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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso pubblico e concorso riservato per la copertura di
complessivi due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore di
elaborazione dati (settima qualifica) dell'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:099E8202
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567 ed in particolare l'art. 33;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita';
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania;
Visto il "Regolamento generale di Ateneo dell'Universita' degli
studi di Catania";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto rettorale n. 2139/IR del 22 dicembre 1997, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento d'Ateneo sui procedimenti di
selezione per l'accesso al lavoro, con contratto di lavoro
subordinato, del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'
degli studi di Catania";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza
del 15 giugno 1999;
Considerato che dalla suddetta delibera sono stati individuati, fra
l'altro, due posti da mettere a concorso per la settima qualifica,
profilo professionale di collaboratore di elaborazione dati, area
funzionale delle strutture di elaborazione dati;
Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto delle universita' di cui al suddetto art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, risulta
operante e che la stessa trova applicazione per uno dei due predetti
posti;
Tenuto conto che sono state espletate le procedure di mobilita'
previste dall'art. 37 del suddetto contratto collettivo nazionale di
lavoro;
Accertata la disponibilita' del posto e la relativa copertura
finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Sono indetti un concorso pubblico e un concorso riservato, per la
copertura di complessivi due posti di collaboratore di elaborazione
dati (settima qualifica) dell'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati, presso questo Ateneo.

                               Art. 2.
R i s e r v a
Uno dei due posti e' riservato al personale tecnico-amministrativo
del comparto universita' appartenente alla sesta qualifica dell'area
funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo
professionale di assistente di elaborazione dati, in possesso di una
anzianita' di servizio di almeno sei anni maturata in tale qualifica.
Nel caso in cui il suddetto posto non sara' ricoperto da un
candidato riservatario, lo stesso si intendera' libero e sara'
ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico di cui al capo I del presente bando.

                               Art. 3.
E' indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto, a tempo
indeterminato, di collaboratore di elaborazione dati (settima
qualifica) dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati,
presso questo Ateneo.

                               Art. 4.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 3, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in
base alla normativa vigente;
4) titolo di studio richiesto:
a) diploma di laurea conseguito con un punteggio non inferiore a
108/110 in scienze dell'informazione, ingegneria elettronica,
ingegneria informatica, matematica, fisica e informatica;
oppure
b) diploma di laurea conseguito con un punteggio non inferiore a
100/110 in scienze dell'informazione, ingegneria elettronica,
ingegneria informatica, matematica, fisica e informatica, piu' cinque
anni continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica
per elaborazione dati, presso lo Stato, enti pubblici o aziende di
importanza nazionale;
oppure
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, conseguito con un punteggio non inferiore a 58/60 o
97/100, piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa di
collaborazione tecnica per elaborazione dati, presso lo Stato, enti
pubblici o aziende di importanza nazionale.
Per il particolare tipo di attivita' non si prescinde dal possesso
del titolo di studio suddetto e con le medesime caratteristiche di
cui al punto 4) del presente articolo per il personale universitario
della sesta qualifica funzionale in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali
ovvero alla normativa vigente;
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

                               Art. 5.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
secondo lo schema (allegato 1), indirizzate al direttore
amministrativo di questa Universita', dovranno pervenire all'ufficio
del personale - Via S. Maria del Rosario n. 9 - 95131 - Catania,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
termine.
Fa fede il timbro a data dell'ufficio del personale accettante.
L'amministrazione non risponde della eventuale dispersione della
domanda affidata al servizio postale o corrieri privati.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione del concorso, dovranno dichiarare, ai sensi
della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, e sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 4, punto
4), del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato,
la data del conseguimento, la votazione riportata, nonche'
l'eventuale continuata attivita' lavorativa di collaborazione tecnica
per elaborazione dati, presso lo Stato, enti pubblici o aziende di
importanza nazionale, come richiesto all'art. 4, punto 4, lettere b)
e c).
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra' specificare l'autorita' competente che ha riconosciuto tale
titolo equipollente al titolo italiano richiesto;
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ne' dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;
11) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione (allegato 4
al presente bando).
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito dell'aspirante
ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso che gli
verra' trasmessa mediante raccomandata a.r. Sara' utile indicare un
eventuale recapito telefonico. Il candidato, altresi', si impegna a
segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero
intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n.
104/1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati per le finalita' di gestione del concorso
e del rapporto di lavoro instaurato.

                               Art. 6.
Prove di esame - Programma
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte, la
seconda delle quali a contenuto teorico-pratico, e in una prova
orale, e verteranno sugli argomenti riportati all'allegato 3 del
presente bando.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi alla prova orale, con raccomandata a.r., non
meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa, sara' data
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Contestualmente, verra' comunicato loro il diario della prova orale
con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa
si svolgera'.
La prova orale si intendera' superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Al termine della seduta dedicata alla suddetta prova, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
Il punteggio finale, per ciascun candidato, e' dato dalla somma
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove di esame i
candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello
Stato, se il candidato e' dipendente statale;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa.

                               Art. 7.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice formulera'
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto delle
eventuali preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 (allegato 4), saranno approvati gli atti
concorsuali nonche' la graduatoria di merito unitamente a quella del
vincitore del concorso.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova orale del
concorso dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Catania, via S. Maria
del Rosario n. 9 - 95131 Catania, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorieta' di cui alla legge n.
15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
E' dichiarato vincitore del concorso, il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore del concorso sara' pubblicata all'albo
del palazzo centrale dell'Universita' degli studi di Catania. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed
esami" - e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
E' indetto concorso riservato ai dipendenti del comparto
universita', per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato,
di collaboratore di elaborazione dati (settima qualifica) dell'area
funzionale delle strutture di elaborazione dati, presso questo
Ateneo.

                               Art. 9.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 8, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
oppure:
diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' diploma di
corso professionale specifico rilasciato da enti pubblici o da
aziende specializzate di settore o attestato di attivita' lavorativa
specifica prestata per almeno due anni presso enti pubblici o aziende
specializzate di settore, con esclusione del periodo di
apprendistato;
2) di appartenere alla sesta qualifica dell'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati - profilo professionale di assistente
di elaborazione dati, con una anzianita' di servizio di almeno sei
anni maturata in tale qualifica.
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali
ovvero alla normativa vigente;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

                              Art. 10.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
secondo lo schema (allegato 2), indirizzate al direttore
amministrativo di questa Universita', dovranno pervenire all'ufficio
del personale - Via S. Maria del Rosario n. 9 - 95131 - Catania,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
termine.
Fa fede il timbro a data dell'ufficio del personale accettante.
L'amministrazione non risponde della eventuale dispersione della
domanda affidata al servizio postale o corrieri privati.
Nella domanda di ammissione il candidato, oltre che indicare la
precisa denominazione del concorso, dovra' dichiarare, ai sensi della
legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, e sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 9, punto
1), del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato,
la data del conseguimento, nonche' la votazione riportata.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra' specificare l'autorita' competente che ha riconosciuto tale
titolo equipollente al titolo italiano richiesto;
4) di essere inquadrato nella sesta qualifica, dell'area funzionale
delle strutture di elaborazione dati, profilo professionale di
assistente di elaborazione dati, con una anzianita' di servizio di
almeno sei anni maturata in tale qualifica e l'universita' presso la
quale presta servizio;
5) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione (allegato 4
al presente bando).
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito dell'aspirante
ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso che gli
verra' trasmessa mediante raccomandata a.r. Sara' utile indicare un
eventuale recapito telefonico. Il candidato, altresi', si impegna a
segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero
intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n.
104/1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati per le finalita' di gestione del concorso
e del rapporto di lavoro instaurato.
Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati
dovranno presentare in carta semplice in originale, in copia
autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
di cui all'allegato 5 del presente bando, i titoli di cui chiedono la
valutazione ai sensi del successivo art. 11, in caso contrario essi
non possono essere oggetto di valutazione.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli presentati non
e' soggetta ad autenticazione ove sia opposta in presenza del
dipendente addetto.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata
direttamente da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita'
provvisti di fotografia e rilasciati da una amministrazione dello
Stato.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
Agli eventuali atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti oltre il
termine sopra indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                              Art. 11.
Valutazione dei titoli
Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987, il 40% del punteggio complessivo, pari a 100 punti, e'
attribuito ai titoli e sara' cosi' ripartito:
a) alla votazione riportata nel diploma di laurea in scienze
dell'informazione, ingegneria elettronica, ingegneria informatica,
matematica, fisica e informatica; o in alternativa alla votazione
riportata nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale valutabile solo se integrato da quattro anni
continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica per
elaborazione dati, presso lo Stato, enti pubblici o aziende di
importanza nazionale, sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di punti 12.
Qualora il candidato presenti documentazione relativa
all'acquisizione di piu' di uno fra i titoli di studio sopra
indicati, si terra' conto solo del titolo che da' luogo al punteggio
piu' favorevole;
b) all'anzianita' di servizio prestata presso le Universita' e le
pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quella richiesta quale
requisito di ammissione, sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di punti 12;
c) agli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, sara'
attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 6;
d) alle pubblicazioni scientifiche, sara' attribuito un punteggio
fino ad un massimo di punti 4;
e) agli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalla
pubbliche amministrazioni, sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di punti 6.
Il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio di cui al
punto 4) sopra richiamato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto ai
candidati prima dell'effettuazione della prova orale mediante
affissione all'albo della stessa sede di esame.

                              Art. 12.
Prove di esame - Programma
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte, la
seconda delle quali a contenuto teorico-pratico, e in una prova
orale, e verteranno sugli argomenti riportati all'allegato 3 del
presente bando.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi alla prova orale, con raccomandata a.r., non
meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa, sara' data
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Contestualmente, verra' comunicato loro il diario della prova orale
con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa
si svolgera'.
La prova orale si intendera' superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Al termine della seduta dedicata alla suddetta prova, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
Il punteggio finale, per ciascun candidato, e' dato dalla somma
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove di esame i
candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello
Stato;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa.

                              Art. 13.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
La valutazione complessiva, per ciascun candidato, e' determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, di cui
all'art. 11, al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice formulera'
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto delle
eventuali preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 (allegato 4), saranno approvati gli atti
concorsuali nonche' la graduatoria di merito unitamente a quella del
vincitore del concorso.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova orale del
concorso dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Catania, via S. Maria
del Rosario n. 9 - 95131 Catania, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorieta' di cui alla legge n.
15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
E' dichiarato vincitore del concorso, il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore del concorso sara' pubblicata all'albo
del palazzo centrale dell'Universita' degli studi di Catania. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed
esami" - e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Norme comuni
al concorso pubblico ed al concorso riservato

                              Art. 14.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata dal direttore amministrativo,
sara' composta nel rispetto delle disposizione contenute nell'art. 9
D.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni.

                              Art. 15.
Calendario di esame
La prima prova scritta si svolgera' il giorno 15 dicembre 1999,
alle ore 9, presso il centro di calcolo, edificio polifunzionale,
facolta' di ingegneria, viale Andrea Doria n. 6 Catania.
La seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico) si svolgera'
il giorno 16 dicembre 1999, alle ore 9, presso il centro di calcolo,
edificio polifunzionale, facolta' di ingegneria, viale Andrea Doria
n. 6 Catania.
Le suddette comunicazioni, relative al diario di esame delle prove
scritte, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi alle stesse prove di esame.
Ai concorrenti non sara' dato altro avviso e pertanto coloro che
non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei
giorni e nelle ore sopra citate.

                              Art. 16.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvate le graduatorie come indicato nei precedenti articoli 7 e
13, l'amministrazione provvede alla stipula, con i vincitori di
ciascun concorso, del contratto individuale di lavoro.
I vincitori saranno assunti in prova con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nella settima qualifica, profilo
professionale di collaboratore di elaborazione dati, area funzionale
delle strutture di elaborazioni dati, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e con il diritto al trattamento economico iniziale di cui al
contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
Universita'.
In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica,
profilo professionale e livello retributivo iniziale, la durata del
periodo di prova e la sede di destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.

                              Art. 17.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti,
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale,
sara' invitato a presentare, entro trenta giorni, i seguenti
documenti in regola con le norme vigenti sul bollo e
sull'autocertificazione in vigore, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al
concorso:
cittadinanza (unicamente per il vincitore del concorso pubblico);
godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste elettorali (unicamente per il
vincitore del concorso pubblico);
mancanza di condanne penali ovvero l'esistenza di condanne penali
riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziario (unicamente per il vincitore del
concorso pubblico);
2) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro.
Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi', ai
sensi dell'art. 19, della legge n. 482/1968, una dichiarazione
legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti ai quali saranno eventualmente
applicati.
I documenti di cui al punto 2) dovranno essere inoltre di data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrli.
La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto
idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e'
escluso dal concorso;
3) fotografia recente formato tessera;
4) copia integrale dello stato matricolare (unicamente per il
vincitore del concorso riservato).
Il vincitore, entro il medesimo termine, dovra' dichiarare sotto la
propria responsabilita' di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n.
29/1993; ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da luogo alla stipula del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Il vincitore che sia dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione dovra' produrre anche copia integrale dello stato di
servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza (unicamente
per il vincitore del concorso pubblico).
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I concorrenti vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in
bollo l'istanza di partecipazione nonche' i documenti gia' presentati
per i quali la legge non prevede l'esenzione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Questa amministrazione procedera' ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, in materia di sanzioni penali.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - e copia
dello stesso, oltre ad essere affisso all'albo del palazzo centrale
dell'Universita', e' disponibile sul sito internet www.unict.it/ e
presso l'ufficio del personale, via S. Maria del Rosario n. 9 -
Catania, tel. 095/7307569 - 7307570, che resta a disposizione per
ulteriori informazioni.
Catania, 16 settembre 1999.
Il direttore amministrativo: Gilotta
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