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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venticinque atleti
da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 22/8/2006
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:06E05642
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica
sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1985, n. 782, che ha tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la
realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della
citata legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stato emanato il Regolamento
concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005,
n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso
alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli, per
l'assunzione di n. 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia
di Stato Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti
di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di
almeno uno dei titoli valutabili di cui alla categoria I, art. 5 del
presente bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente:
Centro Nazionale Fiamme Oro - Sport Alpini presso il Centro
Addestramento Alpino di Moena - quattro posti cosi' suddivisi per
discipline sportive:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «sci alpino»;
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina «sci di fondo»;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «pattinaggio
velocita-pista lunga»;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «combinata nordica»;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Motociclismo presso il Compartimento
Polizia Stradale - Milano - un posto cosi' specificato:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «motocross»;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Atletica Leggera presso il secondo
Reparto Mobile di Padova - tre posti cosi' suddivisi:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «atletica leggera»,
specialita' m. 200 piani;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «atletica leggera»,
specialita' m. 5000;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «atletica leggera»,
specialita' m. 110 ostacoli;
Centro Nazionale Fiamme Oro - presso il Centro Polifunzionale di Roma
Spinaceto - dieci posti cosi' suddivisi per discipline sportive:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «scherma»,
specialita' spada;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «scherma»,
specialita' sciabola;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «tiro a segno»,
specialita' P10 e PL;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «pugilato», cat.
peso medio;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «lotta», specialita'
grecoromana kg. 66;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «pesistica», kg.
62-69;
un atleta, di sesso maschile, disciplina «judo», kg. 60;
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina «judo», kg. 48;
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina «tuffi»,
specialita' piattaforma m. 10;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «nuoto», specialita'
m. 100 stile libero;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Rugby presso il I Reparto Mobile di
Roma - tre posti cosi' suddivisi:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «rugby», ruolo
pilone;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «rugby», ruolo
seconda linea;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «rugby», ruolo 3/4
centro;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Taekwondo presso l'Istituto
Perfezionamento Ispettori di Nettuno - un posto cosi' specificato:
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina «Taekwondo», kg.
51;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Sport Remieri presso la Questura di
Latina - Sabaudia - due posti cosi' suddivisi:
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «canottaggio»,
specialita' pesi leggeri;
n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina «canoa», specialita'
kayak;
Centro Nazionale Fiamme Oro - Nuoto gran fondo presso la Questura di
Napoli - un posto cosi' specificato:
n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina «nuoto gran fondo»,
specialita' km. 10 e km. 25.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai
trenta;
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di
primo grado o equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del C.O.N.I. o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e,
pertanto, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla
categoria I, art. 5 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1
allegata al predetto decreto ministeriale 198/2003;
h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985,
essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere
stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di
coscienza ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali
obiettori di coscienza.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e conservati fino alla data dell'immissione nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello
previsto al comma 1, lettera c).
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanne a
pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 6, provvedera' alla verifica dei titoli sportivi,
di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte
sull'apposito modulo allegato al presente bando (All. 1), a pena di
inammissibilita', e dovranno essere presentate esclusivamente alla
Questura della provincia di residenza, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Le domande potranno inoltre essere inviate alla
Questura della provincia di residenza a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di
ricevimento dovra' essere conservato dal candidato.
I candidati che si trovino all'estero possono inviare la domanda
alle rappresentanze diplomatiche che ne cureranno l'invio alla
Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali
sono iscritti. Le Questure provvederanno a tenere contatti diretti
con i suddetti uffici per quanto necessario all'eventuale istruttoria
delle pratiche concorsuali.
Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di
raccomandata, andra' riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione e sull'avviso di ricevimento il seguente codice di
concorso: FO20061.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) la posizione, per i soli aspiranti di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere
stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di
coscienza ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali
obiettori di coscienza;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre.
2. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita', scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che dovra' essere indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione tramite i codici di riferimento nella
stessa indicati.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane - Area II -
Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed
agenti, viale Pretoriano n. 13 - 00185 Roma.
4. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che si intendono
far valere. Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio
riservato alle annotazioni integrative del citato modello di domanda
allegato al presente bando. Qualora non espressamente dichiarati
nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
5. I candidati dovranno indicare ed allegare alla domanda di
partecipazione i titoli sportivi che intendano far valere, ai fini
della determinazione del punteggio di merito, tra quelli elencati al
successivo art. 5, categoria I.
6. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati
nell'art. 5 - categoria II, potranno essere prodotti mediante idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
7. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
8. L'Amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le risorse umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Area II -
Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed
agenti, della direzione centrale per le risorse umane.

                               Art. 5.
Titoli ammessi a valutazione
Categoria I
Titoli sportivi certificati dal CONI
ovvero dalle Federazioni sportive nazionali
Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, a
livello centrale, di cui all'allegato elenco (All.2) :
1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25.
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti
20.
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15.
5. Primo, secondo e terzo posto alle universiadi, ai giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a
punti 12.
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano
assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al
dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10.
8. Componente la squadra nazionale assoluta -- convocato per
competizioni ufficiali -- oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10.
9. Componente la squadra nazionale di categoria -- convocato per
competizioni ufficiali -- oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8.
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
12. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie
«Eccellenza - Super 10» (gia' serie A1): oltre ventiquattro presenze;
da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:
fino a punti 10.
13. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A (gia'
serie A2): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a
scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
La commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, prendera' in
considerazione solo i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei
dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando. I
titoli sportivi rilasciati da organismi provinciali o regionali delle
Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, saranno
ritenuti validi solo se vidimati dalle suddette federazioni a livello
centrale.
La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei
relativi punteggi.
Categoria II
Titoli di studio e abilitazioni professionali
Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e
abilitazioni professionali:
1. (*) a) diploma di laurea: fino a punti 2.
1. (*) b) corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
1. (*) c) abilitazione all'esercizio della professione: punti
0,5.
2. (*) diploma di maturita' di scuola media superiore di
secondo grado: punti 1.
3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra
loro. La valutazione dei titoli, di cui alle Categorie I e II, e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
1 La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della Pubblica Sicurezza e' presieduta da un funzionario della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e
composta dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle
attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della
Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del
C.O.N.I.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli
del comparto Ministeri di livello corrispondente.
Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7.
Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento dei requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale
28 aprile 2005 n. 129 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198.
2. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali, ed ultimata
la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dal precedente
art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale,
conseguito da ciascun candidato ai sensi del precedente art. 5.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.

                               Art. 9.
Pubblicazione graduatoria
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e verranno
dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sara'
approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del
concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale
del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 10.
Nomina vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione saranno dichiarati decaduti dalla
nomina.

                              Art. 11.
Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio
1. I concorrenti dichiarati vincitori, ed eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei, saranno invitati a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio
sovrintendenti, assistenti ed agenti, entro il termine perentorio di
un mese decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio per la
frequenza del corso di formazione, le certificazioni ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i
sotto elencati stati e qualita' personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Roma, 31 luglio 2006
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

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