Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Ammissione al corso di dott...
 
 
 

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UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA

Ammissione al corso di dottorato XXVII ciclo a.a. 2011/2012

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 10/4/2012
Ente:UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:2E001770
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele;
Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le
Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state
emanate nuove disposizioni relative al dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30/4/1999 con cui e' stato emanato
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il «Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del
Dottorato di ricerca», in attuazione delle norme previste dall'art. 4
della legge 3.7.1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30.4.99;
Vista la nota ministeriale prot n. 640 del 14/03/2011, con la
quale sono stati indicati i criteri generali per l'attivazione dei
corsi di dottorato nelle more dell'emanazione del regolamento
ministeriale attuativo della legge 240/10;
Viste le pervenute proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato
di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' Telematica
San Raffaele;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14
settembre 2011 con cui viene approvato il finanziamento di due borse
di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo;

Decreta:


Art. 1


Attivazione dei corsi


E' attivato per l'a.a. 2011/2012 - XXVII ciclo - il corso di
dottorato di ricerca in "Sport and Nutrition Sciences" articolato nei
seguenti curricula:
1. Scienze dello sport;
2. Scienze della nutrizione.
Settori Scientifico-disciplinari: Tutti.
Posti totali a concorso: 4.
Borse: 2.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: Prof. Giuseppe Rotilio.
Facolta': Scienze Motorie; Agraria.
Modalita' di accesso: Prova scritta e colloquio.
Lauree per l'accesso al dottorato: Tutte.
Vecchio ordinamento: Tutte le lauree.
Nuovo Ordinamento: Tutte le lauree specialistiche.
Lingua/e straniera colloquio: Inglese.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale;
Sede: Universita' Telematica San Raffaele Roma, via Val Cannuta,
247, 00166 Roma.
Telefono: 06/52252552 - e-mail:
emanuela.mililli@unisanraffaele.gov.it

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al
precedente bando, coloro i quali siano in possesso di diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal
decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica,
conseguita presso universita' italiane, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza e
dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della
rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di euro
100,00 a titolo di spese di segreteria sul c/c bancario n. 1192488 -
Monte dei Paschi di Siena Agenzia 01203 (intestato a: Universita'
Telematica San Raffaele Roma) - (IBAN): IT 31 W 01030 01635
000001192488 - indicando la seguente causale: «Contributo per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze dello sport-
XXVII ciclo». Il suddetto contributo non verra' rimborsato in nessun
caso.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione al concorso, intestata al Rettore
dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma dovra' pervenire
tramite raccomandata oppure dovra' essere presentata a mano presso la
sede di via di Val Cannuta 247, 00166, Roma, pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando di
concorso. Non verranno prese in considerazione le istanze che
perverranno oltre tale termine. In caso di spedizione fara' fede il
timbro di ricevimento dell'ufficio dottorati di ricerca e non la data
di spedizione della domanda. Non verranno inoltre accettate domande
presentate tramite fax o copie fotostatiche. L'omessa apposizione
della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, e' motivo di
tassativa esclusione dal concorso. Nella domanda l'aspirante alla
partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve
dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
2) la propria cittadinanza;
3) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
4) la laurea posseduta, nonche' la data di conseguimento e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita'
straniera;
5) le lingue straniere conosciute;
6) la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame
(italiano o inglese);
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9) di essere/non essere cittadino straniero;
10) di essere/non essere dipendente della pubblica
amministrazione, indicando l'Ente datore di lavoro;
11) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
Documenti da allegare alla domanda: curriculum vitae; fotocopia
di un documento di identita' in corso di validita'; certificato del
diploma di laurea con la votazione finale o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; eventuali altri titoli in
carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; elenco in carta semplice delle
eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla
domanda; ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo
di euro 100,00 quale contributo per spese di segreteria di cui
all'art. 2.
Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda, entro il
termine utile per la presentazione delle domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione medesima.

                               Art. 4 


Prova d'esame


L'esame di ammissione al concorso consiste in una prova orale,
intesa ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei
settori scientifici-disciplinari di riferimento del dottorato. La
prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o
piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' reso noto con
almeno 15 giorni di anticipo e sara' consultabile sul sito Internet
dell'Atene nella sezione dedicata al dottorato. Tale pubblicazione,
che sara' comunicata via e-mail ai candidati, vale a tutti gli
effetti come notifica di convocazione. I candidati al concorso di
ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati
senza attendere ulteriore convocazione.
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'Amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


Cittadini stranieri


I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di studio e
che vogliono essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato,
potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi e di una
prova decisa dalla commissione giudicatrice. Per partecipare dovranno
presentare la domanda seguendo la stessa procedura prevista per i
cittadini italiani.

                               Art. 6 


Commissioni giudicatrici


La commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato
di ricerca sara' nominata con decreto rettorale. La commissione entro
e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina, dovra' espletare
tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 80 alla prova orale. La valutazione dei
titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla
commissione prima dello svolgimento della prova. Sono ammessi alla
prova orale tutti i candidati.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
inglese o italiano.
Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e
motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione puo' rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.

                               Art. 7 


Ammissione ai corsi


I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso
di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei in
ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la
domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il collegio
dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca,
puo' ammettere in soprannumero i candidati che ne facciano
espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti situazioni:
a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di
assegni di ricerca ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
art. 51;
b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio;
c) dipendenti di pubbliche amministrazioni dichiarati idonei
nella graduatoria generale di merito che non concorrano
all'assegnazione di borse di studio.

                               Art. 8 


Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza


Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito dell'Ateneo. Le graduatorie pubblicate
riporteranno anche le modalita' e i tempi per procedere al
perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non
avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati
rinunciatari e si procedera' secondo l'ordine della graduatoria al
subentro di altro candidato. I dottorandi titolari di borse di studio
conferite dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa
erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o
pubblico anche estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse
universitarie.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque
tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di
infortuni e per responsabilita' civile contro terzi fissato
annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo. Tutti gli iscritti
non vincitori di borsa di studio dovranno versare un contributo annuo
di 300 Euro. L'esonero (totale o parziale) dal contributo per
l'accesso e la frequenza puo' essere annualmente disposto dal
Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in
caso di parita' di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni
e modificazioni. In particolare, l'esonero parziale del contributo
per l'accesso e la frequenza puo' essere disposto per gli anni di
corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare
il corso a tempo parziale. Per gli anni accademici successivi al
primo, i dottorandi sono tenuti ad effettuare l'iscrizione entro 15
giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione all'anno
successivo, da parte del collegio dei docenti.

                               Art. 9 


Borse di studio


Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente art.
1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a
quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008,
corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata. I casi di incompatibilita' totale o
parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla
normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', i ratei
della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati
indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si
riferisce all'anno accademico o sua frazione. A parita' di merito,
per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. La durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.

                               Art. 10 


Obblighi e diritti dei dottorandi


I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai
programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso,
al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche
svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con
contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
collegio dei docenti; tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' senza oneri
per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
La maternita' e le assenze per grave e documentata malattia
possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione
del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore
a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio,
che verra' ripresa al termine della sospensione.
E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del
dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi: laurea;
altro dottorato; master universitario; scuole di specializzazione.
E' fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso
universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di
convenzione con le universita' stesse.
E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

                               Art. 11 


Conseguimento del titolo


Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della
consegna del diploma originale e' rilasciata la relativa
certificazione. L'Universita', successivamente al rilascio del
titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.

                               Art. 12 


Restituzione dei documenti


I candidati interessati dovranno provvedere entro 30 giorni
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'Ateneo. Trascorso il periodo indicato l'amministrazione
procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri
archivi.

                               Art. 13 


Informativa sulla privacy


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del
concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Il responsabile del procedimento amministrativo e' la dott.ssa
Emanuela Mililli.

                               Art. 15 


Norme di riferimento


Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo
Ateneo,emanato con decreto rettorale.
Roma, 5 marzo 2012

Il Rettore: Rotilio

 

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