Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per il reclutame...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma
dei Carabinieri. Anno 2014.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 15/11/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:13E04921
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/12/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive
modificazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2014, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di
partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei 26 (ventisei) posti messi a concorso:
a) 23 (ventitre) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di
Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri;
b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma
Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito;
c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o
l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i
concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie:
a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei
Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano
ultimato il servizio di prima nomina;
b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di
Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore
alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia,
rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale,
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica
Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di
CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il
codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
− compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
− identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della
propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
− compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
− scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
− sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
− eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole
delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare
da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare
nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di
matricola meccanografica;
b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza Armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli Ufficiali delle Forze di Completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
c) la residenza ed il recapito presso cui elegge domicilio ai
fini del concorso, completo di codice di avviamento postale e
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile). Per il concorrente
che e' stato identificato mediante la propria casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. Il
Ministero della Difesa non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per
avere acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento e al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
h) il Reparto/Ente di appartenenza (se in congedo il Centro
Documentale dell'Esercito, il Dipartimento Militare
Marittimo/Capitaneria di Porto, il Reparto Personale della 1ª Regione
Aerea/Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica
Militare/3ª Regione Aerea o al Comando Aeronautica Militare di Roma
di ascrizione in relazione alla loro residenza);
i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se
in servizio permanente);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettori di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'art.
13;
s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
quanto il loro conferimento e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n). Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta
di cui all'art. 7.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte
e spedite nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti
commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari
in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta
domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo comma 6.
6. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere
- solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga
effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte -
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo
Ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei
concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga
effettuata.
7. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di
complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in
congedo, la documentazione di cui al precedente comma 6, lettera a)
sara' acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione (eventuale);
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali
la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di
merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a)
sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) tre Ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei
Carabinieri, membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la
prova orale;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma
1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
presidente;
b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in
servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del contributo
tecnico-specialistico di altro personale.

                               Art. 6 


Prova di preselezione


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con
le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico
Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata «Ottaviano» della
metropolitana, linea A, con la linea bus ATAC n. 32, il 18 dicembre
2013, con inizio non prima delle 10.30.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08.30 alle
10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note, indicativamente a
partire dall'11 dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento
della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta in piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di
servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, e di
quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla
casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di previsto svolgimento della prova, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione).
3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in
quanto applicabili, quelle degli artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. All'esito della valutazione della prova di preselezione verra'
formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da
ammettere a sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato
lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno
ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
comma 4, saranno resi noti a partire dal pomeriggio della stessa
giornata di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143
Roma, tel. 06517051012.

                               Art. 7 


Prove scritte


1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i
concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo,
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato
allegato A al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, nei
giorni 19 e 20 dicembre 2013, con inizio non prima delle 09.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dall'11
dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle
08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo
conto che:
a) prima delle 08.15 non sara' possibile accedere all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno
effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie;
d) e' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad
inchiostro nero, che il candidato deve portare al seguito.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo
svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente
dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con le modalita'
di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui ai successivi artt. 9 e 10 sara' reso noto,
indicativamente a partire dal 17 marzo 2014, consultando i siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.

                               Art. 8 


Valutazione dei titoli di merito


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno
idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il
riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la
valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non
costituiranno oggetto di valutazione.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale
documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione
dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art. 3,
comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nell'art. 3, commi 6 e 7.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove
scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei
titoli da parte della commissione.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei
titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, indicativamente a
partire dal 17 marzo 2014 o, comunque, prima dello svolgimento della
prova orale di cui al successivo art. 11, consultando i siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. I
concorrenti saranno convocati con le modalita' riportate nell'art. 7,
comma 5. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si
presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti
sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise
ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del
Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, in ragione
dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c)
e d), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei
requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
− ecografia pelvica con relativo referto;
− referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di
positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente
nell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende
sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie
competenti.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dagli artt. 582 e 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive
tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, citate nelle
premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in
applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei,
cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente, l'assenza di
infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei
concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso
della statura non inferiore a:
− cm. 170, se di sesso maschile;
− cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri.
Saranno altresi' giudicati inidonei i concorrenti che presentino
tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
7. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e
agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento
motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 10 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, eventuali prove di performance, intervista
attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la commissione)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti e delle
qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale
in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti
saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento dirigenziale sara'
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9,
comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta
stante.
Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non
saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.

                               Art. 11 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire
dal 12 maggio 2014, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3
dell'allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di
convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 3
giugno 2014, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it
e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel.
0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno
sostenere una prova orale facoltativa di lingua straniera, con le
modalita' indicate nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente
decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno
18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.

                               Art. 12 


Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito;
c) il voto riportato nella prova orale;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della
graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza
di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4, i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del
Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

                               Art. 13 


Nomina


1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti
alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che
sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo
l'ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle
Forze di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri con
il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.
2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di
durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori:
a) dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture
sanitarie pubbliche;
b) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre
anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina;
c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di
verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso
applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto
test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al
primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi
nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che
abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo,
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il
corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati
in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13,
comma 2, l'Amministrazione Difesa potra' richiedere agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente,
risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al
concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale
del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 


Spese di viaggio. Licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli
eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali),
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4,
comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119
Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di
tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, agli enti
previdenziali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale
del Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina
responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di
competenza: a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; b) i responsabili dei
Comandi/Enti di cui al precedente art. 3, comma 6; c) i presidenti
delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2013

Gen. C. A. Francesco Tarricone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!