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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari per lo
svolgimento di servizio onorario presso la Corte di cassazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 27/4/2018
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:18E03807
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/5/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante legge di
bilancio per il 2018 e, in particolare, l'art. 1, commi da 961 a 981,
concernenti misure dirette ad agevolare la definizione dei
procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di
cassazione;
Visto l'art. 1, commi 962 e 963, della medesima legge n. 205 del
2017, secondo cui, ai fini di quanto previsto dal citato comma 961,
si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di
magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo
svolgimento di servizio onorario, prevedendosi che i medesimi sono
nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.
Visto l'art. 1, comma 968, della n. 205 del 2017, secondo cui il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e i
termini di presentazione della domanda;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha reso
delibera nella seduta del 21 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, nel definire le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, regola la procedura di selezione per la
nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati
ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di
servizio onorario presso la Corte di cassazione.
2. I giudici ausiliari sono assegnati all'ufficio del massimario
e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a
comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti i procedimenti
civili in materia tributaria.

                               Art. 2 

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina di
giudici ausiliari presso la Corte di cassazione, nel numero massimo
di cinquanta magistrati onorari.
2. Ove necessario, potra' procedersi entro sei mesi dalla
conclusione del presente interpello, ad un secondo interpello, con
nuova apertura dei termini, secondo le modalita' previste dal
presente decreto.

                               Art. 3 

Requisiti per la nomina

1. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato
ausiliario presso la Corte di cassazione i magistrati ordinari,
compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a
riposo da non piu' di cinque anni al momento di presentazione della
domanda, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore
a venticinque anni. A tal fine, per i consiglieri di cassazione
nominati per meriti insigni, si tiene conto altresi' dell'anzianita'
riconosciuta al momento del conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Per conseguire la nomina a magistrato ausiliario presso la
Corte di cassazione sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione
piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
4. Al momento della scadenza del termine di cui all'art. 5, comma
1, il candidato non deve avere compiuto i settantatre anni di eta'.

                               Art. 4 

Incompatibilita'

1. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato.
2. Non possono essere nominati magistrati ausiliari presso la
Corte di cassazione coloro che, al momento della domanda e nel
triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed
europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo,
presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte
regionali e provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto incarichi
direttivi o esecutivi nei partiti politici.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione deve
essere presentata, esclusivamente in forma cartacea e con le
modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. La domanda di partecipazione deve essere redatta stampando e
compilando l'allegato modulo.
3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda e, unitamente
alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita',
inviarlo a mezzo raccomandata A/R ovvero consegnarlo al Consiglio
Superiore della Magistratura - piazza dell'Indipendenza n. 6 - 00185
Roma.
4. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa
fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.
5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate.
6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi degli
articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il
codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
c) i numeri telefonici di reperibilita' e l'indirizzo di posta
elettronica ordinaria presso cui desidera ricevere eventuali
comunicazioni relative alla procedura di selezione;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione
piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario;
i) l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui
all'art. 4, comma 2.
j) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali
pendenti nei propri confronti.
8. L'aspirante nella domanda deve inoltre indicare i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso
fra quelli elencati al successivo art. 6, autocertificandone la
sussistenza, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Alla domanda deve essere allegata, a pena d'inammissibilita',
dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi
dall'esercizio della professione forense e a non rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti in relazioni ai quali
ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'allegato modulo.
10. L'inosservanza anche di una soltanto delle modalita' di
presentazione della domanda indicate nel presente articolo determina
l'inammissibilita' della domanda.

                               Art. 6 

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimita';
b) la minore anzianita' anagrafica.
2. I titoli di preferenza sono documentati con le modalita'
previste dall'art. 5, comma 8.
3. L'amministrazione effettuera' idonei controlli anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il titolo di' preferenza di cui al comma 1, lettera a), deve
indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di
possesso) e di cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimita',
escludendo eventuali periodi di interruzione.
5. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di
esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della
formazione della graduatoria.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli di
preferenza,
a) per l'esercizio delle funzioni di legittimita' sono
attribuiti:
punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti a periodi
differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00;
b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
punti: 3.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle
funzioni di legittimita' in materia tributaria per piu' di due anni;
punti: 2.00 per l'esercizio delle funzioni di giudice
tributario, per almeno cinque anni.
7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante
non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di nomina.

                               Art. 7 

Procedimento per la nomina

1. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette, senza
ritardo, le domande dei candidati, complete di ogni allegato, al
Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nella
composizione integrata a norma dell'art. 16 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula
le proposte motivate di nomina.
3. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti
punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei
requisiti previsti dall'art. 3;
b) l'inesistenza di cause di incompatibilita';
c) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
penali a carico degli aspiranti;
d) l'idoneita' degli aspiranti a soddisfare con assiduita' ed
impegno le esigenze di servizio.
4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa
di nomi pari al doppio dei posti previsti.
5. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione invia le
proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della
magistratura, che procede alla designazione dei magistrati ausiliari
in relazione ai posti da coprire.
6. La delibera di nomina del Consiglio superiore della
magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia
per l'emanazione del decreto di nomina.
7. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti. In ogni
caso l'incarico conferito mediante lo scorrimento della graduatoria
non puo' avere una durata superiore a tre anni decorrenti, a norma
dell'art. 1, comma 968, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla
scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente
interpello.

                               Art. 8 

Presa di possesso

1. Il presidente della Corte di cassazione, assegnato il
magistrato ausiliario all'ufficio del massimario e del ruolo della
Corte, lo destina esclusivamente a comporre i collegi della sezione a
cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.
2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al Ministero
della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura
l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.

                               Art. 9 

Regime previdenziale

Il rimborso spese forfettario attribuito ai magistrati ausiliari
non costituisce reddito e non e' soggetto a ritenute previdenziali
ne' assistenziali.

                               Art. 10 

Informazioni relative alla procedura di selezione

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili sul portale internet del Consiglio
superiore della magistratura «www.csm.it».

                               Art. 11 

Disposizioni finali

1. L'amministrazione non promuove ne' consente regolarizzazioni o
integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione
della domanda.
2. Entro i termini di presentazione della domanda la
regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita
unicamente attraverso il procedimento di cui all'art. 5.
Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: Orlando

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