|60121 Ancona, via Martiri della
Marche |Resistenza n. 17/A
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo-Molise |65129 Pescara, via Alento n. 76
---------------------------------------------------------------------
|80143 Napoli, via Nuova
Campania |Poggioreale n. 167
---------------------------------------------------------------------
|70125 Bari, corso Alcide de
Puglia |Gasperi n. 309
---------------------------------------------------------------------
|85100 Potenza, via Dei Mille,
Basilicata |s.n.c.
---------------------------------------------------------------------
|88100 Catanzaro, via Vinicio
Calabria |Cortese n. 2
---------------------------------------------------------------------
|90143 Palermo, via Marchese di
Sicilia |Villabianca n. 70
---------------------------------------------------------------------
Sardegna |09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.
 
4. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso le
candidate, devono indicare e/o dichiarare:
a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:
AGF002;
b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero dei figli;
g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso;
h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il
comune ove sono iscritte nelle liste elettorali che, nel modulo di
domanda, coincide con quello di residenza;
i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a loro carico;
j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua
straniera a scelta tra inglese, francese e tedesca, indicando al
punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: -
inglese: cod. 01 - francese: cod. 02 - tedesco: cod. 03;
l) se sono o siano state impiegate come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda).
5. Le candidate che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai
posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 3, dovranno farne
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso indicando al
punto 9 del modello di domanda lo specifico numero di codifica in
base a quanto di seguito riportato:
a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3,
indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame in
lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la
medesima prova in lingua tedesca.
6. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 8 del presente decreto, nominata
con decreto del Capo del Dipartimento, e' composta da un presidente
scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e da altri quattro funzionari dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.

                               Art. 7.
 
Prova d'esame
 
1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite
di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova
preliminare, il cui superamento costituisce requisito necessario per
la successiva partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed
ore indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti delle candidate.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a
sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti
programmi della scuola dell'obbligo.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Le candidate che abbiano superato la prova d'esame saranno
sottoposte ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

                               Art. 8.
 
Modalita' di svolgimento della prova
 
1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto alle
candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altre salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare
seco carta da scrivere appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa
dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate sono
sottoposte, nei luoghi, giorni ed ore, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
sono escluse dal concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e
da quattro medici incaricati del servizio sanitario
dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma, dell'art. 120 del decreto
legislativo n. 443/1992.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionano
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
5. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', le commissioni con successivo decreto possono essere
integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la
candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'Amministrazione statale.
8. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due dirigenti medici.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria.
11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                              Art. 10.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla commissione, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
ed individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui la candidata stessa aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due primi dirigenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
8. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento
dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali, e' esclusa dal concorso.
9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente di uno dei componenti o del segretario della
commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito
 
1. Ultimate le prove d'esame, e i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 7, comma 5, conseguito da ciascuna candidata.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
1. Alle candidate risultate idonee alla prova preselettiva,
verra' loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente
predisposti da questa Amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua
parte dalla candidata e consegnato al predetto personale, in sede di
esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a
copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita',
con il quale attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli
necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e
le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero della
giustizia.
3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 14.
 
Corsi di formazione e assegnazione
 
1. Le vincitrici del concorso sono nominate allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, e avviate a frequentare un corso
preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche.
2. Una volta superati gli esami finali sono nominate agenti del
Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi
dell'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito del piano di
ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, del bando, fatte salve
specifiche esigenze di servizio che verranno riscontrate
dall'Amministrazione stessa.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarate decadute dalla nomina.
4. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 3, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, verranno assegnate come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Capo del Dipartimento: Tinebra

 

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