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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto
posti di direttore tecnico psicologo in prova del ruolo dei direttori
tecnici psicologi della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 5/2/2002
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:02E00883
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:8
Scadenza:7/3/2002
Tags:Psicologi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
 
Vista la legge 1 aprile 1981. n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, del
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
Vista la legge 20 dicembre 1966. n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni. recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983. n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989.
n. 299, con il quale e' stato approvato il regolamento per
l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale
della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i
requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati
per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici del personale
della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 1986,
concernente il regolamento per l'assunzione dei direttori tecnici
della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni recante l'ordinamento
giudiziario, cosi come richiamati dall'art. 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 luglio 1985,
concernente i profili professionali del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125. concernente la
realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e
integrazioni, recante norme sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che prevede l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza
da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua
straniera;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, che autorizza il numero dei posti da
bandire relativamente al ruolo dei direttori tecnici psicologi;
Vista la nota n. 333-E/276.0/5510/1 del 30 ottobre 2001, con la
quale il servizio personale tecnico-scientifico della Polizia di
Stato ha quantificato in otto i posti disponibili nella qualifica
iniziale del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di
Stato, a seguito dell'applicazione dell'art. 8, lettera p), del
decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201. che ha autorizzato la
copertura fino al limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato
attraverso l'assunzione degli idonei del primo concorso straordinario
per l'accesso ai predetti ruoli;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di otto posti di direttore tecnico psicologo in prova
del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti otto posti:
a) due sono riservati, subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza,
deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva
opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti
eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
b) uno e' riservato agli appartenenti al ruolo dei periti
tecnici della Polizia di Stato in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3. Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' possibile partecipare a
tale riserva per non piu' di due volte.
3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente
comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria ai candidati idonei
non vincitori.

                               Art. 2.
 
Comunicazioni relative al concorso
 
1. Le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte nonche'
ogni altra comunicazione relativa al concorso saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" del 16 luglio 2002. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 ed all'art. 124 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato
dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398;
d) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento del
servizio, come previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 1986, ed
i requisiti attitudinali indicati dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259;
e) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione;
f) essere in possesso del diploma di laurea in psicologia
conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana o presso
un istituto di istruzione universitaria equiparato;
g) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei
riguardi degli obblighi di leva e non esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
h) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati, ovvero destituito da pubblici uffici o
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957. n. 3.
2. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal
concorso.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di
bollo ai sensi dell'art, 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370,
andranno redatte esclusivamente sugli appositi moduli "Mod. 3A S.C.
P.S." reperibili presso le questure e dovranno essere presentate alla
questura della provincia di residenza perentoriamente entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami". Le domande potranno anche essere
inviate, alla questura della provincia di residenza, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'avviso di ricevimento dovra' esser conservato dal candidato almeno
fino al giorno in cui sosterra' la prova scritta.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono
iscritti,ovvero il motivo della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto
riportato, della data del conseguimento e dell'universita' o istituto
che lo ha rilasciato;
g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 8, comma 8, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; a tal fine il
candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni
integrative del citato "Mod. 3A S.C. P.S.";
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando di non essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo
civile;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
direttamente al Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica
sicurezza - direzione centrale per le risorse umane - servizio
concorsi - piazza del Viminale n. 7 - 00 184 Roma.
4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di
cui al precedente art. 1, secondo comma, dovranno farne richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi
del titolo in base al quale concorrono a tali posti.
5. Nelle domande dovranno essere indicati i titoli di precedenza
e preferenza, a parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano
far valere. Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio
riservato alle annotazioni integrative del citato "Mod. 3A S.C.
P.S.". Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
6. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
7. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.
8. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 5.
 
Titoli ammessi a valutazione
 
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura fino a punti 10;
b) titoli professionali fino a punti 15;
c) titoli vari fino a punti 5.
2. Rientrano tra i titoli di cultura: i diplomi di laurea e
quelli di specializzazione; gli attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento, aggiornamento, qualificazione e similari, purche'
con esami finali o giudizio di merito e rilasciati da un'istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo
Stato; le abilitazioni all'insegnamento e quelle professionali.
3. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti:
l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni
pubbliche o enti di diritto pubblico; lo svolgimento a carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari tutti quelli non compresi tra
quelli appartenenti alle precedenti categorie che, a giudizio della
commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito.
5. La commissione stabilisce preventivamente i titoli che saranno
presi in considerazione per ciascuna delle predette categorie,
fissandone il relativo punteggio. In ogni caso, saranno valutati
soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
6. La documentazione, in originale o in copia autenticata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000.
n. 445, che comprova il possesso alla data di scadenza del bando dei
titoli di cui al presente articolo, dovra' essere prodotta
perentoriamente entro trenta giorni dalla richiesta
dell'amministrazione.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive degli atti di
notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6.
 
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale 1 dicembre 1986 ed alle prove attitudinali di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1991, n. 259.
2. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno ed
all'ora stabiliti per l'effettuazione dei predetti accertamenti
verra' escluso dal concorso con decreto motivato.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della
Polizia di Stato. Ai fini dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici, i candidati saranno sottoposti ad esami clinici ed a
prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano
dotati di valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti
da infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire
sul servizio.
4. I candidati idonei alla visita psico-fisica saranno
sottoposti, a cura di un'apposita commissione, all'accertamento delle
qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di prove,
collettive ed individuali, integrate da un colloquio. La commissione
sara' costituita con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.
6. Ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, in relazione al numero dei
candidati, l'amministrazione puo' far precedere le prove d'esame
all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

                               Art. 7.
 
Tutela dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 6,
nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande d
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione
centrale per le risorse umane - servizio concorsi - per le finalita'
di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell'interno - dipartimento della
pubblica sicurezza - direzione centrale per le risorse umane -
servizio concorsi, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore della
divisione II del predetto servizio.

                               Art. 8.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a
disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti
materie:
a) psicologia generale;
b) psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, ove costituito.
3. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. E' loro
consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta,
consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note ne' richiami
dottrinali o giurisprudenziali nonche' i dizionari linguistici che
siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o
dal comitato di vigilanza, ove costituito.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente
articolo e' escluso dal concorso.
5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle
prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore
a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in
ciascuna prova.
6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del
colloquio stesso.
7. Il colloquio vertera' sulle materie delle prove scritte e su:
elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo
stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento
agli appartenenti alla Polizia di Stato.
8. Nel corso del colloquio sara', altresi', accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse (videoscrittura, foglio di calcolo,
archivio informatico), nonche' della lingua straniera indicata
all'atto della domanda di partecipazione al concorso.
9. Il colloquio si intendera' superato qualora il candidato abbia
conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

                               Art. 9.
 
Formazione della graduatoria
 
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale per la formazione della graduatoria di
merito e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito
ai titoli.
3. I candidati che abbiano espresso nella domanda l'intenzione di
concorrere ai posti riservati saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - servizio concorsi, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno in cui
avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti comprovanti
l'appartenenza alle categorie cui e' destinata la riserva del posto.
4. I candidati che avranno superato le prove dovranno, altresi,
produrre entro il termine suddetto i documenti necessari per
dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o
precedenza nella nomina a parita' di merito. Tali documenti potranno
essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dell'atto di notorieta'.
5. I documenti indicati ai precedenti commi 3 e 4 che saranno
presentati o perverranno dopo il termine di trenta giorni, non
saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
6. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno
dichiarati i vincitori del concorso, subordinatamente
all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.

                              Art. 10.
 
Pubblicazione della graduatoria
 
1. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale
pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Documentazione di rito
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori ed eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, gli altri candidati idonei saranno invitati
a far pervenire al Ministero dell'interno - dipartimento della
pubblica sicurezza - direzione centrale per le risorse umane -
servizio personale tecnico scientifico e professionale, entro il
termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno di
assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione di
cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sotto elencati stati e qualita'
personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione iscritte nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
b) la cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita:
e) il titolo di studio, di cui all'art. 3, comma 1., lett. f),
del presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati godevano del possesso dei
requisiti della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
5. Il personale di ruolo appartenente ad amministrazione diversa
da quella del Ministero dell'interno e' esonerato dalla presentazione
dei documenti indicati nel precedente, comma 1, alle lettere a) b) e
c). Il personale di ruolo appartenente all'amministrazione
dell'interno e' esonerato altresi' dal presentare la documentazione
di cui alla lett. d).
6. I candidati di sesso maschile dovranno, altresi', presentare
la documentazione relativa alla posizione nei confronti degli
obblighi di leva, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
7. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo implichera' la
decadenza dalla nomina in prova.

                              Art. 12.
 
Nomina dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici
psicologi della Polizia di Stato in prova ed avviati a frequentare il
corso di formazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. Al termine del suddetto corso i vincitori prenderanno servizio
nelle sedi loro assegnate dove dovranno permanere ininterrottamente
per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero per non meno di
due anni qualora abbiano prestato servizio in sedi disagiate.
Roma, 13 dicembre 2001
Il capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro

 

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