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UNIVERSITA' DI VERONA

Corsi di dottorato di ricerca del XVII ciclo - terzo ciclo nuova
serie - in diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali - anno
accademico 2001/2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.20 del 12/3/2002
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:02E01875
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/4/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398 - Norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede
che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di
studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in
conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 10712 del 20 luglio 1999
con cui e' stato emanato il "Regolamento dottorato di ricerca", in
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999
successivamente modificato con decreto rettorale n. 10948 del
22 dicembre 1999 in conformita' alla deliberazione dal senato
accademico A. adottata nella seduta del 14 dicembre 1999;
Viste le deliberazioni del senato accademico A. in data
16 ottobre 2001 e del consiglio di amministrazione in data 26 ottobre
2001, con le quali viene approvata l'istituzione del XVII ciclo -
terzo ciclo nuova serie - dei corsi di dottorati di ricerca e
determinato il numero e l'ammontare delle borse di studio;
Viste le deliberazioni del senato accademico R. del 5 settembre
2000 e 11 dicembre 2001 e del consiglio di amministrazione del
22 settembre 2000 e 21 dicembre 2001 relative al finanziamento e
all'accordo di collaborazione internazionale tra l'Universita' di
Verona e la Juristische Fakultaet dell'Unversita' di Regensburg;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari" (registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001);
Visto il "bando per l'attribuzione per le borse di studio, la
concessione dell'esonero e dei contributi e fruizione dei servizi ESU
per l'anno accademico 2001/2002", pubblicato con decreto rettorale
n. 12412 del 5 luglio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
E' istituito, nell'ambito del XVII ciclo - terzo ciclo nuova
serie -, il corso di dottorato di ricerca, in "Il diritto privato
europeo dei rapporti patrimoniali" con una della borse che verra'
assegnata per lo svolgimento di una ricerca, nell'ambito del
programma di internazionalizzazione, che interessa i settori
scientifico-disciplinari diritto privato, diritto commerciale,
diritto comparato, diritto internazionale, che avra' pertanto
decorrenza con l'anno accademico 2001/2002.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Verona un pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in: il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali,
durata: tre anni, posti: cinque, borse: quattro.
Finanziamenti esterni:
una borsa cofinanziata al 50% dal Ministero dell'istruzione
dell'Universita' e della ricerca che verra' assegnata nell'ambito del
programma di internazionalizzazione tra l'Universita' di Verona e la
Juristische Fakultaet dell'Universita' di Regensburg per lo
svolgimento di una ricerca che interessa i settori
scientifico-disciplinari diritto privato, diritto commerciale,
diritto comparato, diritto internazionale;
una borsa della Fondazione Cariverona S.p.a.;
cofinanziamento al 50% di una borsa di studio da parte
dell'Universita' di Trieste.
Dipartimento proponente: studi giuridici.
Prove di ammissione:
prova scritta: 17 aprile 2002, ore 9;
prova orale: 15 maggio 2002, ore 8.30;
presso: facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi
di Verona, via Carlo Montanari n. 9.
Materie su cui verte l'esame: tutela del consumatore,
organizzazione societaria, disciplina dei rapporti obbligatori.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita
in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I candidati, in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
I cittadini stranieri, in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza del presente bando, potranno
entro lo stesso termine consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax)
copia della documentazione non perfezionata, unitamente alla
dichiarazione della rappresentanza consolare dell'avvenuta richiesta
da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I
candidati fatto salvo il giudizio favorevole del Collegio dei docenti
in merito all'equipollenza del titolo, saranno ammessi alla prova
scritta "con riserva". Lo scioglimento della riserva sara'
subordinato alla consegna della documentazione originale agli uffici,
entro il termine perentorio coincidente con la data fissata con la
prova d'esame.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.
Per essere ammessi al dottorato internazionale i candidati devono
inoltre:
a) essere in possesso del diploma di maturita' conseguito in
Italia o diploma equipollente conseguito in altro Paese della Unione
europea;
b) possedere una sufficiente conoscenza della lingua latina
conseguita nel corso degli studi superiori (liceo classico o liceo
scientifico), degli studi universitari ovvero con altre modalita'
(corsi specifici, ecc.) da specificare nella domanda;
c) non avere gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca in
giurisprudenza presso un'universita' della Repubblica federale di
Germania ne' essere stato definitivamente respinto all'esame per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza;
d) non essere indegni all'uso di un titolo accademico ai sensi
della legge tedesca del 7 giugno 1939 sull'uso dei titoli accademici
(BayBS Erg. Bd. p. 115), il cui 1/2 4, comma 1, dispone quanto segue:
"Il titolo accademico rilasciato da un'universita' statale tedesca
puo' essere revocato, a) se successivamente si accerta che e' stato
conseguito con frode o se requisiti essenziali per il suo rilascio
sono stati erroneamente considerati come esistenti, b) se
successivamente si accerta che il titolare era indegno al
conseguimento di un titolo accademico, c) se il titolare, con un
comportamento successivo, si sia dimostrato indegno all'uso di un
titolo accademico. Sulla revoca decide l'universita' che ha
rilasciato il titolo".
e) sostenere la prova di lingua straniera nella lingua tedesca.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Direzione seconda - settore
diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco n. 22 -
37129 Verona - e redatta in carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando, dovra' pervenire a questa amministrazione entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna al settore diritto allo studio e dottorati di ricerca,
con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore
13;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
settore diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco
n. 22 - 37129 Verona;
trasmissione via fax al seguente numero: 045-8028779 (ufficio
dottorati di ricerca).
Qualora la domanda pervenga all'ufficio per le vie postali, fax o
tramite terze persone, la stessa deve essere accompagnata dalla
fotocopia semplice di un valido documento di identita' del candidato.
Per il rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale
di spedizione, la data di trasmissione del fax o, in caso di domanda
consegnata personalmente, la data della ricevuta rilasciata
dall'ufficio al momento della consegna.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il numero telefonico e il recapito eletto ai fini del
concorso e l'eventuale e-mail. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari ed extracomunitari, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa.
Nel caso il titolo straniero non fosse gia' stato dichiarato
equipollente, il candidato dovra' richiedere al collegio dei docenti
del corso per cui si chiede l'ammissione, la dichiarazione di
equivalenza del titolo, ai soli fini della partecipazione al concorso
di dottorato;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Nel caso il candidato desideri partecipare al programma di
internazionalizzazione del dottorato, questo dovra' essere indicato
nella medesima domanda di ammissione.
In tal caso, il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
h) di essere in possesso del diploma di maturita' conseguito in
Italia o diploma equipollente conseguito in altro Paese della Unione
europea;
i) di possedere una sufficiente conoscenza della lingua latina
conseguita nel corso degli studi superiori (liceo classico o liceo
scientifico), degli studi universitari ovvero con altre modalita'
(corsi specifici, ecc.) da specificare nella domanda;
l) di non avere gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca
in giurisprudenza presso un'Universita' della Repubblica federale di
Germania ne' essere stato definitivamente respinto all'esame per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza;
m) di non essere indegno al conseguimento di un titolo
accademico ai sensi della legge tedesca del 7 giugno 1939 sul
conseguimento dei titolo accademici (BayBS Erg. Bd. p. 115);
n) di sostenere la prova di lingua straniera nella lingua
tedesca.
I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
dovranno produrre, contestualmente alla domanda di ammissione, copia
del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a
richiedere l'ausilio necessario ed indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del concorso.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione un curriculum vitae, titoli e
pubblicazioni al fine di dimostrare la propria attitudine alla
ricerca scientifica.
Il candidato che desideri partecipare al programma di
internazionalizzazione del dottorato deve dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua tedesca e della lingua latina.
Le date delle prove d'esame sono elencate nell'art. 1. Nello
stesso articolo sono contenute indicazioni relative agli argomenti
sui quali vertera' l'esame.
Nel caso in cui tutti i candidati, nel corso della prova scritta,
presentino richiesta scritta di rinuncia del preavviso di venti
giorni previsto dalle vigenti norme, la prova orale potra' essere
sostenuta subito dopo la correzione della prova scritta.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio e firmato dai
componenti della commissione, viene affisso all'albo ufficiale del
dipartimento. L'affissione all'albo e' da ritenersi comunicazione
ufficiale a tutti gli effetti e non verra' data nessun altra
comunicazione scritta agli interessati.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove, sottoscritta dal presidente e dal
segretario, che verra' affissa, nel medesimo giorno, nella sede
d'esame in cui si e' svolta la prova e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' consultabile sul sito internet www.univr.it/albo> I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Oltre alla graduatoria generale di merito, la commissione compila
una seconda graduatoria di merito dei candidati risultati idonei ai
fini dell'ammissione al dottorato internazionale. La seconda
graduatoria e' formata sulla base dei vincitori della prima che
abbiano fatto richiesta di ammissione al dottorato internazionale e
siano in possesso dello specifico requisito della conoscenza della
lingua tedesca. Tale graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal
segretario, verra' affissa, nel medesimo giorno, nella sede d'esame
in cui si e' svolta la prova e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' consultabile sul sito internet www.univr.it/albo.> In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Al
candidato che rinunzi al posto di dottorato o che opti per l'altro
corso di dottorato subentra altro candidato, secondo l'ordine di
graduatoria.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
patente di guida;
passaporto;
tessera postale;
porto d'armi.

                               Art. 5.
 
Programma formativo del dottorato internazionale
 
Il programma scientifico relativo all'accordo di cooperazione tra
le universita' partners ha ad oggetto il diritto privato europeo dei
rapporti patrimoniali e mira all'approfondimento, tra gli altri, dei
seguenti settori specifici di ricerca: il diritto europeo dei
consumatori, il diritto europeo dei rapporti d'impresa, il rapporto
tra diritto privato interno e diritto comunitario, lo stato attuale
dell'armonizzazione del diritto privato dei rapporti patrimoniali
nell'Unione europea e le prospettive future di ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri e di codificazione uniforme.
Scopo del progetto e' quello di permettere agli studenti iscritti
a questo programma di dottorato di acquisire, nelle materie indicate,
la capacita' di svolgere attivita' di ricerca di alta qualificazione,
di produrre tesi del piu' alto livello scientifico e di ottenere
un'adeguata "maturita' scientifica". Per "maturita' scientifica" si
intende solida conoscenza di un ampio settore di ricerca, competenza
nell'applicazione delle fondamentali tecniche del settore e capacita'
di valutare la significativita' scientifica di risultati nel settore
in questione.
La formazione dei dottori di ricerca sara' comprensiva dei
periodi di studio presso le universita' interessate dall'accordo di
cooperazione internazionale, nonche' di eventuali stages presso
soggetti pubblici o privati.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal
rettore sentito il collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
Il XVII ciclo - terzo ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca
avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2001/2002 ed
iniziera', di norma, a partire dal 1 gennaio 2002. Nel caso di inizio
posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro il primo
anno di corso, il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2002 e
la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le modalita'
stabilite dal collegio dei docenti.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire al settore diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona, via S. Francesco n. 22, pena
la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato
corredata dei seguenti documenti:
ricevuta dell'eventuale versamento delle tasse e dei contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 10;
ricevuta dell'eventuale versamento di L. 5.000 quale contributo
per la polizza assicurativa infortuni.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a ad altro corso di diploma, di
laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di
studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescienza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. rif. art. 52, comma 57, legge
28 dicembre 2001 n. 448);
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
indicare di quale posto (con borsa libera o con borsa
vincolata dal programma di internazionalizzazione che verra'
assegnata per la ricerca nell'ambito dei settori
scientifico-disciplinari Diritto privato, Diritto commerciale,
Diritto comparato, Diritto internazionale");
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
Il candidato che sia risultato vincitore delle borsa vincolata
dal programma di internazionalizzazione e faccia opzione per tale
borsa deve inoltre presentare, per il tramite del settore diritto
allo studio e dottorati di ricerca, domanda di ammissione al
dottorato internazionale presso la Juristische Fakultät
dell'Universität Regensburg, ai sensi dell'art. 7 della relativa
convenzione di attuazione.
Alla domanda, indirizzata al preside della Juristische Fakultät
dell'Universität Regensburg, dovranno essere allegati i seguenti
documenti, in copia:
a) certificato di conseguimento del diploma di maturita';
b) attestato di conoscenza della lingua latina (non necessario
nel caso in cui il candidato abbia conseguito la maturita' classica o
scientifica);
c) dichiarazione, resa dal candidato sotto la propria
responsabilita', di non aver gia' conseguito presso un'altra
universita' della Repubblica federale tedesca il titolo di dottore di
ricerca o aver tentato, con esito negativo, di conseguire questo
titolo ai sensi del 1/2 3, comma 2, del regolamento di dottorato
della Juristische Fakultät dell'Universität Regensburg;
d) certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, ad eccezione
della borsa vincolata al programma di internazionalizzazione. Questa
verra' attribuita secondo l'ordine di una seconda graduatoria
formulata sulla base dei vincitori della prima che ne hanno fatto
richiesta. Nel caso il candidato risulti vincitore in entrambe le
graduatorie dovra' optare per una delle due borse.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (Euro
10.561,54), assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata che per il 2002 e il 2003 e' pari al 14% di cui il
4,667% a carico del percettore della borsa. Si evidenzia che per
effetto dell'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (legge
finanziaria 1998), il prelievo previdenziale verra' incrementato
dell'1% ogni biennio fino al raggiungimento del 19% (nel 2004
l'aliquota complessiva diventera' del 15%, nel 2006 del 16% e cosi'
via).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate con scadenza il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il
15 settembre, 15 novembre e il 15 gennaio.
Il coordinatore del corso dovra' far pervenire al settore diritto
allo studio e dottorati di ricerca l'attestazione di frequenza entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tale
periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata
del corso di dottorato.
Per quanto riguarda il dottorato internazionale, la durata
dell'eventuale attivita' di dottorato presso strutture non
coincidenti con la sede amministrativa o con l'Universita' di
Regensburg non potra' comunque essere superiore alla meta'
complessiva della durata del corso di dottorato.
L'autorizzazione a recarsi presso strutture italiane od estere
diverse dall'Universita' di Regensburg, per periodi continuativi
superiori ai sei mesi, dovra' essere deliberata dal collegio dei
docenti. Per periodi inferiori ai sei mesi l'autorizzazione sara'
concessa direttamente dal coordinatore.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal "Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu per l'anno
accademico 2001/2002", pubblicato con decreto rettorale n. 12412 del
5 luglio 2001, che puo' essere ritirato presso il settore diritto
allo studio e dottorati di ricerca o consultabile sul sito
www.univr/benefici>

                              Art. 10.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
L'ammontare annuo delle tasse e dei contributi per l'accesso ai
corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.680.000 (Euro 867,65)
(comprensivo di L. 175.000 Euro 90,38 - per la tassa regionale, di L.
1.500.000 Euro 774,51 - per contributi e di L. 5.000 Euro 2,58 - per
premio di assicurazione infortuni), graduato secondo fasce di
condizione economica definite nel "Bando per l'attribuzione di borse
di studio e l'ottenimento dell'esonero tasse e dei contributi e
fruizione dei servizi Esu per l'anno accademico 2001/2002", emanato
con proprio decreto n. 12412 del 5 luglio 2001.
Gli studenti che appartengono a famiglie con reddito netto
corretto equivalente (di cui alla sez. B), punto 3 dell'apposito
bando, inferiore a L. 57.000.000 (Euro 29.438,04) sono soggetti al
pagamento del contributo, in misura ridotta, determinato in via
preventiva al momento dell'iscrizione, nella seguente maniera (per
ogni frazione del milione, si arrotonda per difetto alle 500.000 -
Euro 258,23 - e per eccesso oltre le 500.000.):
l'ammontare annuo dei soli contributi, determinati in
L. 1.500.000 (Euro 774,69), e' diviso per 57 (corrispondente
all'importo limite del reddito netto corretto equivalente espresso in
milioni riferito ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone);
si moltiplica il valore cosi' ottenuto per la differenza fra 57
e il reddito netto corretto equivalente (espresso in milioni) dello
studente richiedente il beneficio;
l'esonero, in ogni caso, non puo' superare l'ammontare dei
contributi previsti (L. 1.500.000 Euro 774,69) e va decurtato
dall'importo degli stessi.
 
=====================================================================
| Lire per ogni | |
| milione di | |
|reddito corretto | |
| equivalente |Importo minimo| Importo massimo
=====================================================================
Dottorato di | 26.315 (Euro | | 1.500.000 (Euro
ricerca | 13,59) | 0 | 774,69)
 
Vengono in ogni caso esclusi dall'esonero parziale dalle tasse,
gli importi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio
(L. 175.000 Euro 90,38), e il premio di assicurazione (L. 5.000 Euro
2,58).
Sono invece esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi titolari di borse di studio;
i titolari di assegno di ricerca;
gli iscritti ad un dottorato di ricerca in "diritto privato
europeo dei rapporti patrimoniali (Europäisches Privatrecht der
Vermögensbeziehungen)" presso l'Universita' di Regensburg interessati
all'internazionalizzazione;
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.

                              Art. 11.
 
Diritti e obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione,
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di
dottorato.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso e/o
sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternita',
obblighi di leva e grave e documentata malattia. I periodi di
sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio dei docenti.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del consiglio della facolta' interessata.
L'attivita' didattica non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per
l'universita' e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli della stessa.
I dottorandi non possono essere iscritti ad altro corso di
diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi
al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero. In tali casi
l'Universita' di Verona non e' impegnata ad assicurare alcun
finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il
periodo di godimento degli assegni.
Per quanto riguarda il programma di internazionalizzazione gli
obblighi dei dottorandi sono stabiliti dall'accordo di cooperazione
interuniversitaria tra l'Universita' degli studi di Verona e
l'Universita' di Regensburg.

                              Art. 12.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata, in conformita' al regolamento di ateneo.
Per il dottorato internazionale, il collegio dei docenti provvede
ad acquisire il giudizio scritto dei tutors del dottorando e, sulla
base di essi, decide sull'ammissione del dottorando all'esame finale.
Per i profili non regolati dalla convenzione di
Internazionalizzazione, si applica il regolamento del dottorato
dell'Universita' degli studi di Verona.
Se il candidato e' ammesso all'esame finale, l'Universita' presso
la quale la tesi e' stata presentata la trasmette immediatamente,
tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca,
all'universita' straniera, che e' chiamata ad esprimere il proprio
assenso alla prosecuzione della procedura. Se l'universita' straniera
esprime anch'essa il proprio assenso alla prosecuzione della
procedura, l'altra universita' ammette in via definitiva il candidato
all'esame finale per il conseguimento del titolo e da' avvio alla
relativa procedura secondo le norme previste dal proprio regolamento
di dottorato.
Se la tesi e' stata respinta da una delle due universita', oppure
e' stata accettata presso una delle due universita' ma l'universita'
straniera ha negato il proprio assenso alla prosecuzione della
procedura, il procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. Il
procedimento di dottorato puo' tuttavia proseguire secondo la regole
generali contenute nei regolamenti di dottorato locale di ciascun
ateneo.
Una tesi che sia gia' stata presentata presso una delle
universita' parti della convenzione di internazionalizzazione e ivi
accettata o respinta, non puo' essere presentata nuovamente presso
l'altra universita' parte della convenzione stessa.
L'esame finale per il conseguimento del titolo e' orale e ha
luogo presso l'universita' di competenza di ciascun dottorando.
La commissione e' costituita secondo le modalita' previste
dall'accordo di cooperazione interuniversitaria tra l'Universita'
degli studi di Verona e l'Universita' di Regensburg.
Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formula un
giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del
colloquio ed esprime altresi' una valutazione sintetica secondo la
seguente scala: insufficiente; sufficiente; buono; molto buono;
ottimo. Ai fini dell'equivalenza con le votazioni attribuite
nell'esame tedesco, si segue la seguente tabella:
insufficiente - insuffizienter;
sufficiente - rite;
buono - cum laude;
molto buono - magna cum laude;
ottimo - summa cum laude.
Se l'esito dell'esame orale e' giudicato insufficiente, il
procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. La tesi respinta
presso una universita' contraente non puo' essere nuovamente
presentata presso l'altra universita' contraente.
Per il dottorato internazionale, al dottorando che abbia concluso
il dottorato con esito positivo e' rilasciato un titolo congiunto, in
entrambe le lingue, sottoscritto dai rettori delle due universita'.
Il predetto titolo sara' riconosciuto da entrambe le universita' ed
avra' in ciascun ordinamento, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di dottorati e di riconoscimento dei titoli di studio, lo
stesso valore legale del titolo di dottore di ricerca previsto dal
singolo ordinamento nazionale.
Sul titolo sara' specificato che il dottorato e' stato realizzato
in cooperazione con l'altra universita' parte della convenzione.
Una volta accertato il superamento con esito positivo, da parte
del candidato, dell'esame finale e una volta rilasciato il titolo
congiunto, il mutuo riconoscimento del titolo ad opera delle due
universita' parti della convenzione dovra' ritenersi implicito e non
potra' essere subordinato ad ulteriori valutazioni di merito.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Verona
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al
corso, proseguira' anche successivamente all'avvenuta iscrizione per
le finalita' inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del
concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' di Verona via dell'Artigliere n. 8 Verona, titolare
del trattamento.

                              Art. 14.
 
Nomina responsabile del procedimento
 
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' nominata responsabile del
procedimento amministrativo la sig.ra Flaviana Antonini, in servizio
presso la direzione seconda - Servizi agli studenti.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La richiesta dovra' essere inviata all'ufficio relazioni con il
pubblico, via dell'Artigliere, n. 8 - 37129 Verona, compilando
l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo
http://www.univr.it/direzione1/Urp/urp1.htm>

                              Art. 15.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
In particolare, per quanto riguarda il dottorato in cotutela
internazionale, trova inoltre applicazione quanto previsto
nell'accordo di cooperazione interuniversitario tra l'Universita' di
Verona e l'Universita' di Regensburg.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di Verona http://www.univr.it/direzione2/dirstud/documenti.html.> Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'ufficio dottorati di ricerca via S.
Francesco, n. 22 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 10 alle ore 13), tel. 00 39 045 8028204, fax 00 39 045 8028779,
e-mail: dirstud. dottorato@univr.it
Il rettore: Mosele

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