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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma
dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 23/9/2016
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:16E04855
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/10/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici
Statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare l'art. 3, comma 1, laddove e' previsto che il
personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai
rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modificazioni e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui
gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonche' l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390,
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione Generale per il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015,
registrato presso la Corte dei Conti il 24 luglio 2015 al foglio n.
1579, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai sensi dell'art. 647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016);
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato Generale della
Sanita' Militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2017, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 sottotenenti
in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di
partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014,
registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il
Personale Militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel
Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri, con la seguente
ripartizione di posti:
a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di
Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma
Prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito;
c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
d) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso, all'atto
della scadenza del termine di presentazione delle domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni.
2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 13.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o
l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale.
4. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse.
In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato nei
siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i
concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie:
a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei
carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano
ultimato il servizio di prima nomina;
b) Ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituti Ufficiali di
pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore
alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910, e successive modificazioni. Coloro che hanno conseguito il
titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di
equivalenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un
Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino
al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione
all'indirizzo di P.E.C. cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e al proprio
comando/ente d'appartenenza;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato.
3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei
carabinieri, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita'
dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio
permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale -
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Il concorrente puo' scegliere la modalita' di identificazione
tra quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito
indicate:
a) indirizzo di posta elettronica certificata intestata al
concorrente;
b) carta d'identita' elettronica (CIE) di tipo conforme agli
standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo email
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 7.
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente
presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 7.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se
militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda al comando del reparto/ente presso il quale sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo comma 7.
7. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno
procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova
di preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non
venga effettuata, che si saranno presentati alle prove
scritte, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei
seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli Ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo
Ispettori).
Una copia della medesima documentazione dovra' essere inviata al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei
concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga
effettuata, facendo ricorso all'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione
Documentale Personale in Avanzamento) per i reparti dell'Arma dei
Carabinieri e, tramite posta, per le altre Forze Armate.
8. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di
complemento, in ferma prefissata o delle Forze di completamento, in
congedo, la documentazione di cui al precedente comma 7, lettera a)
sara' acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione (eventuale);
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) le prove di efficienza fisica;
e) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica;
f) gli accertamenti attitudinali;
g) una prova orale;
h) una prova facoltativa di lingua straniera.
Ai medesimi accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte ed orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a),
sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la
prova orale;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di
segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al comma
1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,
presidente;
b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, presidente;
b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, membro;
c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in
servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.

                               Art. 6 


Prova di preselezione
(eventuale)


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con
le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, il 3 novembre
2016, con inizio non prima delle 10,00, presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via
Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
9,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9.45, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma «Salvo d'Acquisto»
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di
svolgimento della medesima prova saranno rese note, indicativamente a
partire dal 26 ottobre 2016, mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione
generale per il Personale militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento
della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna
a sfera a inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel
provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto
ministeriale 30 giugno 2015 citato in premessa e, in quanto
applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il medesimo provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
4. Al termine della correzione della prova di preselezione verra'
formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da
ammettere a sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato
lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno
ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte saranno
resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di
svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186
- 00143 Roma, tel. 06517051012.
6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
dell'esito definitivo della prova di preselezione, potra' prendere
visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, del questionario somministratogli, della griglia di
correzione e del proprio modulo risposta test.

                               Art. 7 


Prove scritte


1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, ovvero i
concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo,
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato
Allegato A al presente decreto.
I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e 33, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 754, potranno chiedere di effettuare le
stesse in lingua tedesca.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, raggiungibile con le
modalita' di cui all'art. 6, comma 1, nei giorni 9 e 10 novembre
2016, con inizio non prima delle 09.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dal 26
ottobre 2016, mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle
8,15 alle 9,15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo
conto che:
a) prima delle 8,15 non sara' possibile accedere all'interno
della caserma «Salvo d'Acquisto» - (civico 153), struttura ove
verranno effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 9,15, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie;
d) e' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a
inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, i
concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le
disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo
svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente
dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con le modalita'
di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui ai successivi
articoli 9, 10 e 11 sara' reso noto, indicativamente a partire dal 3
febbraio 2017, consultando i siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al
Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186
- 00143 Roma, tel. 06517051012.

                               Art. 8 


Valutazione dei titoli di merito


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno
idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.
Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo
la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati
dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e
non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto
quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero quelli
per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale
documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima documentazione
dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art. 3,
comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nell'art. 3, commi 7 e 8.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, ripartiti secondo le modalita' indicate nell'Allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica, sia stato rilevato il difetto del requisito della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art.
2, comma 1, lettera d). Il medesimo personale sara' escluso dal
concorso dalla Direzione Generale per il Personale militare,
indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7,
sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della
commissione.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei
titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, unitamente alle
votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente a partire
dal 3 febbraio 2017 o, comunque, prima dello svolgimento della prova
orale di cui al successivo art. 12, con le modalita' di cui all'art.
7, comma 5.

                               Art. 9 


Prove di efficienza fisica


1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente
art. 7. Le medesime prove avranno luogo, verosimilmente, a partire
dal 22 febbraio 2017.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da
documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f)
del decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015 citato nelle
premesse. Le medesime norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati
dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di
portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di
pioggia), muniti di un documento d'identita' in corso di validita'
(oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia
del documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data
di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 10, comma 8.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le disposizioni sui
comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente
infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli
esercizi.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera'
il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio.

                               Art. 10 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza
fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art.
5, comma 1, lettera c), presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare
quali Ufficiali in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma
dei Carabinieri.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di
servizio, da documentare a cura del comando di appartenenza, di
quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in
possesso, alla data prevista per i medesimi accertamenti, dei
certificati e referti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)
primo alinea del presente articolo, in ragione dei tempi necessari
per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta
elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it
oppure a mezzo telegramma) al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza
di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail
(all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria
di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) primo alinea, anche
successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti
psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. La
documentazione di cui al comma 2, lettera f), qualora non consegnata
alla data prevista per gli accertamenti sanitari dovra' comunque
essere prodotta dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora
vincitori.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di
positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende
sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie
competenti;
f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica;
g) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalle direttive
tecniche della Direzione generale della Sanita' militare approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto
ministeriale 30 giugno 2015, di cui in premessa.
Il medesimo provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei,
cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'Allegato E.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente, l'assenza di
infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei
concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010
richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2;
apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e
apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale.
Tutti i concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione riportato nell'Allegato F.
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dell'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, tutti i candidati dovranno, altresi', rientrare entro i
prescritti valori limite dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, rilevati secondo le prescrizioni fissate con
la Direttiva Tecnica datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato
Generale della Sanita' Militare.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, oltre
ai concorrenti in servizio permanente nei cui confronti venga
accertata la presenza di malattie invalidanti in atto ed a quelli di
cui al comma 5, lettera b) in possesso di un profilo sanitario
inferiore a quello indicato (ad eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4
sia determinata da carenza, totale o parziale dell'enzima G6PD) e che
non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, tutti coloro che risultino
affetti da:
a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri.
7. Saranno, altresi', giudicati inidonei tutti i concorrenti che
presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di
servizio.
8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno nuovamente convocate presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere
sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al
precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. Dette
concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
concorrente, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente decreto.
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi, con
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 11 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore
colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle
potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri ed
all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto
ministeriale 30 giugno 2015, che saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10,
comma 1.
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
3. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli
accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.

                               Art. 12 


Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera


1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire
dal 3 aprile 2017, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3
dell'Allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di
convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 10
marzo 2017, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it
e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935 o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 10, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno
sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in
una prova scritta ed orale in non piu' di una lingua scelta tra
quelle indicate nell'Allegato G (i candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo - di cui all'art. 1, comma 1, lettera
d) - non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua
tedesca). La medesima prova si svolgera' con le modalita' indicate
nel paragrafo 4 dell'Allegato A al presente decreto. I concorrenti
che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia.
5. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di
lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, a partire dall'11 aprile 2017, nel sito
internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere
acquisite anche contattando il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o il Ministero della Difesa
- Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel.
06517051012, n. 186 - 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012.
Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno
indicate.

                               Art. 13 


Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di
efficienza fisica;
c) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito;
d) il voto riportato nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della
graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza
di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127 del
1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191 del 1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 2, comma 4, i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del
Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

                               Art. 14 


Nomina


l. I vincitori del concorso saranno nominati, ad eccezione di
quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle
Forze di completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei
Carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto
di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita'
relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle
Forze di completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in
servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri con
il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2,
comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.
2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di
durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori:
a) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre
anni, ai sensi dell'art. 738, comma 2 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma
determinera' la revoca della nomina;
b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di
verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso
applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto
test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al
primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi
nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo;
c) dovranno produrre:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno
esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
corso (scheda o libretto sanitario).
4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che
abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo,
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso.
I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno
a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno
l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non
hanno potuto frequentare o completare.
6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati
in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
8. L'eventuale beneficiario della riserva destinata ai possessori
dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa vigente, sara' destinato per l'impiego presso la
Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige.

                               Art. 15 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 14,
comma 2, l'Amministrazione Difesa potra' richiedere agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente,
risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al
concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale
del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 16 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il Personale militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 17 


Spese di viaggio. Licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli
eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali),
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4,
comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 18 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n.
119 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, agli enti previdenziali.
2. Il cittadino gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del Personale militare,
titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei
dati, ognuno per la propria parte di competenza:
a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3,
comma 7;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2016

Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

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