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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al nono corso
biennale 2004-2006 di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02518
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il regolamento interno per la scuola sottufficiali dei
Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni/integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "norme per il diritto
al lavoro dei disabili", art. 18, comma 2;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 "concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento
all'art. 2, comma 2;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta posti da ricoprire, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 60% corrispondente a
duecentosettanta posti mediante pubblico concorso e superamento di
apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante
40% corrispondente a centottanta posti mediante concorso interno
aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e'
riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al
ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento
di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei
mesi;
Considerato che alla data di pubblicazione del presente decreto
le aliquote di personale femminile da ammettere al corso allievi
marescialli nell'anno 2004 ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge
20 ottobre 1999, n. 380, non sono state ancora indicate,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per
l'ammissione al nono corso biennale 2004-2006 di duecentosettanta
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando
dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile sia
femminile.
2. L'aliquota percentuale massima di personale militare femminile
da immettere negli organici del ruolo marescialli dell'Arma dei
Carabinieri, sara' definita con successivo decreto ministeriale
3. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da
immettere al corso di cui al precedente comma, sono stabilite le
seguenti riserve:
a) trenta posti ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo in corso di validita', riferito a livello non inferiore
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendono
sostenere le prove concorsuali;
b) tre posti ai candidati orfani ed ai coniugi di coloro
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero di
invalidi di cui all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
4. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura a carattere generale, che
l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le duemilasettecento unita';
b) prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla
riserva del precedente comma 3, lettera a), che intenderanno svolgere
la prova in quest'ultima lingua);
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamento attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) esame facoltativo di lingue estere.
Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
5. Resta impregiudicata per la direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
R e q u i s i t i
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo
degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata e di
complemento dell'Arma, gli allievi carabinieri ed i carabinieri
ausiliari, nonche' gli allievi ufficiali dell'Arma in ferma
prefissata e gli allievi carabinieri ausiliari, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultano temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con
riserva fino alla visita medica prevista al successivo art. 12;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2003, che
consenta l'iscrizione alla facolta' di scienze politiche
dell'Universita' degli studi di Bologna per il conseguimento del
diploma di laurea di primo livello in "operatore della sicurezza e
del controllo sociale". Il corso formativo permette l'acquisizione di
crediti universitari utili al conseguimento del citato titolo
accademico;
non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della "consegna";
siano in possesso di una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli
sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo biennio;
non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi
dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o
che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata
non inferiore a sessanta giorni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla Repubblica, di statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso
maschile e m. 1,61 se di sesso femminile, che alla data suddetta:
godano dei diritti civili e politici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2003, che
consenta l'iscrizione alla facolta' di scienze politiche
dell'Universita' degli studi di Bologna per il conseguimento del
diploma di laurea di primo livello in "operatore della sicurezza e
del controllo sociale". Il corso formativo permette l'acquisizione di
crediti universitari utili al conseguimento del citato titolo
accademico;
non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o conservazione della stato di maresciallo dell'Arma
dei Carabinieri;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di
quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
siano in possesso di idonei requisiti fisici, di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della direzione generale
della sanita' militare;
se di sesso maschile:
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'
effettivamente prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo di eta' e'
elevato a ventotto anni, qualunque sia il grado rivestito;
non siano riformati o rivedibili;
non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230);
se di sesso femminile:
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di eta';
non siano riformate.
2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a) a quella
prevista dalla lettera b) o viceversa, dovranno riunire anche i
requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. I requisiti suindicati, fatta eccezione per l'eta', debbono
essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento. Alla
stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi
nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena
l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo
art. 7.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
sull'apposito modello, come il fac-simile in allegato 1, disponibile
presso le stazioni Carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma,
presso i rispettivi Comandi.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, tale modello deve essere presentato:
presso il reparto di appartenenza, dai militari in servizio
nell'Arma dei Carabinieri;
presso un Comando stazione Carabinieri dai rimanenti
concorrenti.
Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del reparto cui viene presentata.
3. Se il concorrente si trova all'estero potra' compilare la
domanda su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati
di cui al fac-simile in allegato 1 e presentarla all'autorita'
diplomatica o consolare, o inviarla direttamente al "Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma" che, comunque, non risponde di eventuale mancata
ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a
propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. Eventuali
comunicazioni personali ai concorrenti all'estero saranno inoltrate
tramite competente autorita' diplomatica o consolare o, per i
militari inquadrati in unita' organiche, tramite Comando di
appartenenza; pertanto gli interessati dovranno rendersi
all'occorrenza reperibili dalla predetta autorita'.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o
inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2 e quelle che
perverranno prive della firma del concorrente.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dal concorrente, nell'apposito campo "codice concorso" in alto a
sinistra, la sigla "09ISB". Il cambio di indirizzo ed ogni altra
variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente
segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia
fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 - Roma.
Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il
consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le
responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali
dichiarazioni mendaci.
L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi con comunicazione
personale.

                               Art. 5.
 
Comunicazioni agli aspiranti
 
Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali agli
aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita' circa
possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o
ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di
forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei alla
prova preliminare, di cui al successivo art. 9, i Comandi di corpo
interessati trasmetteranno al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
reclutamento e concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel
precedente art. 2:
a) copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, con la motivazione: "Per partecipazione
al concorso per l'ammissione al nono corso biennale allievi
marescialli del ruolo ispettori";
b) specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le
scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi
dell'Arma).
2. Ove non si provveda ai sensi del precedente art. 1, comma 4,
lettera a), all'effettuazione della prova preliminare, i Comandi di
corpo riceveranno disposizioni dal Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
reclutamento e concorsi, circa i tempi di evasione delle pratiche di
cui al comma 1.

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale della direzione generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale della direzione
generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata,
sara' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
d) un Maresciallo aiutante Luogotenente dell'Arma dei
Carabinieri, segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo
restando che il segretario aggiunto puo' rivestire il grado di
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. La
stessa, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella
scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di
sorveglianza, nominato su disposizione del Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri.
3. Con successivi provvedimenti del direttore generale saranno
nominate le commissioni tecniche per l'effettuazione della prova di
efficienza fisica e degli accertamenti sanitari ed attitudinali
previste dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come risulta
sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83.

                               Art. 9.
 
Prova preliminare
 
1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 4,
lettera a), i concorrenti che hanno inoltrato domanda di
partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova
preliminare consistente in test volti ad accertare i livelli di
cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una
lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese,
spagnolo e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva
del precedente art. 1, comma 3, lettera a), che intendano sostenere
la prova in tedesco, i quali dovranno limitare la scelta alle prime
tre lingue straniere), di ragionamento logico deduttivo, di abilita'
ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel
periodo compreso dal 1 al 12 settembre 2003, saranno indicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -
del 29 luglio 2003. Nella stessa Gazzetta Ufficiale, in caso di
mancata effettuazione della prova preliminare, sara' fornita
indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. Solo tali
pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione
alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite, viene considerata
rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi
concorsuali.
Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova preliminare potra' essere contemporaneamente consultato sul
sito internet "www.carabinieri.it".> 3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti
gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con
inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della domanda.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1. Se
la prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove
non sara' presente la commissione, verranno nominati appositi
comitati di vigilanza, con provvedimento del direttore generale della
direzione generale per il personale militare.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione, nonche' delle disposizioni emanate dalla
commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito
provvedimento di tali organi.
6. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri.
7. I candidati che nella graduatoria della prova preliminare si
classificheranno nei primi duemilasettecento posti piu' i pari merito
del concorrente classificatosi al duemilasettecentesimo posto,
saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 10. Il
numero massimo di concorrenti di sesso femminile da ammettere alla
prova scritta non potra' superare le cinquecentoquaranta unita' piu'
pari merito.
8. L'esito della prova preliminare verra' comunicato, con lettera
personale, dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio reclutamento e
concorsi ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente
verranno convocati per sostenere la prova scritta di cui al
successivo art. 10. Comunque, l'esito della citata prova potra'
essere consultato sul sito internet "www.carabinieri.it".>

                              Art. 10.
 
Prova scritta
 
1. La prova scritta di esame, intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui
alla riserva dell'art. 1, comma 3, lettera a), che intendano svolgere
la prova in quest'ultima lingua), da svolgersi in un tempo massimo di
cinque ore, avra' luogo il 15 ottobre 2003, nella sede e nell'ora che
verranno comunicati agli interessati dal Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri - centro nazionale di selezione e reclutamento -
ufficio reclutamento e concorsi contestualmente alla comunicazione
dell'esito della prova preliminare (art. 9, comma 8) o, in caso di
mancata effettuazione della prova preliminare, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del
29 luglio 2003 (art. 9, comma 2).
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la
prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 5 comma
del precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della
lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva
dell'art. 1, comma 3, lettera a), che intenderanno svolgere la prova
in quest'ultima lingua) eventualmente portati al seguito.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9 per la prova preliminare.
4. La commissione assegnera' alla prova scritta giudicata
sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi.
5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo
elaborato dovra' intendersi non ammesso alle successive fasi
concorsuali.
7. L'esito della prova scritta potra' comunque essere consultato
nel sito internet "www.carabinieri.it".>

                              Art. 11.
 
Prova di efficienza fisica
 
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 10, saranno convocati, a cura del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da
parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma
3.
2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
per gli uomini:
salto in alto (altezza m. 1,10, massimo due tentativi);
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni);
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05");
per le donne:
salto in alto (altezza m. 0,90, massimo due tentativi);
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni);
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 45").
3. Qualora il concorrente (di entrambi i sessi) consegua un
risultato al di sotto del minimo stabilito anche in una sola delle
prove di efficienza fisica non sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali.
4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validita';
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido
determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo art. 21.
In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al
precedente comma 2, dovranno produrre l'esito di un test di
gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la
sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le
concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine
sopraindicato.
In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non
potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza
fisica.
L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per
l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al
successivo art. 12.
Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.

                              Art. 12.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati idonei alle prove di cui al precedente art. 11
saranno sottoposti presso il centro nazionale di selezione e
reclutamento agli accertamenti sanitari, disciplinati da apposite
norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico)
prevista dal precedente art. 8, comma 3, il cui giudizio e'
definitivo, composto da due ufficiali medici superiori ed uno
inferiore, che si avvarra' della collaborazione di personale militare
infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti
convenzionati, al fine di accertare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica a prestare servizio in qualita' di Marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Tali accertamenti verteranno:
sulla visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m. 1,65 per
gli uomini e m.1,61 per le donne;
sull'esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle tre
diottrie anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
diottrici).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
esibire referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico
del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti sanitari;
presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
presentare certificato rilasciato da struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione
(da non oltre due mesi) dell'accertamento per markers dell'epatite B
e C.
2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti
da:
infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono
l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a 3, fermi
restando i requisiti stabiliti nel bando;
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola, anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi
presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri.
3. I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed
accertamenti:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi completa delle urine.
Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Persistendo il
suddetto stato entro i venti giorni antecedenti all'approvazione
della graduatoria finale di merito le candidate saranno escluse dal
concorso.
5. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, ad eccezione
dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e
degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica
dell'assenza di infermita' invalidanti in atto.
6. La stessa commissione tecnica, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui al precedente
comma 4, comunichera' per iscritto ai candidati l'esito della visita
medica con giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'", in
quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Il giudizio di
idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.
7. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

                              Art. 13.
 
Accertamento attitudinale
 
1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 12, saranno sottoposti da parte del centro nazionale
di selezione e reclutamento del comando generale dell'arma dei
carabinieri ad accertamento attitudinale di idoneita' al servizio
quale maresciallo del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri,
disciplinato da apposite norme tecniche. Il giudizio espresso dalla
commissione attitudinale e' definitivo e verra' comunicato ai
candidati seduta stante.
2. I concorrenti giudicati "non idonei" all'accertamento
attitudinale non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
3. Ai concorrenti giudicati idonei saranno comunicati,
contestualmente all'esito dell'accertamento:
il punteggio ottenuto in sede di accertamento, fino ad un
massimo di 3,00/30.
modalita' e data di presentazione per sostenere la prova orale,
qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati.

                              Art. 14.
 
Prova orale
 
1. La prova orale di cultura generale avra' luogo sulla base del
programma indicato nell'allegato 2.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in trentesimi. Sara' idoneo il
concorrente che riportera' un punto di merito di almeno diciotto
trentesimi. Il candidato "non idoneo" non sara' compreso nella
graduatoria finale.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

                              Art. 15.
 
Esame facoltativo di lingue
 
1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di
ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua,
prescelta tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese,
tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i
concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, terzo comma,
lettera a) non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua
tedesca). A tal fine l'insegnante di italiano membro della
commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito dall'insegnante della
lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore
della lingua stessa.
2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le
successive prove orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
3.
3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira' un punteggio incrementale determinato in funzione della
media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso tra diciotto e trenta trentesimi, conseguira', ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.
4. L'incremento per due lingue non potra' superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.

                              Art. 16.
 
Graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 8, comma 1,
formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati
idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei
punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura
generale e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al
successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di
merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista
dall'art. 1, comma 3, lettera a), quelli di cui alla lettera b) dello
stesso comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei
posti, sempre in ordine di merito decrescente, i rimanenti candidati.
2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi:
a) per il punteggio attribuito in sede di accertamento
attitudinale, fino ad un massimo di 3,0 punti;
b) per lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 15;
c) per laurea fino ad un massimo di 0,5/30.
3. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, al
piu' giovane di eta', agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma
dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor
Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di
militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause
riconducibili all'attivita' di servizio.
4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettera c) saranno
ritenuti validi solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o
comunicati con apposita istanza al centro nazionale di selezione e
reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri entro la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
c) presentati o spediti, in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal superamento della
prova orale al comando generale dell'Arma dei carabinieri - centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma.
Sempreche' dichiarati nella domanda, per i militari in servizio
nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione
personale, saranno acquisiti d'ufficio, in caso contrario dovranno
essere comprovati con le stesse modalita' di cui alla precedente
lettera c).
5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, lettera
c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al comando
generale dell'Arma dei carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma:
l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello
indicato al precedente art. 1, comma 3, lettera a);
documentazione attestante il diritto di partecipare alla
riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18,
comma 2, indicata al precedente art. 1, comma 3, lettera b).
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
7. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale della direzione generale per
il personale militare.
8. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero dei posti a concorso (ferma restando l'aliquota massima dei
posti disponibili per le donne, in cui saranno comprese anche le
eventuali candidate collocate ai sensi delle riserve di cui al
precedente art. 1, comma 3), saranno dichiarati vincitori ed ammessi
a frequentare il nono corso biennale allievi marescialli del ruolo
ispettori.

                              Art. 17.
 
Posizione amministrativa
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle
prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al
precedente art. 1, comma 4, sono a carico dei candidati, i quali,
peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione potranno
rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto o al
comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria.
2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli
appartenenti all'Arma dei carabinieri) dovranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
3. Qualora il concorrente non sostenga le prove/accertamenti
d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle
stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da
quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 18.
 
Documentazione da produrre
 
1. All'atto della presentazione presso la Scuola marescialli, i
concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno
compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
2. I militari in servizio nell'Arma, analogamente a quanto
precede, compileranno dichiarazione attestante il possesso del titolo
di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione
personale.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla
competente Autorita' giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.

                              Art. 19.
 
Ammissione al corso e posizione
 
1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della
graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto
conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, terzo
comma, e dell'aliquota massima di personale femminile, di cui al
precedente art. 1, secondo comma.
2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata o dagli allievi
carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia'
contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di
arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli
arruolati volontari nell'Arma;
d) dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della
ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data
di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
e) dagli ufficiali in ferma prefissata o da quelli di
complemento dell'Arma (in ferma biennale o in servizio di prima
nomina), accedono al corso con il grado di carabiniere previa
implicita rinuncia al grado;
f) dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure in congedo di altre Forze armate, o dai civili anche se
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa
implicita rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' a suo tempo stabilita
dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del nono corso biennale allievi marescialli
saranno, altresi', iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al
corso per il conseguimento del diploma di laurea di primo livello in
"operatore della sicurezza e del controllo sociale", che verra'
rilasciato dalla facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli
studi di Bologna. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno
trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso
il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalita'
indicate dal precedente art. 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592,
art. 142). L'esclusione comportera' la sostituizione con altri
candidati idonei, in ordine di graduatoria.

                              Art. 20.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
un documento di riconoscimento in corso di validita' o equipollenti,
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, art. 35.

                              Art. 21.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove preliminare (eventuale) o scritta sara'
considerato rinunciatario al concorso e non sara' ammesso alle
ulteriori fasi concorsuali.
2. Analogamente, non sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova
di efficienza fisica (ovvero giunto in difetto del certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di
cui al precedente art. 11, comma 4, 2 alinea), gli accertamenti
sanitari e attitudinali e la prova orale con le modalita'
comunicategli nell'apposita lettera di convocazione. Tuttavia, per la
prova di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali
e la prova orale, in presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con
comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessato) o telegramma al comando generale
dell'Arma dei carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma, potra' essere fissata, compatibilmente con il
calendario delle prove e degli accertamenti soprandicati, una nuova
data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.

                              Art. 22.
 
Presentazione al corso
 
1. Il nono corso biennale, della durata di due anni accademici,
avra' inizio il 1 ottobre 2004 presso il Primo reggimento allievi
marescialli in Velletri e si svolgera' secondo i programmi stabiliti
dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute
nel regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri.
Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti non
in servizio nell'Arma dei carabinieri a decorrere dal decimo giorno
antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le
operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica
per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma
dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti
fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al centro nazionale di
selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita'
che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le
modalita' di cui al precedente art. 7 e la sostituzione con altri
candidati idonei, in ordine di graduatoria, ferma restando l'aliquota
massima prevista per il personale femminile.
3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse
dal concorso con le modalita' indicate al precedente art. 7 e
sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
4. I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri
dovranno portare al seguito i seguenti certificati:
a) certificato plurimo delle vaccinazioni;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
c) eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame
radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari
militari o strutture sanitarie pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data dell'incorporamento.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti,
entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, in
stretto ordine di graduatoria, ferma restando l'aliquota massima per
le donne, di cui al precedente art. 1.
La Direzione generale per il personale militare, o autorita'
delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente comando
dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio
nell'Arma - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla
data fissata.
6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

                              Art. 23.
 
Proroga dei termini di validita' della graduatoria
 
1. L'amministrazione si riserva la facolta' di prorogare i
termini di validita' della graduatoria di cui al precedente art. 16,
ai sensi del decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001, art. 14,
comma 1, lettera g), per l'ammissione a successivi analoghi corsi che
avranno inizio entro diciotto mesi dalla data di approvazione della
graduatoria stessa.
2. In caso di applicazione del precedente comma, i candidati
ammessi a tali corsi sulla base della graduatoria del presente
concorso, all'atto dell'incorporamento:
dovranno mantenere i requisiti previsti dall'art. 2 del
presente bando, fatta eccezione per l'eta';
saranno sottoposti a visita medica presso il comando generale
dell'Arma dei carabinieri centro nazionale di selezione e
reclutamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti fisici
di cui al precedente art. 12.

                              Art. 24.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il tenente generale: D'Arrigo

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