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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sei
posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali banda
musicale della polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 3/4/2001
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:001E2741
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:3/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 321, concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante l'ordinamento del personale della polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989,
n. 299, concernente il regolamento per l'espletamento dei concorsi
per l'assunzione del personale della polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i
requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati
per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici del personale
della polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387,
che prevede l'accertamento, nei concorsi pubblici, della conoscenza
da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua
straniera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale, tra l'altro, e' stato
autorizzato l'espletamento della procedura concorsuale per la
copertura di diciassette posti di orchestrale vacanti nell'organico
della banda musicale della polizia di Stato;
Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1999, con il quale e'
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciassette posti di orchestrale in prova della banda
musicale della polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001, con il quale sono
state approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori di undici dei
suddetti diciassette posti, mentre per i rimanenti sei posti non vi
e' stato alcun candidato idoneo;
Ritenuta la necessita' di procedere con urgenza alla copertura di
altri sei posti che si sono resi vacanti nell'organico degli
orchestrali della banda durante l'espletamento della suddetta
procedura, al fine di assicurare un adeguato livello artistico in
occasione dei prossimi concerti;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove
d'esame;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di sei posti di orchestrale in prova del ruolo degli
orchestrali banda musicale della polizia di Stato, cosi' suddivisi:
I parte - Qualifica B:
timpano con l'obbligo del tamburo ed altri strumenti a
percussione;
II parte - Qualifica A:
2a tromba Sib acuto con l'obbligo del trombino Sib;
III parte - Qualifica A:
2o saxofono tenore Sib;
5o corno con l'obbligo della fila;
2o tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a
percussione;
2a grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a
percussione.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della polizia di Stato e
verranno destinati a prestare servizio a Roma, sede della banda
musicale della polizia di Stato.
3. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un
corso informativo sui servizi e sulle attivita' della polizia di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
e) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento delle
mansioni di carattere professionale, come prevista dal decreto
ministeriale 1o dicembre 1986, ed i requisiti attitudinali indicati
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1991, n. 259;
f) possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, ed all'art. 124 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
g) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei
riguardi degli obblighi di leva e non esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

                               Art. 3.
 
Motivi di esclusione
 
1. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici o dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, nonche' coloro che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
2. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione con decreto motivato.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di
bollo ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370,
andranno redatte esclusivamente sugli appositi moduli "Mod. 3A
S.C.P.S." reperibili presso le questure e dovranno essere presentate
alla questura della provincia di residenza perentoriamente entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami". Le domande potranno anche essere
inviate, alla questura della provincia di residenza, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a
tal fine fa fede il timbro a data del l'ufficio postale accettante.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico;
f) lo strumento o gli strumenti musicali per il quale intendono
concorrere, specificando parte e qualifica;
g) il diploma di scuola secondaria di secondo grado posseduto,
con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in
cui e' stato conseguito;
h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando di non essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo
civile;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente bando a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; a tal fine il
candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni
integrative del citato "Mod. 3A S.C.P.S.".
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi -
Piazza del Viminale n. 7 - Roma.
5. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati
ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a propria colpa.
6. Nelle domande dovranno essere indicati i titoli di preferenza,
a parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intenda far valere.
Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio riservato alle
annotazioni integrative del citato "Mod. 3A S.C.P.S.". Qualora non
espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
7. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.

                               Art. 5.
 
Titoli ammessi a valutazione
 
1 . Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un
conservatorio statale o presso un istituto parificato): sino ad un
massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso
conservatori o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino
ad un massimo di punti 8.
2. Saranmo valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i
titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. I candidati dovranno indicare nella domanda i titoli
menzionati di cui sono in possesso, allegandone la relativa
documentazione, con la specifica dei voti o giudizi riportati laddove
previsti.
4. La predetta documentazione potra' essere prodotta in originale
o in copia autenticata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e'
soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dell'incaricato
atto a riceverla ovvero se presentata unitamente a fotocopia non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive degli atti di
notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6.
 
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299, ed
alle prove attitudinali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259.
2. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno ed
all'ora stabiliti per l'effettuazione dei predetti accertamenti
verra' escluso dal concorso con decreto motivato.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della
polizia di Stato. Ai fini dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici, i candidati saranno sottoposti ad esami clinici ed a
prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano
dotati di valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti
da infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire
sul servizio.
4. I candidati idonei alla visita psico-fisica saranno
sottoposti, a cura di un'apposita commissione, all'accertamento delle
qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di prove,
collettive ed individuali, integrate da un colloquio. La commissione
sara' costituita con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.
6. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per
coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale della polizia di
Stato.
7. Ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, in relazione al numero dei
candidati, l'amministrazione puo' far precedere le prove d'esame
all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

                               Art. 7.
 
Tutela dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 7,
nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale del personale - Servizio concorsi, per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio
concorsi, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore della
Divisione II del predetto servizio.

                               Art. 8.
 
Prove d'esame
 
1. I candidati sono tenuti a presentarsi. muniti di un idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nel
luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati.
2. I candidati sostengono le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito
il concorso, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani
scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
3. Nel corso del colloquio sara', altresi', accertato il grado di
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse (videoscrittura, foglio di calcolo,
archivio informatico) nonche' della lingua straniera indicata
all'atto della domanda di partecipazione al concorso.
4. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte le suddette
prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda
musicale, di uno o piu' brani, su scelta della commissione, tratti
dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
5. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
6. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un
punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio
complessivo di merito non inferiore a 40/50.
7. Il punteggio di merito finale per la formazione della
graduatoria relativa a ciascun posto messo a concorso e' dato dalla
somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e dal
punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

                               Art. 9.
 
Formazione delle graduatorie
 
1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli,
la commissione formera', per ciascun posto messo a concorso, la
graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ogni candidato.
2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, i
candidati saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del
personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di giorni
venti, decorrenti da quello in cui avranno ricevuto l'avviso in tal
senso, i documenti in carta semplice necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di punteggio
nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle
altre disposizioni speciali di legge vigenti in materia.
3. I predetti documenti possono essere costituiti da
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il
termine stabilito dal secondo comma del presente articolo non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso,
costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza alla polizia di Stato.
6. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.

                              Art. 10.
 
Pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale
pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Documentazione di rito
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori ed eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, gli altri candidati idonei, saranno invitati
a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio
personale tecnico-scientifico e professionale, entro il termine
perentorio di un mese decorrente dalla data di assunzione in
servizio, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali:
a) il titolo di studio;
b) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione iscritte nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il luogo e la data di nascita nonche' le generalita' dei
genitori.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere b), c) e d) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati godevano del possesso dei
requisiti della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
5. Il personale di ruolo appartenente ad amministrazione diversa
da quella dell'interno e' esonerato dalla presentazione dei documenti
indicati nello stesso comma, alle lettere b), c), e d). Il personale
di ruolo appartenente all'amministrazione dell'interno e' esonerato,
altresi', dal presentare la documentazione di cui alla lettera e).
6. I candidati di sesso maschile dovranno, altresi', presentare
la documentazione relativa alla posizione nei confronti degli
obblighi di leva, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
7. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo implichera' la
decadenza dalla nomina in prova.

                              Art. 12.
 
Nomina dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso saranno nominati orchestrali in prova
della banda musicale della polizia di Stato.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio saranno
dichiarati decaduti dalla nomina.
Roma, 19 marzo 2001
 
Il Capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro

 

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