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IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2006/2007 - XXII ciclo
(VIII Universita' IULM).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 10/10/2006
Ente:IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
Località:-
Codice atto:06E06921
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/11/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto della Libera Universita' di Lingue e
Comunicazione IULM, emanato con decreto rettorale in data 27 febbraio
1998, n. 10207, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto
rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Scuole di Dottorato e i
Dottorati di ricerca, emanato con decreto in data 26 luglio 2006,
n. 14066;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nelle
sedute del 30 marzo 2006 e del 12 luglio 2006;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
in data 25 luglio 2006;
Sentito il parere espresso dal Comitato di coordinamento delle
Scuole di dottorato attivate nella seduta dell'11 settembre 2006,
nelle more della costituzione degli organi collegiali delle Scuole di
dottorato;
Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione del bando
per il XXII ciclo (VIII Universita' IULM);
Fatta salva ogni successiva ratifica da parte degli organi
competenti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto del bando
 
E' indetto presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione
IULM pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alle seguenti
Scuole di dottorato di ricerca, per l'anno accademico 2006/2007 -
XXII ciclo (VIII Universita' IULM):
 
SCUOLA DI DOTTORATO DI STUDI UMANISTICI
 
=====================================================================
Tipologia posti |Numero
=====================================================================
Coperti da borse di studio erogate su fondi ripartiti dai |
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge |
3 luglio 1998, n. 210 |7
---------------------------------------------------------------------
Non coperti con borse di studio (solventi) |6
---------------------------------------------------------------------
Posti in sovrannumero per idonei titolari di assegni di |
ricerca |3
---------------------------------------------------------------------
Posti in sovrannumero per idonei titolari di borse di |
addestramento alla ricerca |2
 
SCUOLA DI DOTTORATO DI STUDI ECONOMICO-AZIENDALI
 
=====================================================================
Tipologia posti |Numero
=====================================================================
Coperti da borse di studio erogate su fondi ripartiti dai |
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge |
3 luglio 1998, n. 210 |7
---------------------------------------------------------------------
Non coperti con borse di studio (solventi) |5
---------------------------------------------------------------------
Posti in soprannumero per idonei titolari di assegni di |
ricerca |6
---------------------------------------------------------------------
Posti in soprannumero per idonei titolari di borse di |
addestramento alla ricerca |3
Per quanto concerne la suddivisione dei posti per ogni singolo
corso di dottorato, si veda l'allegato 1 al presente decreto di
bando.&0;

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero di analogo titolo di studio conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto quale equipollente dal Consiglio della
facolta' interessata dell'Universita' IULM, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. E' consentita
l'iscrizione sub condicione ai laureandi, purche' conseguano il
titolo entro la data di iscrizione.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire alla
facolta' la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle Universita' italiane.
I cittadini stranieri extra-comunitari - che non godano di
assegni di ricerca o borse di addestramento alla ricerca IULM - che
abbiano superato le prove di ammissione possono essere iscritti in
qualita' di solventi o in soprannumero ai Corsi di dottorato di
ricerca, purche' in possesso di una borsa di studio di importo non
inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e
integrazioni, garantita per iscritto da Ente, Istituzione o
Fondazione italiana o straniera e che copra tutta la durata degli
studi.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata
preferibilmente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Libera Universita' di Lingue e
Comunicazione IULM - Ufficio affari generali - Servizio dottorati di
ricerca, via Carlo Bo n. 1 - 20143 Milano, entro il 10 novembre 2006.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficiopostale accettante la raccomandata. In caso di recapito o
consegna con mezzi diversi dalla raccomandata a.r. la domanda sara'
ritenuta valida purche' inviata entro i termini di scadenza del
bando. Per il deposito delle domande a mano l'Ufficio affari generali
e' aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,30
alle ore 12,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,30.
Per esigenze organizzative, copia della sola domanda di
partecipazione (senza curriculum o altri allegati) dovra' essere
anticipata via fax o e-mail ai seguenti recapiti: fax:
+39-02/891412298 - e-mail: affari.generali@iulm.it
L'invio della copia della domanda per posta elettronica o fax non
ha comunque alcun valore ai fini dell'attestazione dell'avvenuto
invio dell'originale entro la scadenza prevista dal bando.
Nella domanda (da formulare secondo il modello di cui
all'allegato 3 del presente bando) l'aspirante alla partecipazione al
concorso di ammissione dichiarera' con chiarezza e precisione
(dattiloscritto o in stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,
cittadinanza, codice di identificazione personale (codice fiscale) e
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il recapito telefonico e
l'indirizzo e-mail). Per quanto riguarda i cittadini non residenti in
Italia, si invita ad indicare un recapito postale in Italia;
b) l'esatta denominazione del corso di cui all'allegato 1 cui
intende partecipare;
c) il diploma di scuola media superiore posseduto con voto e
luogo del conseguimento;
d) la laurea posseduta, nonche' il voto, la data e
l'Universita' presso cui e' stata rilasciata, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
e) di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo
svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute, ferma restando
l'obbligatorieta' della conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua straniera obbligatoria o facoltativa (se prevista
all'allegato 2 del presente bando) a scelta del candidato, e
dell'italiano per i cittadini stranieri;
g) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
h) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
i) di aver preso visione del bando di concorso;
j) di essere titolare o meno di assegno di ricerca di cui
all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o eventuale borsa di addestramento alla
ricerca dell'Universita' IULM per l'anno accademico 2006/2007;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente
allegati:
- la fotocopia della carta di identita' in corso di validita'
ai fini dell'autocertificazione;
- un curriculum-vitae firmato in calce;
- un progetto di ricerca attinente alle finalita' del corso di
dottorato indicato all'art. 1 del bando. Il progetto sara' discusso
in sede di prova orale. Il progetto di ricerca, individuato
nell'ambito del profilo indicato dal bando per ciascun dottorato,
deve illustrare in modo il piu' possibile dettagliato tema,
obiettivi, problematiche di ricerca, metodologia e i tempi del
progetto e contenere possibilmente una prima bibliografia che
descriva lo stato dell'arte del tema di ricerca. Il curriculum deve
riportare in modo analitico il percorso di ricerca del candidato
(eventuali qualificazioni professionali, titoli scientifici, ecc.) La
mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
Alla domanda potranno essere allegate eventuali pubblicazioni,
compresa la tesi di laurea.
In caso di interesse a piu' corsi, per ciascun corso di dottorato
dovra' essere presentata distinta domanda di partecipazione. In caso
di piu' concorsi indicati su una sola domanda, essa sara' ritenuta
valida solo per il primo corso di dottorato indicato. La domanda e
gli allegati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I vincitori del
concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda di
partecipazione.
L'Universita' non ha alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove intese ad
accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica, di cui una scritta a contenuto teorico e/o
pratico e una orale che consiste nella discussione della prima prova,
nell'illustrazione dell'attivita' di ricerca di interesse del
candidato. E' compresa nella prova orale la verifica della conoscenza
delle lingue straniere indicate all'art. 1 del presente bando (ferma
restando l'obbligo della lingua inglese per tutti i candidati e
dell'italiano per i candidati stranieri). Il colloquio orale vertera'
anche sulla discussione della proposta di progetto di ricerca
attinente al profilo del dottorato allegata dal candidato alla
domanda di partecipazione.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IULM di
Milano secondo il calendario riportato nell'allegato 2 al presente
bando. Il calendario delle prove vale da convocazione alle stesse.
Non fara' quindi seguito alcuna convocazione scritta ai candidati.
Le eventuali variazioni al diario delle prove, con l'indicazione
del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo - se
diversi da quelle riportate nel presente bando - saranno comunicate
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata dieci giorni prima della data fissata per la prima prova
scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione per gli esami di ammissione a ciascun corso di
dottorato di ricerca e' formata e nominata in conformita' al
Regolamento vigente, e specificatamente con decreto del rettore, su
proposta del Collegio dei docenti. Essa e' composta da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La
commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla
nomina.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio
si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 42/60.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.

                               Art. 6.
 
Graduatoria
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie in Universita' diverse, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Relativamente ai posti messi a concorso non coperti da borsa di
studio su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato ammesso sara'
tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso
di dottorato determinato per l'anno accademico 2006/2007 in
Euro 4.150,00 per ciascun anno, cosi' suddiviso:
I rata: Euro 2.150,00 (all'atto dell'iscrizione);
II rata : Euro 1.000,00 (entro il 30 marzo 2007);
III rata: Euro 1.000,00 (entro il 29 giugno 2007),
non comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio,
pari a circa Euro 100. L'importo della tassa sara' confermato dopo la
definizione della stessa dalla regione Lombardia per l'anno
accademico 2006/2007.
Per quanto concerne i posti in sovrannumero (vedi art. 1 del
presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui
all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, essi sono da considerarsi senza borsa di
studio. Tali assegnisti conservano l'assegno di ricerca da parte
dell'Universita' erogante, per la durata dello stesso e non sono
soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza
dei corsi, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo
studio.
Gli idonei titolari di borse di addestramento alla ricerca di cui
all'art. 33 dello Statuto di autonomia per l'anno accademico
2006/2007 sono da considerarsi senza borsa di studio e conservano la
borsa di addestramento alla ricerca loro erogata da parte
dell'Universita' IULM per tutta la durata della stessa. Sono soggetti
al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio per
tutta la durata del dottorato. Sono altresi' soggetti al versamento
del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi in caso di
cessazione della borsa di addestramento alla ricerca.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio erogate su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione comparativa dei candidati italiani e comunitari, o
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 13.000,00.
Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura.
L'importo della borsa e' determinato ai sensi dell'art. 1, comma
1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni
e integrazioni.
Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso (triennale)
e il loro importo viene elevato in misura pari al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all'estero di durata consecutiva
superiore a venti giorni, per un totale massimo di complessive
diciotto mensilita', nel caso questi siano previsti dal progetto di
dottorato e approvati dal Coordinatore o dal Collegio dei docenti
dello stesso, come previsto dal Regolamento.
La borsa di studio assegnata in base a convenzioni con enti
esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la
frequenza al corso di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime
modalita' delle borse di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210.
I corsi di dottorato hanno inizio con il II semestre dell'anno
accademico 2006/2007 e si concludono alla fine del I semestre
dell'anno accademico successivo. Il periodo di godimento della borsa
e quindi di riferimento per la determinazione del reddito per l'anno
accademico 2006/2007 e' l'anno solare 2007.

                               Art. 9.
 
Benefici ISU per l'Universita' IULM
 
I dottorandi possono usufruire delle provvidenze poste a
disposizione nell'ambito delle attivita' dell'ISU per l'Universita'
IULM, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (e eventuali successive
modificazioni).
L'ISU per l'Universita' IULM stabilisce i limiti e le modalita'
per l'accesso dei dottorandi ai benefici e definisce l'elenco degli
idonei.
Per la presentazione della domanda ed ogni ulteriore informazione
i candidati possono rivolgersi all'ISU per l'Universita' IULM
(tel. 02/89150148 - e-mail: isuiulm@tin.it).

                              Art. 10.
 
Documenti
 
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea quadriennale o
specialistica con la relativa votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato, se beneficiari;
g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
(presunto per il 2007, con l'impegno a comunicare ogni successiva
eventuale variazione), nel caso intendano fruire della borsa di
studio di cui al precedente art. 8;
h) dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una
pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto
il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data
di inizio del corso e per tutta la sua durata;
i) dichiarazione di essere titolare o meno di assegno di
ricerca di cui all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni (ovvero di borsa di ricerca
e addestramento didattico) per l'anno accademico 2006/2007;
j) copia della ricevuta del versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio e della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso (salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale o ne siano esentati).
L'autocertificazione dovra' essere sostituita da idonei
certificati in caso di cittadini extracomunitari. Gli atti e i
documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e'
uno studente universitario iscritto ad un Corso di formazione
post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea.
Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per il numero di anni
definito dal bando, con assiduita' e con impegno, ed e' tenuto allo
svolgimento, a tempo pieno, delle attivita' curriculari, secondo
criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, nell'attivita' di ricerca delle strutture
dell'Ateneo, purche' congruenti con il suo percorso formativo. Gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati
dall'Universita' in limitate attivita' didattiche sussidiarie o
integrative e assistenza nella preparazione della tesi di laurea a
studenti laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta', sentiti i Collegi dei docenti. Tale impegno non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'. Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, Corso di studi, Scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'Estero (se non entro rapporti di
cooperazione e cotutela); in caso affermativo, dovra' chiederne la
sospensione. E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre
borse di studio, ad esclusione di quelle concesse da istituzioni
italiane o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero
l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al Collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione
negativa da parte del Collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa
all'anno in corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre Universita', Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e'
richiesto il consenso scritto del Coordinatore del dottorato; per
periodi di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata
deliberazione del Collegio dei docenti. In nessun caso tale
permanenza all'estero puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di
durata previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si applica in presenza di accordi con Universita' anche straniere e
con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente
avanzate da essi controllate.
Nel caso di borsisti, l'iscrizione e la frequenza del corso e'
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato.
Gli studenti solventi possono svolgere una limitata attivita'
lavorativa anche di tipo subordinato a tempo indeterminato, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti o attraverso convenzione con
l'ente per cui si presta l'attivita'.
I dottorandi dipendenti di pubbliche amministrazioni possono
optare per il collocamento in aspettativa (congedo straordinario
retribuito per motivi di studio). Nel caso invece intendano
rinunciare alla borsa di studio (o siano senza borsa) questi possono
scegliere di conservare il trattamento economico previdenziale e di
quiescenza in godimento ai sensi della legge n. 448 del 28 dicembre
2001.
L'iscrizione e la frequenza del corso e' compatibile con la
nomina nel ruolo di ricercatore universitario presso l'Ateneo.
Qualora la nomina sia disposta da altre Universita', anche se
consorziate per il funzionamento del corso, e' necessario acquisire
il parere favorevole del Collegio dei docenti e del Senato
Accademico.

                              Art. 12.
 
Valutazione dell'attivita' dei dottorandi e iscrizione ad anni
successivi, sospensione e decadenza
 
Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il
Collegio dei docenti del dottorato valuta l'attivita' svolta dai
medesimi di norma entro il 30 novembre di ogni anno accademico
trasmettendo il relativo verbale nei successivi quindici giorni. I
dottorandi ammessi all'anno successivo devono iscriversi entro il
15 gennaio dell'anno successivo. In caso di motivato giudizio
negativo del Collegio dei docenti, l'Ufficio provvede a darne
comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni dal
ricevimento della deliberazione con raccomandata a.r.
La frequenza al dottorato puo' essere sospesa per gravidanza,
maternita' o paternita' (congedo parentale) o per malattia grave. Il
dottorando presenta documentata domanda all'Ufficio e ne da'
comunicazione al Collegio dei docenti.
I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del Collegio
dei docenti; prestazioni di lavoro a tempo determinato o
indeterminato (nel caso di titolari di borsa di studio); prestazioni
d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; mancata
iscrizione entro i termini previsti; mancata presentazione, senza
giustificato motivo, della domanda per sostenere l'esame finale;
assenza, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a
quindici giorni.

                              Art. 13.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata. Le modalita' di conseguimento del titolo sono
riportate nel Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' citato in premessa.

                              Art. 14.
 
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' telematica del bando
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Doriana Angela Sala - Dirigente affari
generali. Il presente decreto e' pubblicato anche per via telematica
(www.iulm.it, alla sezione «Didattica» «Dottorati di ricerca»
all'interno delle varie voci dedicate ad ogni singolo corso).

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
affari generali dell'Universita' IULM, per le finalita' di gestione
della presente procedura. Saranno trattati presso una banca dati
dell'Ufficio del personale e di ragioneria successivamente
all'eventuale iscrizione per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena la possibile esclusione dal concorso secondo quanto stabilito
dalle norme del presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione dei candidati.
L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita' IULM.

                              Art. 16.
 
Rinvio alla normativa vigente
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Milano, 6 ottobre 2006
Il rettore: Puglisi

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