Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorsi pubblici, per titoli, per compl...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorsi pubblici, per titoli, per complessive tre unita' di
personale con il profilo di dirigente di ricerca in prova - I livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 19/5/2006
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E03334
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:19/6/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
della Direzione centrale delle risorse umane
e degli affari generali
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, comma 1, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto 24 gennaio 2003,
concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto predetto, come modificato con decreto del presidente
del predetto Istituto 9 novembre 2005;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto di cui sopra
3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni
organiche dell'Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005)
ed in particolare l'art. 1, comma 95, della legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 50 del
13 aprile 2005, concernente il piano triennale di assunzioni di
personale a tempo indeterminato dell'Istituto medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, con cui l'Istituto superiore di sanita' e' stato
autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della citata legge
n. 311/2004, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per
complessivi sessantadue posti, ripartiti tra profili e livelli del
medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58 del
21 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha ripartito i suddetti sessantadue posti tra i
Dipartimenti, Centri nazionali, Servizi tecnici scientifici e Uffici
dell'Istituto medesimo ai fini dell'indizione di pubblici concorsi
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;
Vista la deliberazione n. 6, allegata al verbale n. 59 del
25 gennaio 2006, con la quale il predetto Consiglio di
amministrazione dell'Istituto medesimo ha deliberato le modalita' di
svolgimento di alcuni concorsi per la copertura di parte dei sopra
citati sessantadue posti, ed in particolare di n. 3 posti per il
profilo di dirigente di ricerca - I livello professionale
dell'Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo di dirigente di ricerca - I livello professionale di cui al
citato decreto presidenziale 31 dicembre 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Sono indetti i sottoindicati pubblici concorsi, per titoli,
per l'assunzione, a tempo indeterminato, di complessive tre unita' di
personale con il profilo di dirigente di ricerca in prova - I livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita':
a) una unita' per il Dipartimento di biologia cellulare e
neuroscienze. Disciplina: neuroimmunologia;
b) una unita' per il Dipartimento di tecnologie e salute.
Disciplina: valutazione dei dispositivi biomedici o della
radioattivita' ambientale;
c) una unita' per il Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute. Disciplina: epidemiologia per
le malattie cardiovascolari.

                               Art. 2.
1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai sessantacinque anni;
b) capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel
determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita',
significato e valore internazionale nel settore prevalente di
ricerca. La valutazione del possesso di tale requisito e' demandata
al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice sulla base
dei curricula e dei titoli scientifici presentati ai sensi del
successivo art. 5;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' la valutazione dei titoli di merito.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it> 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli
indicati all'art. 1 del presente bando;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
12) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 8, dei quali siano in possesso;
13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
8. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso, tra quelli
di cui all'art. 1 del presente bando, a cui intenda partecipare.
9. Chi intenda partecipare a piu' concorsi, tra quelli indicati
nel precedente art. 1, deve spedire tante domande separate allegando
a ciascuna di esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende
presentare.
10. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo.
11. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI -
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 90,00.
3. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice prima di procedere alla valutazione stessa.
4. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 65,00,
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 6,00;
ctg. 2) elaborati di servizio: fino a punti 10,00, punteggio
massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,60;
ctg. 3) incarichi universitari e specializzazioni: fino a punti
5,00, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria: punti 1,50;
ctg. 4) incarichi speciali: fino a punti 5,00, punteggio
massimo attribuibile a ciascun incarico: punti 0,60;
ctg.5) corsi svolti come docente, premi scientifici, brevetti:
fino a punti 5,00, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo
della categoria: punti 0,60.
5. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che
l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale
incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su
questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi
dell'amministrazione.
6. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere
prodotte in originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente
presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera,
da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione.
7. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile,
altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
12. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
13. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' comunicato ai
singoli candidati a cura della commissione esaminatrice.

                               Art. 6.
1. Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando
sara' nominata, con provvedimento del presidente dell'Istituto, la
relativa commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista
dall'art. 9, del decreto presidenziale 3 ottobre 2002.

                               Art. 7.
1. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando,
in base ai punteggi attribuiti ai candidati, la relativa commissione
esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione dei
punteggi stessi.
2. Il candidato che avra' riportato un punteggio inferiore a
punti 63,00 non sara' incluso nella graduatoria di merito.

                               Art. 8.
1. I candidati che avranno riportato un punteggio uguale o
superiore a quello indicato nel comma 2 del precedente art. 7 e che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire
all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 15, del precedente
art. 5, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I
documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano
posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne
comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti
dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari
di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai
centri per l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante
l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata
legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato di disoccupazione
rilasciato da uno dei centri stessi;
b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della
citata legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella
precedente lettera a);
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I
beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato
rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il
coniuge o il figlio superstite ovvero il fratello o la sorella
convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto
deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
4. Le predette riserve, calcolate sulla totalita' dei posti dei
concorsi di cui al precedente art. 1, saranno applicate, ai vari
concorsi, qualora vi siano riservatari, secondo l'ordine cronologico
con il quale giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive
commissioni esaminatrici e fino a saturazione delle relative
percentuali.
5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella «A» annessa
alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni,
ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella «A»
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella «A» annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
6. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
7. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' a seconda dei casi.
8. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
9. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
10. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                               Art. 9.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui al precedente art. 8, con decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali, saranno
approvate le graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi
indetti con il presente bando, e verranno dichiarati i relativi
vincitori.
2. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                              Art. 10.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 11, saranno invitati a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al I livello professionale (profilo di dirigente di
ricerca), previsto dal CCNL 21 febbraio 2002 e successive
integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o che presti servizio nell'Istituto stesso, senza
interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo di dirigente
di ricerca con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
8. L'assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata
all'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).

                              Art. 11.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 10 i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 10 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1) del precedente comma 1, tale sua condizione ed
inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2)
nonche', ad esclusione del personale dell'Istituto superiore di
sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al
punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 10.
Roma, 28 febbraio 2006
Il direttore della Direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali

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