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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo
professionale di addetto ai servizi ausiliari della Prima area -
fascia retributiva F1, per 57 posti riservati alle categorie
protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2011
Ente:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Località:Nazionale
Codice atto:1E003582
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Vista la circolare n. 6/2009 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e in particolare il
punto 4 quale prevede che «In merito all'ambito di intervento del
divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le
categorie protette, nel limite del completamento della quota
d'obbligo» e che «... la mancata copertura della quota d'obbligo
riservata alle categorie protette e' espressamente sanzionata sul
piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto
dall'art. 15, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri per i quadrienni dal 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005 e
2006-2009;
Visto l'accordo concernente l'individuazione dei profili
professionali di questo Ministero, sottoscritto in data 20 dicembre
2010 tra amministrazione e OO.SS.;
Tenuto conto che a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 7%
sui suddetti posti disponibili risultano 57 posti su base nazionale
da destinare all'assunzione delle categorie protette di cui all'art.
1 legge n. 68/1999, dato risultante anche dalla ricevuta elettronica
rilasciata dal servizio informatico del Ministero del lavoro, a
conclusione dell'inserimento dei prospetti informativi;
Ritenuto di dover destinare tali posti all'assunzione nel profilo
professionale di addetto ai servizi ausiliari della Prima area -
fascia retributiva «F1»;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso e destinatari della procedura


1. E' indetta una selezione per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di 57 unita' di personale nel profilo professionale di
«addetto ai servizi ausiliari» della Prima area - fascia retributiva
«F1», da destinare ai destinatari delle disposizioni di cui all'art.
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 sono
cosi' ripartiti a livello regionale:


 
-------------------------------------
Regione Numero posti
-------------------------------------
Abruzzo 3
-------------------------------------
Basilicata 1
-------------------------------------
Emilia-Romagna 4
-------------------------------------
Friuli-Venezia Giulia 2
-------------------------------------
Lazio 12
-------------------------------------
Liguria 2
-------------------------------------
Lombardia 5
-------------------------------------
Marche 1
-------------------------------------
Piemonte 4
-------------------------------------
Sardegna 5
-------------------------------------
Toscana 11
-------------------------------------
Umbria 3
-------------------------------------
Veneto 4
-------------------------------------
Totale 57
-------------------------------------
 



                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto
il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
e) idoneita' fisica all'impiego per il profilo professionale di
addetto ai servizi ausiliari;
f) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente, salvo avvenuta riabilitazione, ne' aver
procedimenti penali in corso;
g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
h) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere
ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai
candidati alla data di avviamento a selezione dei lavoratori.
3. Resta ferma la facolta' per l'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della
selezione, alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con
riserva, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per
difetto di uno dei prescritti requisiti.

                               Art. 3 


Richiesta di avviamento e prove selettive


1. Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda
di partecipazione a questa amministrazione, poiche' l'avviamento
avverra' a cura dei centri provinciali per l'impiego territorialmente
competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare
servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente.
2. Ai fini del comma 1, le direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici di questo Ministero competenti ai sensi
dell'art. 1 del presente bando, individueranno gli istituti
periferici che hanno maggiore carenza di personale nel profilo
professionale messo a bando e stabiliranno, la ripartizione dei posti
assegnati nella regione.
3. In particolare, gli istituti periferici di questo Ministero
interessati dalla presente selezione provvederanno, ad inoltrare ai
centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti,
richiesta di avviamento a selezione, secondo le modalita' di cui
all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
citato nelle premesse. In suddetti istituti entro dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di avviamento provvederanno alla
convocazione dei lavoratori per la selezione presso la sede in cui e'
insediata la commissione esaminatrice.
4. L'esito delle prove sara' comunicato ai centri provinciali per
l'impiego territorialmente competenti entro cinque giorni dalla
conclusione della prova selettiva.
5. Le prove non comporteranno valutazione comparativa e saranno
preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni dei
profili professionali nei quali avverranno le assunzioni.

                               Art. 4 


Commissioni esaminatrici


1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, le
commissioni esaminatrici, istituite negli istituti interessati
all'assunzione, saranno composte, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono
svolte da un impiegato appartenente alla ex sesta qualifica
funzionale.

                               Art. 5 


Documenti di riconoscimento


1. Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non
scaduto.

                               Art. 6 


Prove selettive


1. La prova selettiva che dovra' svolgersi con le modalita'
previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, citato nelle premesse consiste in prova attitudinale basata
su una serie di quesiti mirati all'accertamento del grado di cultura
generale nonche' delle attitudini ad acquisire la professionalita' di
addetto ai servizi ausiliari.

                               Art. 7 


Esito delle prove


1. Al termine delle prove di cui all'art. 5, la commissione
esaminatrice esprime un giudizio circa la idoneita' o meno del
candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando.
2. Il giudizio di cui al comma 1 viene reso pubblico mediante
affissione nella sede di esame, al termine di ciascuna giornata di
svolgimento della prova orale.

                               Art. 8 


Presentazione dei documenti da parte dei candidati dichiarati
vincitori


1. I candidati che superano la prova selettiva saranno invitati,
a presentare al Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio IV, via del
Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, i seguenti documenti attestanti il
possesso dei requisiti prescritti per la stipula del contrato
individuale di lavoro:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 citato nelle premesse. I candidati riceveranno
dall'amministrazione il modello di tale dichiarazione, unitamente
alla comunicazione di cui sopra;
b) fotocopia autenticata del verbale di invalidita';
c) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente per territorio o dal medico competente, ai sensi del
decreto legislativo n. 81/2008 della lettera a), comma 2, art. 41,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
Il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione
delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa
e che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e alla
incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego
cui aspira.
2. Ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei
controlli, anche a campione,sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

                               Art. 9 


Assunzione in servizio in prova


1. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel
profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari ausiliario
della Prima area, Fascia retributiva «F1» presso l'istituto
interessato all'assunzione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato
secondo le modalita' di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del comparto
Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 1995.
3. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di
mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato
dall'amministrazione, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento; in tal caso l'amministrazione, valutati i motivi e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici,
proroga il termine per l'assunzione.
4. Il periodo di prova ha la durata di mesi due e per la
disciplina dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'art.
14-bis C.C.N.L. 16 maggio 1995, aggiunto dall'art. 2 del C.C.N.L. 22
ottobre 1997.

                               Art. 10 


Disposizioni finali


1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall'amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si
rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.
3. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di
impugnativa (centoventi giorni con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio).
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito
internet www.beniculturali.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: Guarany

 

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