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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorsi, per esami, per l'ammissione ai concorsi di dottorato di
ricerca relativi al XXII ciclo - anno accademico 2006/2007

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 11/8/2006
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:06E05475
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/9/2006

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                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: «Norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita»;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: »Norme per il reclutamento
dei Ricercatori e dei Professori Universitari di ruolo», ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 979 del 9 settembre 2005 con il
quale e' stato emanato il Regolamento in materia di Scuole di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato per il XXII ciclo avanzate dalle Scuole di dottorato;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di ateneo;
Viste le delibere del Senato Accademico del 15 giugno 2006 e del
Consiglio di amministrazione del 23 giugno 2006 con le quali e' stato
espresso parere positivo all'istituzione e al rinnovo dei corsi di
dottorato per il XXII ciclo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici
concorsi per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca
relativi al XXII ciclo, anno accademico 2006/2007, presso le Scuole
di dottorato dell'ateneo, indicati nell'allegato elenco (Allegato A,
costituito da n. 5 schede, una per ciascuna Scuola di dottorato), che
forma parte integrante del presente bando.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando, siano in possesso di:
diploma di laurea conseguito nell'ambito dell'ordinamento
previgente il decreto ministeriale n. 509/1999;
laurea specialistica oppure magistrale;
analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Il titolo accademico estero, ai soli fini dell'ammissione al
concorso, puo' essere dichiarato equipollente dal Consiglio della
Scuola di dottorato. In tal caso il candidato dovra' allegare alla
domanda di partecipazione i documenti utili a consentirne la
dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea potranno essere
ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nella
misura della meta' del numero totale dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «Curriculum
Vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato e' consentita a condizione che il candidato si impegni a
rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda
la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti dal
Collegio dei docenti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di
ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
relativo all'ordinamento antecedente il decreto ministeriale
n. 509/1999, oppure la laurea magistrale entro il 31 ottobre 2006. In
tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato
sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea o di laurea magistrale entro il 31 ottobre
2006. Ove il certificato non fosse disponibile per tale data, e'
possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente
bando (Allegato B) reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home
sezione/concorsi/home-dottorato.html
, indirizzata al Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi Cassino - Ufficio laureati - via
Marconi n. 10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o consegnata
direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Universita', entro 30
giorni, pena l'esclusione, che decorrono dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini fara' fede:
in caso di spedizione: il timbro dell'Ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell'Ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del
contributo di Euro 36,15 per la selezione, da effettuare presso
qualunque Agenzia della Banca di Roma con apposito modulo fornito
dall'Universita' e reperibile all'indirizzo
www.unicas.it/home sezione/ concorsi/home-dottorato.html. La firma
in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda
stessa dovra' essere allegata, pena l'esclusione, la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva
di certificazione di cui al successivo art. 10 (Allegato d),
reperibile all'indirizzo
www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande
spedite o consegnate direttamente all'amministrazione fuori il
termine predetto o non pervenute affatto.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi per poter sostenere le prove del concorso. A tale
riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti dal bando.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
Ove non specificato diversamente nelle schede contenute
nell'allegato A, l'esame di ammissione al corso consiste in una prova
scritta e in una prova orale tendenti a verificare la preparazione
del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la
conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
 
Date prove d'esame
 
Per tutti i corsi di dottorato indicati nell'allegato A, la prova
scritta si terra' nel giorno, nell'orario e nei locali che saranno
indicati mediante avviso affisso all'albo del rettorato e pubblicato
nella pagina web di ateneo
www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html almeno 20
giorni prima della prova stessa.
La convocazione per la prova orale avverra' con avviso affisso
all'albo del rettorato e pubblicato nella suddetta pagina web di
ateneo almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero
a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un valido documento di riconoscimento.
Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici
 
La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a
ciascun corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore su
proposta del Consiglio della scuola a cui il corso afferisce. Essa
sara' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, anche di Atenei non italiani, afferenti alle
aree scientifico-disciplinari a cui il corso di dottorato si
riferisce La commissione puo' essere integrata da un massimo di due
esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si
ritiene superata se il candidato ha conseguito una votazione di
almeno 40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi al corso di dottorato, con decreto
del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la
graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. In caso di
rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio
del corso o per mancata iscrizione nei termini previsti,
subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
La graduatoria degli idonei, per ogni singolo corso, verra' resa
pubblica mediante affissione all'albo del rettorato e pubblicata
nella pagina web di ateneo
www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi al corso di dottorato, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito di ateneo dell'esito del concorso, la domanda
di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al
presente bando (Allegato C) reperibile all'indirizzo
www.unicas.it/home sezione/ concorsi/home-dottorato.html,
allegando, la ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione, di
cui al successivo art. 9.

                               Art. 9.
 
Contributo per l'iscrizione
 
I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi.
I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento
di Euro 516,46 per ogni anno di frequenza, da versare, mediante i
bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato,
in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con
le seguenti modalita': la prima rata all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 30 aprile 2007.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie di merito.
Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e'
di Euro 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa.
Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di
studio, dovranno allegare alla domanda di partecipazione apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D) reperibile
all'indirizzo
www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html, dalla
quale risulti il non superamento di detto limite.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo lordo della borsa di studio e' pari a
Euro 11.815,21, comprensiva degli oneri a carico
dell'amministrazione, erogato in rate mensili di uguale importo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del cinquanta per
cento per i periodi di permanenza all'estero.
Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del
dottorando.
I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di
finanziamenti erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca
o da qualificate strutture produttive private che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio del
relativo corso.

                              Art. 11.
 
Diritti e doveri dei dottorandi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai
seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno
l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di
presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta.
E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca e la conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei
docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita'
e per gravi e documentate ragioni di salute.
L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al
precedente comma del presente articolo deve essere espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti.
Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti
decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se
riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso
d'anno godra' di una borsa di studio decurtata della quota gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile
con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di
specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di
master di primo e di secondo livello.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Magnifico
rettore previo superamento di un esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 13.
 
Commissione giudicatrice per l'esame finale
 
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo e'
nominata dal rettore, su proposta del Consiglio della Scuola a cui il
corso di dottorato afferisce.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
l'Universita' si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai
candidati solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle
procedure concorsuali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino.

                              Art. 15.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
dell'ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione.
Cassino, 27 luglio 2006
Il rettore: Vigo

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