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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 25/6/2002
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:02E04767
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/7/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1,
comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati
in favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti
di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale
le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);
delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale, di atti
e documenti agli istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo
assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
conseguito presso istituti professionali per l'agricoltura e
l'ambiente di Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
abbiano (art. 1, legge 5 marzo 1991, n. 91):
A - completato un periodo biennale di pratica presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo professionale da almeno un
triennio;
B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di
accedere (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001). I collegi provinciali degli agrotecnici accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
G - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
H - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a),
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nell'allegato A alla presente ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore rispetto
ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento citato in premessa,
possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da
diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelle comprese
nell'allegato A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3,
comma 1, regolamento).
2. La domanda, indirizzata al preside dell'istituto sede d'esame,
deve, entro il termine sopraindicato, essere inviata, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati - Ufficio di presidenza -
Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908, ovvero deve
essere presentata direttamente al medesimo Collegio.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato della ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano
emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art.
6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76, decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (articolo 75 citato decreto del Presidente
della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto
del Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo completo al quale
desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere in possesso di uno dei requisiti prescritti, da
riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2,
ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno
precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai
requisiti di cui al precedente art. 2, lettere D, E, F, G e H
(diploma di scuola diretta a fini speciali, diploma universitario di
cui al decreto ministeriale 15 novembre 1991, corsi IFTS, diploma
universitario di cui alla tabella C allegata e laurea) e comma 3,
occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto
del diploma o della certificazione posseduta;
di non aver prodotto per la stessa sessione, a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con dichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza
delle condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di Euro 49,58
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di Euro 1,55 dovuto
all'istituto sede di esame (da effettuare a mezzo c/c postale
indicato in allegato A), a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti del Collegio nazionale
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale, verificata la regolarita' delle
domande ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al Ministero, entro il 28 settembre 2002, a mezzo fax
(n. 06/58492397), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti
di legge e con regolare domanda prodotta, ammessi a sostenere gli
esami, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da
nominare.
2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito,
entro il 5 ottobre 2002, con l'inoltro, a mezzo fax e contestualmente
a mezzo postale, di elenchi nominativi dei candidati, distinti per
ciascun istituto presso il quale hanno presentato domanda ed in
stretto ordine alfabetico, per consentire al Ministero di provvedere
alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio provvede a
formare i detti elenchi previo puntuale controllo di conformita' alle
risultanze d'ufficio (attestazioni dei collegi locali ex art. 12,
comma 4, regolamento) delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati nelle domande, con riferimento al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2. In particolare, nei predetti
elenchi vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione
posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera
corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o H). Accanto al nominativo
dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di
maturazione deve essere apposta la dicitura "Requisito in corso di
maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere
posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove
d'esame.
3. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal presidente del Collegio nazionale, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito positivo del controllo (art. 71, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) sulle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande medesime, con espresso
riferimento, in particolare, ai requisiti menzionati al precedente
paragrafo n. 2.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
4. Entro il 30 ottobre 2002, il suddetto Collegio nazionale
provvede alla consegna delle domande ai presidi degli istituti
professionali ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi,
di competenza di ciascuna commissione, gia' trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e
sottoscritta, recante indicazione: della avvenuta maturazione del
requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 2; di eventuali altre variazioni gia' comunicate al
Ministero.
5. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente alla commissione esaminatrice, la
comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di
ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 2.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
12 novembre 2002, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
13 novembre 2002, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
14 novembre 2002, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
15 novembre 2002, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. Il tempo assegnato
ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.
4. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, nel rispetto
dell'art. 11, comma 9, regolamento. ^

                              Art. 10.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno
(art. 1, comma 1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale
Trastevere n. 76 A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.

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